Cassazione Civile, Ordinanza n. 21709/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente riportati per una caduta avvenuta mentre camminava lungo una via comunale, caduta che egli attribuiva alla presenza di un blocco di asfalto sporgente in modo anomalo da un tombino. Il Tribunale aveva accolto la domanda con due sentenze, la seconda delle quali non definitiva, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo non provata la dinamica dell'incidente: secondo il giudice di merito, la ricostruzione del fatto non era chiara, la stessa versione del danneggiato era successiva alla caduta, e non era escluso che egli fosse scivolato sul tombino metallico e liscio o fosse inciampato autonomamente. Inoltre, la Corte territoriale aveva osservato che il fatto era avvenuto in piena visibilità diurna, su un tratto non pedonale ma rotabile, e senza episodi analoghi, sicché con l'uso della normale cautela il sinistro avrebbe potuto essere evitato. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ricostruito la dinamica, poiché dalle fotografie risultava che egli stava salendo sul marciapiede e non scendendo, e che la percezione della causa della caduta era stata solo successiva perché l'evento era improvviso. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che non vi fosse stata alcuna condotta imprudente del danneggiato e che fosse evidente la responsabilità del custode per mancata manutenzione della sede stradale non asfaltata da oltre quindici anni. Con il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., sostenendo che, ove pure vi fosse responsabilità dell'ente, al più si sarebbe potuto configurare un concorso di colpa del danneggiato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che essi miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che, in materia di responsabilità da custodia, la valutazione circa la riconducibilità del danno alla cosa, al comportamento della vittima o al concorso tra i due fattori attiene al nesso eziologico ed è rimessa al giudice di merito, se motivatamente svolta. Poiché la Corte d'appello aveva escluso in radice la prova della dinamica causale del sinistro, non poteva sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. né quella generale ex art. 2043 c.c.; la sentenza si è quindi conclusa con il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso perché i motivi tendevano a contestare la ricostruzione fattuale e probatoria compiuta dalla Corte d'appello, giudicata non sindacabile in cassazione. È stato confermato che non era stata provata la dinamica eziologica della caduta e, quindi, mancava la prova del nesso tra cosa in custodia e danno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di art. 2051 c.c., la verifica dell'incidenza del comportamento del danneggiato o del concorso causale tra cosa e vittima è valutazione di merito sul piano del nesso causale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa del Comune. È stata altresì data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo non può tradursi in una nuova ricostruzione del fatto e delle prove quando la censura mira soltanto a sollecitare una diversa valutazione istruttoria.
La responsabilità da custodia presuppone la prova del nesso eziologico tra cosa e danno; se la dinamica causale non è provata, non è configurabile la responsabilità del custode.
Il possibile concorso di colpa del danneggiato è tema che presuppone comunque l'accertamento della dinamica causale e la sussistenza del fatto dannoso imputabile, anche solo in parte, al custode o al responsabile.
In difetto di prova del nesso causale tra la condotta o la cosa e l'evento dannoso, non è configurabile neppure la responsabilità aquiliana generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro quando la censura si risolve in una critica al giudizio di fatto del giudice di merito.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia; se la dinamica eziologica resta incerta o non dimostrata, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
- La valutazione dell'eventuale incidenza del comportamento imprudente della vittima o del concorso causale tra cosa e condotta del danneggiato appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- Il concorso di colpa del danneggiato presuppone comunque un quadro causale accertato; non può sostituire la prova mancante della derivazione del danno dalla cosa o dalla condotta imputata al convenuto.
- Quando il luogo del sinistro è pienamente visibile e non destinato al transito pedonale, la mancata adozione delle normali cautele da parte del danneggiato può incidere sull'accertamento del nesso causale e sulla stessa configurabilità della responsabilità.
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