Cassazione Penale, Sentenza n. 33994/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Casanova impugna l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo disposto a seguito del decreto G.I.P. del 30/09/2020, relativo a somme e beni fino alle diverse quote di euro 152.871,80 e 373.194,92, contestando la qualificazione penale di cui all'art. 2 d.lgs. n.74/2000 (dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti) e la consequente misura patrimoniale. La difesa sostiene l'assenza del dolo specifico perché l'IVA sarebbe stata comunque versata dall'emittente (MIB Service), rendendo le operazioni "economicamente neutre" e richiede che non possano essere confiscate somme corrispondenti all'IVA già versata; invoca inoltre il principio di neutralità IVA e la giurisprudenza comunitaria (sent. Corte di Giustizia, Ensa) per sostenere la detraibilità dell'IVA pagata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato la ricostruzione del Tribunale secondo cui MIB Service, pur fatturando prestazioni, aveva in realtà fornito somministrazione di manodopera mascherata da appalto, consentendo alle società amministrate dalla Casanova di imputare costi non veri e maturare indebitamente crediti IVA. La Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo) possa desumersi dalla lunga e ripetuta adesione al meccanismo, dalla rilevante consistenza economica dei rapporti, da istruzioni e corrispondenza (messaggi/email) e dall'utilità fiscale direttamente perseguita. Quanto al profilo IVA, la Corte ha richiamato il principio che la neutralità IVA non garantisce automaticamente la detrazione quando sussistono operazioni fittizie; la normativa nazionale e la giurisprudenza comunitaria consentono di negare la detraibilità o di ritenere sussistente il rischio di perdita del gettito salvo che non sia provata la buona fede dell'emittente e l'eliminazione del rischio. Di conseguenza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente è stato confermato.
Norme richiamate
Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; applicata al caso in cui fatture che appaiono documentare servizi in realtà dissimulano somministrazione di manodopera e consentono indebiti vantaggi fiscali.
Predisposizione normativa che consente la confisca del profitto del reato; invocata per giustificare il sequestro delle somme ritenute profitto/utile della frode (compresa la parte I.V.A. contestata).
"Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"
Stabilisce che l'imposta indicata in fattura è dovuta dall'emittente anche se l'operazione è fittizia; la Corte lo usa per distinguere la posizione dell'emittente (debitore IVA) da quella del destinatario, la cui detraibilità può essere esclusa se l'operazione è inesistente e sussiste rischio di perdita di gettito.
Richiamato per distinguere il contratto di appalto dal contratto di somministrazione di manodopera; la corretta qualificazione giuridica del rapporto è centrale per valutare la fondatezza delle fatture ai fini IVA e penali.
Richiamato sul profilo IVA per spiegare che il prestito di personale/distacco può dar luogo a operazioni escluse dall'imposizione e che il mero rimborso di spese non costituisce corrispettivo imponibile; elemento utile a valutare la presunta dissimulazione.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. sent. Ensa, C-712/18; sent. Stroy trans C-642/11 e altre)
La Corte di Giustizia ha chiarito che l'indetraibilità IVA per operazioni inesistenti è conforme al diritto UE, salvo che l'emittente dimostri di aver eliminato il rischio di perdita di gettito o la sua buona fede; la pronuncia non obbliga automaticamente a consentire la detrazione quando l'operazione è fittizia. La Corte italiana ha preso spunto da questi principi per escludere la rivendicazione difensiva dell'automatica detraibilità dell'IVA versata dall'emittente.
art. 321 cod. proc. pen.; artt. 42 e 43 cod. pen.
Riferimenti procedurali e penali richiamati nei motivi di ricorso concernenti la tutela cautelare e la qualificazione del reato e delle pene; utilizzati nel testo di impugnazione ma valutati nel merito dalla Corte nel confutare le censure.
Massime di principio
- La mera circostanza che l'IVA sia stata materialmente versata dall'emittente non esclude automaticamente la rilevanza penale e la possibilità di sequestro se le fatture sono soggettivamente inesistenti e il destinatario ha tratto beneficio fiscale.
- L'elemento soggettivo (dolo) nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture può essere desunto da elementi indiziari come durata e ripetizione dei rapporti, rilevanza economica delle operazioni, istruzioni concordate sulle diciture fattura e corrispondenza che evidenzia adesione al meccanismo.
- La qualificazione giuridica del rapporto (appalto vs somministrazione di lavoro) è determinante: se il rapporto è in realtà somministrazione di manodopera ma fatturato come appalto, ciò può rendere le fatture "soggettivamente inesistenti" ai fini fiscali e penali.
- Il principio di neutralità dell'IVA non garantisce automaticamente la detraibilità per il cessionario quando l'operazione è fittizia: gli ordinamenti nazionali, in linea con il diritto comunitario, possono limitare la detrazione se non è dimostrata la buona fede dell'emittente o l'eliminazione del rischio di perdita del gettito.
- Il giudizio di legittimità su misure reali cautelari è limitato: in cassazione si possono censurare solo vizi quali l'assenza o la mera apparenza della motivazione; ragionamenti motivazionali apprezzati come logici e adeguatamente documentati sono difficili da riformare.
- In situazioni analoghe è fondamentale conservare e produrre documentazione (contratti, pagamenti, corrispondenza, istruzioni sulle fatture) che dimostri la concreta organizzazione del rapporto e la buona fede o l'assenza di utilità fiscale per evitare sequestro e assoggettamento a responsabilità penale.
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