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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mercitalia ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. lamentando un errore di fatto/percezione nella sentenza della Corte di cassazione n. 32899/2020: in particolare l'omessa considerazione, per svista, dei motivi di ricorso relativi alla legittimazione e ai requisiti statutari di CODACONS e CITTADINANZA ATTIVA ONLUS (argomenti esposti nel par. 19.7 del "Ritenuto in fatto" e nei par. 29.4 e ss. del "Considerato in diritto"). Sosteneva che l'omesso esame riguardava profili decisivi e non poteva considerarsi implicitamente deciso.

La decisione

Il ricorso ex art. 625-bis è stato accolto in parte. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza di omissione di esame rispetto alla posizione di CODACONS e CITTADINANZA ATTIVA ONLUS e ha revocato la sentenza n. 32899/2020 limitatamente alle statuizioni relative a tali parti civili. Ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 20 giugno 2019 in relazione a CODACONS e CITTADINANZA ATTIVA ONLUS e ha rinviato la materia ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze perché riesamini la legittimazione, la sussistenza del danno e la quantificazione, conformemente ai criteri già adottati nella sentenza impugnata per gli altri enti.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente al "condannato" (anche se solo per responsabilità civile/risarcimento) di chiedere la revoca della decisione della Corte di cassazione per errore materiale o di fatto; l'errore di fatto è inteso come svista o errore percettivo che ha influenzato la decisione al punto da modificarne l'esito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nei criteri di decisività del motivo: la regola di riproduzione dei motivi di cassazione (e l'onere di chi impugna di mostrare che la doglianza fosse decisiva) trova rilievo nella valutazione se l'omesso esame sia stato determinante

Massime di principio

  • Il responsabile civile condannato al risarcimento può esperire il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. per ottenere revoca di decisioni della Cassazione quando sussista un errore materiale o di percezione nella motivazione
  • L'errore di fatto rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis è un errore percettivo o una svista nei confronti degli atti interni al giudizio che abbia effettivamente inciso sulla formazione della volontà decisoria e che, se corretto, avrebbe potuto condurre a una diversa pronuncia
  • L'omesso esame di un motivo di cassazione è rimediabile come errore di fatto solo se il motivo era decisivo per la decisione; se il motivo è implicitamente assorbito o manifestamente incompatibile con l'impianto motivazionale, il rimedio non opera
  • Spetta al ricorrente dimostrare che l'omissione è conseguenza di un errore di percezione e che il mancato esame avrebbe potuto modificare il giudizio; in mancanza, l'omessa trattazione non determina automaticamente revoca
  • Se la Corte accerta l'omesso esame di profili decisivi, la revoca può essere limitata alle statuizioni affette dall'errore e può seguire rinvio ad altra Sezione del giudice di merito per nuova valutazione sui profili indicati (legittimazione, sussistenza del danno, quantificazione)

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