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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21288/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia riguarda il recupero dei compensi professionali maturati da un avvocato per l’attività difensiva svolta in un giudizio di divisione endoesecutiva. Il Tribunale di Rovigo aveva revocato il decreto ingiuntivo, rigettato la domanda nei confronti di uno dei convenuti per difetto di prova del conferimento dell’incarico professionale, e liquidato un compenso ridotto a carico degli altri due, detraendo un acconto già percepito e regolando le spese in modo sfavorevole al professionista. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando: difetto di motivazione sulla mancanza di mandato ad litem da parte di uno dei convenuti; svalutazione dell’attività difensiva e liquidazione ai minimi tariffari; mancato rispetto del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine; rilievo attribuito alla mancata accettazione di una proposta conciliativa; omessa indicazione delle conclusioni delle parti; difetto di motivazione sul merito e contestazione di alcune valutazioni di fatto, compresa la detrazione dell’acconto e il trattamento di alcune voci di compenso. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, deducendo che la somma già percepita dal professionista, comprensiva anche di accessori, avrebbe estinto integralmente il credito; in via subordinata hanno censurato il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: le censure sul vizio di motivazione erano formulate in modo non conforme al vigente art. 360 c.p.c.; quanto al mancato riconoscimento del rapporto professionale con uno dei convenuti, la Corte ha ribadito che la procura alle liti è solo un indice presuntivo e che, in presenza di contestazione, il rapporto di patrocinio e il conferimento dell’incarico devono essere provati; sulla liquidazione del compenso ha ritenuto insindacabile in cassazione la scelta del giudice di merito di attenersi ai minimi tariffari e di discostarsi motivatamente dal parere del Consiglio dell’Ordine; ha escluso che la mancata accettazione della proposta conciliativa rilevasse ai fini della condanna alle spese; ha ritenuto non decisiva l’omessa trascrizione delle conclusioni e ha giudicato le ulteriori doglianze una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stato poi rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, perché la sentenza impugnata aveva espressamente detratto solo la somma di 10.000 euro già percepita, senza elementi certi per affermare che fossero stati incassati anche gli accessori; il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito perché condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, non verificatosi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 150/2011

    individua il rito applicabile alla domanda di liquidazione/condanna per compensi professionali

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto sufficientemente espositivo dei fatti di causa ai fini dell’ammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non può essere dedotto nei termini preclusi dall’attuale formulazione del motivo

  • art. 111 Cost.

    la censura di difetto di motivazione è stata ritenuta impropriamente formulata

  • art. 185 c.p.c.

    la proposta conciliativa non incide di per sé sulla regolazione delle spese, che dipende dall’esito della lite

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la richiesta di termini istruttori è stata ritenuta non accoglibile nel rito applicato

  • art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014

    richiamato in relazione ai criteri di determinazione del valore della controversia ai fini tariffari, motivo incidentale poi assorbito

  • art. 12 c.p.c.

    richiamato per il criterio di valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel rapporto di prestazione d’opera professionale, l’obbligazione di pagare il compenso grava sul soggetto che ha conferito l’incarico, non necessariamente su chi abbia materialmente fruito dell’attività difensiva.
  • La procura alle liti è solo un elemento indiziario della sussistenza del rapporto di patrocinio e, se il conferimento dell’incarico è contestato, il professionista deve provarne l’effettiva esistenza.
  • Il giudice di merito può discostarsi dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine, purché dia conto delle ragioni del dissenso.
  • La liquidazione dei compensi professionali contenuta nei limiti minimi tariffari non è sindacabile in cassazione come mera questione di merito, se sorretta da motivazione non illogica.
  • La mancata accettazione di una proposta conciliativa non costituisce, di per sé, fondamento autonomo per la condanna alle spese, che va regolata in base alla soccombenza risultante dalla decisione finale.
  • L’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non determina nullità della decisione se il giudice ha comunque preso posizione sulle domande e sulle difese svolte.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o introdurre questioni di fatto non trattate nei gradi precedenti.
  • La deduzione di un fatto decisivo ai fini del vizio di omesso esame richiede che tale fatto risulti effettivamente dalla decisione impugnata o dal materiale processuale in modo certo e non meramente ipotetico.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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