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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21536/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso nei confronti di una società immobiliare in relazione a beni qualificati dalla contribuente come "immobili merce", cioè fabbricati costruiti e destinati alla vendita, non locati e inseriti tra le rimanenze. La società aveva impugnato l’atto deducendo che, anche per il 2012, tali immobili non avrebbero dovuto essere assoggettati a IMU perché privi di redditività e già funzionalmente destinati alla vendita, invocando una lettura costituzionalmente orientata delle norme sull’esenzione. In via subordinata, la società ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che avevano introdotto l’esenzione IMU per gli immobili merce con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sostenendo che la mancata estensione retroattiva agli anni 2012 e 2013 violasse gli artt. 3 e 53 Cost. e l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando il proprio orientamento secondo cui le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e la scelta della decorrenza rientra nella discrezionalità del legislatore. Ha escluso che norme costituzionali impongano l’estensione retroattiva di un beneficio fiscale introdotto con decorrenza successiva, reputando non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: da un lato, ha escluso che la disciplina sopravvenuta sull’esenzione IMU per gli immobili merce potesse essere applicata retroattivamente al 2012; dall’altro, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, osservando che la decorrenza dell’agevolazione è una scelta legislativa insindacabile salvo violazioni manifeste di principi costituzionali, non ravvisate nel caso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere al comune le spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono norme di stretta interpretazione: non possono essere ampliate in via interpretativa oltre i casi e i tempi espressamente previsti dal legislatore.
  • La determinazione della decorrenza di un beneficio fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario; il giudice non può sostituirsi al legislatore per anticiparne l’efficacia a periodi anteriori.
  • I principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza non comportano, di per sé, l’illegittimità della scelta legislativa di fissare un dies a quo successivo per un trattamento fiscale più favorevole.
  • L’assenza di una previsione espressa di retroattività impedisce di applicare a periodi d’imposta precedenti un’esenzione introdotta successivamente, anche se il tributo era già vigente in via sperimentale.
  • Quando il ricorso per cassazione è infondato, seguono la soccombenza nelle spese e, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione rigettata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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