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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la motivazione della Corte d'appello: la confessione è stata ritenuta inattendibile/strumentale e gli elementi (quantitativi e organizzativi) indicano una intensa attività di spaccio che giustifica la pena maggiore rispetto al minimo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per il diniego delle attenuanti generiche e per eccessiva determinazione della pena. L'arresto in flagranza ha portato al rinvenimento di un panetto di circa 100 g di cocaina, 40 euro e un telefono; la perquisizione domiciliare ha trovato circa 16 g di marijuana e 120 euro. La Corte territoriale ha ritenuto la confessione strumentale a coprire un concorrente e ha valutato l'imputato come fortemente inserito nell'attività di spaccio, giustificando il diniego delle attenuanti e il discostamento dal minimo edittale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4

    Norma applicata per il reato di traffico/detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente il delitto con riferimento alle quantità e alle modalità, giustificando una pena superiore al minimo edittale per l'intensa attività di spaccio e il grado di inserimento dell'imputato nel settore

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente soccombente

Massime di principio

  • La presenza di quantitativi significativi di sostanza (es. 100 g di cocaina) e di strumenti tipici dell'attività di spaccio (somma in contanti, cellulare) rafforza l'impostazione accusatoria e può escludere l'applicazione delle attenuanti generiche
  • Una confessione può essere svalutata se ritenuta strumentale a coprire terzi; la sua attendibilità va valutata nel contesto probatorio complessivo
  • Situazioni di disagio economico o difficoltà lavorative (anche legate alla pandemia) devono essere espressamente valutate, ma non garantiscono automaticamente le attenuanti se gli elementi fattuali indicano un ruolo attivo e stabile nello spaccio
  • Il giudice deve motivare il discostamento dal minimo edittale: gravità dell'attività, quantità di droga e grado di inserimento nel mercato sono motivi validi per aumentare la pena
  • Chi propone ricorso infondato in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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