Cassazione Civile, Ordinanza n. 31091/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasceva in ambito di scioglimento della comunione legale tra coniugi. L'attrice sosteneva che il marito avesse acquistato azioni di una società durante il matrimonio, ne avesse venduta una parte incassando una somma di denaro e, per le azioni residue, avesse prima formulato proposta irrevocabile di vendita e poi le avesse concesse in pegno a un terzo a garanzia di un mutuo. Chiedeva in via principale l'accertamento della simulazione del mutuo e del pegno, in subordine la revocatoria del pegno, oppure comunque la ricostituzione dei beni in comunione e l'assegnazione della metà, o in alternativa la condanna al pagamento del valore della metà delle azioni. Il Tribunale dichiarava cessato l'interesse alle domande di simulazione e revocatoria per intervenuta vendita delle azioni, e condannava il convenuto a corrispondere alla controparte la metà del ricavato della vendita. In appello il soccombente censurava: 1) la pretesa nullità per mancato rito societario e la dedotta inammissibilità dell'eccezione in appello; 2) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la domanda accolta non fosse stata proposta; 3) il diniego di sospensione necessaria del giudizio in attesa dell'esito di un diverso processo tra gli stessi ex coniugi relativo a crediti da lui vantati e opposti in compensazione; 4) la motivazione apparente sulla mancata ammissione di prove testimoniali; 5) la falsa applicazione delle norme sulla compensazione e sugli adempimenti contabili nella comunione, sostenendo che incombeva alla controparte la previa ricostruzione dell'asse e che i suoi crediti avrebbero dovuto essere considerati in compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso l'applicabilità del rito societario perché la lite non riguardava rapporti societari ma diritti sui beni della comunione matrimoniale; ha rilevato che la condanna al pagamento della metà del prezzo delle azioni rientrava nella domanda subordinata effettivamente formulata; ha escluso la sospensione ex art. 295 c.p.c. per difetto di pregiudizialità in senso stretto e per diversità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi; ha reputato non apparente la motivazione sul mancato ingresso delle prove orali, valorizzando la documentazione già acquisita e l'inammissibilità di nuovi documenti in appello; ha infine negato la compensazione giudiziale perché i crediti opposti erano ancora sub iudice in altro processo e quindi non liquidi, esigibili e definitivamente accertati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con gli effetti sul contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva condannato il ricorrente a versare all'ex coniuge la metà del ricavato della vendita delle azioni. Ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Le rationes decisive sono state: inapplicabilità del rito societario, assenza di violazione dell'art. 112 c.p.c., insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria, motivazione non apparente e mancata possibilità di compensazione giudiziale di crediti ancora controversi in altro giudizio.
Norme richiamate
In appello non possono essere introdotte questioni nuove; tuttavia l'eccezione sul rito societario è stata comunque ritenuta infondata nel merito perché il rito non era applicabile alla controversia.
Il rito societario si applicava ai soli rapporti societari e ad altre materie specifiche, non alla rivendicazione di diritti su beni rientranti nella comunione legale tra coniugi.
Richiamato dalla censura sulla nullità della sentenza di primo grado, ma non ritenuto decisivo.
Il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la condanna al pagamento della metà del prezzo delle azioni era compresa nella domanda subordinata originariamente proposta.
Richiamato per sostenere la dedotta carenza del petitum, ma la domanda è stata reputata sufficientemente formulata.
Richiamato nelle censure processuali, senza esito favorevole per il ricorrente.
La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità in senso stretto, con effetto vincolante di giudicato; tale rapporto non sussisteva tra i due giudizi.
Invocato sotto il profilo del contraddittorio e del diritto di difesa, ma non è emersa alcuna lesione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa, ritenuto non leso.
art. 111 Cost.
Richiamato per la necessità di una motivazione effettiva; la Corte ha ritenuto la motivazione non apparente.
La compensazione giudiziale presuppone un credito liquido o liquidabile ed esigibile; non può fondarsi su crediti ancora sub iudice.
Richiamati per qualificare il diritto fatto valere come diritto sui beni oggetto della comunione matrimoniale.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità di adempimenti contabili sulla comunione, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di divisione e ricostruzione dell'asse comune, senza accoglimento della censura.
Richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il rito societario non si applica alle controversie che, pur coinvolgendo partecipazioni sociali come oggetto materiale del contendere, hanno ad oggetto sostanziale la ripartizione di beni della comunione legale tra coniugi e non un rapporto societario in senso proprio.
- Non viola l'art. 112 c.p.c. la decisione che condanna il convenuto a una prestazione ricompresa nella domanda subordinata, anche se il giudice la formula in termini aderenti alla concreta vicenda traslativa emersa in causa.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità in senso stretto, con nesso tale da rendere la decisione della causa pregiudicata vincolata dall'efficacia di giudicato dell'altra; essa non opera quando i due giudizi hanno parti in parte diverse o oggetti distinti e si fondano su titoli diversi.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in modo assoluto, è meramente apparente o presenta anomalie estreme; non è sufficiente la critica alla completezza o alla persuasività dell'argomentazione se la decisione dà conto, in modo comprensibile, delle ragioni del rigetto delle prove.
- La compensazione giudiziale presuppone un credito certo quanto all'esistenza, liquido o liquidabile ed esigibile; non può essere riconosciuta quando il credito opposto è ancora oggetto di accertamento in altro giudizio e non ha quindi stabilità definitiva.
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