Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la responsabilità penale per violazione della legge n. 283/1962 (detenzione di circa 80 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione). Tre motivi: 1) omessa o viziata motivazione circa la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e sulla già intervenuta prescrizione; 2) censura della decisione del Tribunale di computare come sospensione del termine prescrizionale anche il periodo di rinvio dell'udienza del 28.02.2019, pur dovuto all'assenza di testi della difesa (ma richiesto dalla stessa difesa); 3) censura del conteggio della sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale anti-COVID, contestando che il Tribunale avrebbe computato un periodo più esteso di quanto dovuto
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prescrizione: il reato, contravvenzione permanente iniziato il 24.11.2015, aveva termine prescrizionale ordinario il 24.11.2020 ma è rimasto sospeso complessivamente per 14 mesi e 29 giorni (astensione delle Camere penali dal 14.12.2017 per 6 mesi e 14 giorni; rinvio richiesto dalla difesa dal 28.02.2019 al 31.10.2019 pari a 8 mesi e 3 giorni; periodo emergenziale 30.04.2020-11.05.2020 pari a 12 giorni), spostando la scadenza al 22.02.2022, dunque successiva alla sentenza impugnata. Quanto alla particolare tenuità (art. 131-bis), la Corte ha ritenuto che, pur non essendovi pronuncia esplicita, l'irrogazione di una sanzione sensibilmente superiore al minimo edittale costituisce un'implicita valutazione di mancanza di particolare tenuità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del reato (regole igieniche/alimenti). La violazione contestata è la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.
Disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che l'applicazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale costituisce indicazione implicita del giudice sulla non sussistenza della particolare tenuità
Norma richiamata per la condanna alle spese e per oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
normativa emergenziale anti-COVID (decreti e misure sospensive processuali)
La sospensione dei termini per effetto delle misure emergenziali è stata riconosciuta solo per il periodo effettivamente sospeso per legge; il Tribunale ha computato correttamente il solo intervallo riconosciuto come sospensione (30.04.2020-11.05.2020 pari a 12 giorni) e non l'intero periodo fino al rinvio dell'udienza
giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. V pen., 9 aprile 2019, n. 15568
Principio secondo cui l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale può costituire valutazione implicita dell'assenza della particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- La prescrizione di reati permanenti decorre dal momento dell'accertamento della permanenza (es. data di detenzione degli alimenti): occorre calcolare tutti i periodi che sospendono o interrompono il termine prescrizionale (astensioni, richieste difensive, sospensioni legislative)
- I rinvii d'udienza disposti su espressa richiesta della difesa possono essere computati come cause di sospensione/interruzione ai fini della prescrizione; non sono automaticamente indebiti ai fini della non punibilità per prescrizione
- Le sospensioni dei termini disposte per normativa emergenziale (es. COVID) vanno conteggiate solo nei limiti e per i periodi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti: non è corretto estendere automaticamente la sospensione fino alla prima successiva udienza effettiva
- In tema di particolare tenuità (art. 131-bis), l'assenza di una pronuncia esplicita può talora essere colmata se emerge implicitamente dalle scelte sanzionatorie del giudice (pena significativamente superiore al minimo indica valutazione di non tenuità); tuttavia, l'accertamento della tenuità è valutazione di merito discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta
- Le valutazioni di fatto e di merito del giudice di merito (soprattutto sulla gravità e sulla misura della pena) sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del diritto e quando siano manifestamente illogiche o contraddittorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33963/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →