Cassazione Civile, Ordinanza n. 21536/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso nei confronti di una società immobiliare in relazione a beni qualificati dalla contribuente come "immobili merce", cioè fabbricati costruiti e destinati alla vendita, non locati e inseriti tra le rimanenze. La società aveva impugnato l’atto deducendo che, anche per il 2012, tali immobili non avrebbero dovuto essere assoggettati a IMU perché privi di redditività e già funzionalmente destinati alla vendita, invocando una lettura costituzionalmente orientata delle norme sull’esenzione. In via subordinata, la società ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che avevano introdotto l’esenzione IMU per gli immobili merce con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sostenendo che la mancata estensione retroattiva agli anni 2012 e 2013 violasse gli artt. 3 e 53 Cost. e l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando il proprio orientamento secondo cui le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e la scelta della decorrenza rientra nella discrezionalità del legislatore. Ha escluso che norme costituzionali impongano l’estensione retroattiva di un beneficio fiscale introdotto con decorrenza successiva, reputando non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: da un lato, ha escluso che la disciplina sopravvenuta sull’esenzione IMU per gli immobili merce potesse essere applicata retroattivamente al 2012; dall’altro, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, osservando che la decorrenza dell’agevolazione è una scelta legislativa insindacabile salvo violazioni manifeste di principi costituzionali, non ravvisate nel caso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere al comune le spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 9-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modif. in L. n. 124/2013
ha introdotto l’esenzione IMU per gli immobili merce con decorrenza dal 1° gennaio 2014; la Corte ne esclude l’efficacia retroattiva
art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102
è la disposizione che ha modificato la disciplina introducendo l’esenzione con decorrenza espressamente fissata al 1° gennaio 2014
disciplinano il regime IMU richiamato nel giudizio; la Corte esclude una lettura che imponga l’estensione retroattiva dell’esenzione
art. 8, commi 1, 2 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
norme richiamate in relazione alla disciplina IMU e alle agevolazioni fiscali; la Corte ribadisce la discrezionalità legislativa nella loro modulazione
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
norma richiamata nel vaglio di legittimità costituzionale; la Corte non ravvisa contrasto con i parametri costituzionali invocati
art. 53 Cost.
non impone, secondo la Corte, l’estensione retroattiva di una agevolazione fiscale introdotta dal legislatore con decorrenza successiva
art. 3 Cost.
i principi di ragionevolezza e uguaglianza non limitano, nel caso, la discrezionalità del legislatore nella scelta del dies a quo dell’esenzione fiscale
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
invocato a tutela del patrimonio; la Corte non ne ricava un obbligo di retroattività dell’esenzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento della statuizione sull’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono norme di stretta interpretazione: non possono essere ampliate in via interpretativa oltre i casi e i tempi espressamente previsti dal legislatore.
- La determinazione della decorrenza di un beneficio fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario; il giudice non può sostituirsi al legislatore per anticiparne l’efficacia a periodi anteriori.
- I principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza non comportano, di per sé, l’illegittimità della scelta legislativa di fissare un dies a quo successivo per un trattamento fiscale più favorevole.
- L’assenza di una previsione espressa di retroattività impedisce di applicare a periodi d’imposta precedenti un’esenzione introdotta successivamente, anche se il tributo era già vigente in via sperimentale.
- Quando il ricorso per cassazione è infondato, seguono la soccombenza nelle spese e, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione rigettata.
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