Cassazione Civile, Ordinanza n. 06321/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice, già ammessa allo stato passivo di un fallimento, ha proposto impugnazione ex art. 98, comma 3, l. fall. contro il provvedimento di ammissione del credito di un altro soggetto per circa 10 milioni di euro, ammesso in chirografo e con riserva. La ricorrente ha chiesto: (i) di accertare l'inefficacia e/o nullità di una transazione stipulata tra fallimento, creditore ammesso e un terzo; (ii) di ammettere il credito dell'altro creditore per un importo maggiore, ma in via postergata ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., sostenendo che il medesimo esercitasse influenza dominante sulla fallita in ragione di un contratto di affiliazione commerciale. Il tribunale ha rigettato l'impugnazione ritenendo che le doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con i rimedi propri contro gli atti del curatore e del giudice delegato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 98 e 99 l. fall. per avere il tribunale limitato il perimetro della cognizione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione postergata; violazione degli artt. 26, 36, 98 e 99 l. fall. per l'asserita residualità dei reclami; violazione dell'art. 159, terzo comma, c.p.c. per mancata conversione dell'impugnazione in reclamo. La Corte non è entrata nel merito di tali motivi perché ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, risultata sottoscritta in modo illeggibile senza indicazione del nominativo del rappresentante della società conferente il mandato. È stato inoltre dato atto di un fatto sopravvenuto: il credito dell'altro creditore era poi stato escluso definitivamente dallo stato passivo, ma la Corte ha fondato la decisione sull'inammissibilità originaria del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione della controricorrente relativa alla invalidità della procura apposta in calce al ricorso: la sottoscrizione del rappresentante della società ricorrente era illeggibile, il nome del conferente e la sua carica non erano desumibili né dalla procura né dall'epigrafe né dal corpo dell'atto, con conseguente impossibilità di verificare la provenienza del mandato e lo ius postulandi del difensore. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la sola certificazione di autografia del difensore non supplisce alla mancata identificazione del soggetto che conferisce la procura. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indicato quale base dell'impugnazione dello stato passivo, ma nel caso concreto la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha riscontrato un vizio preliminare della procura.
richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'impugnazione; la Corte non si è pronunciata sul suo ambito applicativo, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 96, comma 2, n. 1, l. fall.
richiamato nella domanda di ammissione con riserva del credito dell'altro creditore; non oggetto di decisione nel merito.
invocato per sostenere la postergazione del credito per influenza dominante della società creditrice; non esaminato nel merito.
invocato quale base della pretesa postergazione del credito; non esaminato nel merito.
invocato per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione postergata; non esaminato nel merito.
richiamato con riferimento al reclamo avverso gli atti del curatore e del giudice delegato; la censura non è stata esaminata per inammissibilità del ricorso.
richiamato con riferimento ai rimedi avverso gli atti del curatore e del giudice delegato; non esaminato nel merito.
invocato per sostenere la conversione dell'impugnazione in reclamo; non esaminato nel merito.
richiamato in relazione alla rimessione in termini per il deposito delle memorie; la Corte ha accolto l'istanza del fallimento per causa non imputabile.
richiamato per l'acquisizione del documento sopravvenuto relativo all'esclusione definitiva del credito dallo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la valida instaurazione del processo richiede una procura alle liti idonea a consentire l'identificazione del soggetto che la rilascia e la verifica della sua legittimazione rappresentativa, specie quando il mandato provenga da una società.
- La certificazione di autografia del difensore non sana la mancanza del nominativo del conferente la procura né supplisce all'impossibilità di individuare la provenienza effettiva della sottoscrizione.
- Quando il mandato alle liti apposto in calce o a margine di un ricorso è sottoscritto in modo illeggibile e non consente di risalire al rappresentante della persona giuridica, il ricorso è inammissibile per invalidità della procura.
- L'inammissibilità del ricorso per vizio originario della procura assorbe l'esame dei motivi di merito, anche se le doglianze investono questioni processuali o di qualificazione del rimedio esperibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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