Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Maro proponeva ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua istanza di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna del 16/2/2012 e di revocare l'ingiunzione a demolire. Il ricorrente denunciava: (i) violazione dell'art. 548, comma 3, c.p.p. (nella formulazione anteriore alla L. 28/4/2014, n. 67) e errata applicazione della giurisprudenza, con improprio richiamo a pronunce sulle ipotesi diverse della rescissione del giudicato e della contumacia; (ii) vizio logico-giuridico per aver equiparato la notifica dell'ingiunzione a demolire alla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale (da cui dipende la decorrenza del termine di impugnazione), quando la giurisprudenza di legittimità esclude la sostituibilità di tale notifica con altri atti; (iii) mancata pronuncia sulla domanda subordinata di sospensione dell'ingiunzione a demolire per violazione dell'art. 8 CEDU, richiesta nel corso dell'incidente di esecuzione e rimasta senza motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'incongruenza del richiamo giurisprudenziale iniziale nell'ordinanza impugnata e, soprattutto, ha affermato che il Giudice dell'esecuzione aveva illegittimamente ritenuto che la notifica dell'ingiunzione a demolire fosse equivalente alla notificazione dell'avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale. Richiamando il principio consolidato dalle Sezioni Unite (Mainente, n. 35402/2003 e successivi), la Corte ha stabilito che l'avviso di deposito con estratto non può essere sostituito da altri atti ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, ordinando al giudice di verificare se l'estratto contumaciale fosse stato effettivamente notificato al Di Maro e di esaminare nel merito l'incidente di esecuzione, compresa la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione fondata sull'art. 8 CEDU.
Norme richiamate
art. 548 cod. proc. pen. (formulazione anteriore alla L. 28/04/2014, n. 67)
La norma è richiamata dal ricorrente per contestare la decisione del giudice dell'esecuzione sulla esecutività del titolo; la Corte evidenzia che il giudice non ha applicato correttamente i principi relativi alla notifica dell'estratto contumaciale ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente per chiedere la sospensione dell'ingiunzione a demolire per violazione del diritto alla vita privata e familiare; la Corte ha rilevato che tale questione non è stata valutata dal Tribunale e dovrà essere esaminata nel nuovo esame
Sez. U., n. 35402 del 9/7/2003 (Mainente)
Principio richiamato dalla Cassazione secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale, la notificazione dell'avviso di deposito con estratto non può essere surrogata o sostituita da altri atti; la sentenza impugnata aveva violato questo principio equiparando altri atti alla notificazione dell'estratto
Sez. 1, n. 50471 del 14/9/2018 (Manto)
Conferma giurisprudenziale del principio secondo cui la notificazione di altri provvedimenti (es. ordine di esecuzione della pena) non può rimpiazzare l'avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale ai fini della decorrenza dei termini
Sez. U., n. 15498 del 21/4/2021
Pronuncia richiamata erratamente nel provvedimento impugnato: la Corte osserva che quella decisione riguarda l'assenza dell'imputato dal processo, istituto diverso dalla contumacia e quindi non pertinente al caso in esame
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale è insostituibile: altri atti (anche se recanti la decisione irrevocabile o i suoi elementi essenziali) non fanno decorre automaticamente il termine di impugnazione
- In caso di allegata mancata notificazione dell'estratto contumaciale, il giudice dell'esecuzione deve verificare espressamente l'effettiva notifica e non può limitarsi a dedurre conoscenza per facta concludentia da atti successivi (es. ingiunzione a demolire)
- Se nel corso dell'incidente di esecuzione viene formulata una domanda subordinata di sospensione per violazione della Convenzione europea (art. 8 CEDU o altri diritti), il giudice è tenuto a motivare specificamente la decisione su tale richiesta
- Richiami giurisprudenziali impropri o applicazioni analogiche di principi afferenti istituti diversi (es. rescissione del giudicato vs contumacia) possono determinare l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione
- In sede di riforma del processo esecutivo penale, è fondamentale precisare e documentare le notifiche formali che incidono sui termini di impugnazione per evitare decadenze non valide
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