Sentenza n. 4376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 7307 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione IV) n. 10828/2023, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7312 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione IV) n. 10828/2023, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7435 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione IV) n. 10828/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva annullato il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria definitiva e degli importi dei contributi alle emittenti televisive locali commerciali per l’anno 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali commerciali per l’annualità 2022, disciplinata dal d.P.R. n. 146/2017. Il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022 aveva applicato il cosiddetto scalino preferenziale previsto dall’art. 6, comma 2, del regolamento, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% alle altre. Delta Tv aveva contestato tale meccanismo e il peso attribuito ai dati di ascolto Auditel, deducendo anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis d.l. n. 91/2018. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che la disposizione legislativa avesse esteso il regime regolamentare soltanto all’annualità 2019 e che, per il 2022, lo scalino fosse comunque già stato annullato dal Consiglio di Stato. Gli appellanti hanno censurato la sentenza sostenendo che l’art. 4-bis avesse recepito integralmente il d.P.R. n. 146/2017 mediante rinvio recettizio, conferendo alle sue disposizioni forza di legge; che tale legificazione avesse efficacia stabile e non limitata al 2019; che i precedenti giudicati del Consiglio di Stato non potessero incidere su una norma ormai primaria; e che il meccanismo dello scalino fosse funzionale al pluralismo e alla selezione meritocratica degli operatori. Il Ministero ha dedotto un analogo motivo incentrato sull’intervenuta legificazione del regolamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto tutti gli appelli riuniti e, riformando integralmente la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 4-bis d.l. n. 91/2018 e all’art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023. La Corte ha stabilito che il richiamo al d.P.R. n. 146/2017, contenuto nell’art. 4-bis mediante la locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», costituisce rinvio recettizio e ha prodotto la legificazione integrale delle norme regolamentari, con novazione della fonte e attribuzione di rango primario. La legificazione non è stata limitata all’anno 2019, ma ha carattere stabile e decorre dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018. Ne consegue che il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022, applicando lo scalino preferenziale, era conforme a una disciplina avente forza di legge. Il giudice amministrativo non può disapplicare o annullare tale disciplina primaria, la cui legittimità è sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale. Il precedente giudicato del Consiglio di Stato sull’illegittimità della norma regolamentare può coprire tale illegittimità soltanto fino alla sua legificazione; non può quindi sorreggere l’annullamento dell’atto applicativo relativo al 2022. Le censure di illegittimità costituzionale sono state ritenute infondate sulla base della pronuncia della Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per la necessità dell’intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018
da intendersi qui integralmente riportato
Il richiamo integrale al d.P.R. n. 146/2017 costituisce rinvio recettizio e legifica tutte le disposizioni del regolamento, elevandole al rango primario; la legificazione ha efficacia stabile e decorre dal 22 settembre 2018.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
95% dell’importo del contributo pubblico complessivo alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% a tutte le altre
Il meccanismo dello scalino preferenziale, una volta recepito dalla legge, costituisce disciplina primaria applicata legittimamente dal decreto ministeriale relativo al 2022.
art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023
La questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.
Il giudice ha ritenuto di avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione; le doglianze non espressamente trattate sono state considerate non rilevanti o comunque inidonee a modificare l’esito.
Massime di principio
- Un rinvio legislativo integrale a uno specifico regolamento, accompagnato dall’espressa indicazione che il regolamento deve intendersi integralmente riportato, ha natura recettizia e determina la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate assumono rango primario.
- Quando la legge recepisce integralmente un regolamento senza delimitare temporalmente il conferimento della forza di legge, la legificazione opera stabilmente e non soltanto per l’annualità in relazione alla quale è stata introdotta una modifica del regime transitorio, purché tale interpretazione sia coerente con il testo normativo e con la ratio legislativa.
- Il giudice amministrativo non può annullare o disapplicare una disposizione avente rango primario in quanto già contenuta in un regolamento successivamente legificato; il sindacato sulla sua legittimità costituzionale spetta alla Corte costituzionale.
- Il giudicato amministrativo sull’illegittimità di una norma regolamentare non può estendersi oltre il momento in cui quella norma è stata recepita e legificata da una disposizione primaria; gli atti applicativi successivi alla legificazione devono essere valutati alla luce della nuova fonte legislativa.
- L’annullamento giurisdizionale di una disciplina regolamentare non impedisce al legislatore di recepirla successivamente mediante una legge, salvo il rispetto dei limiti costituzionali e dell’eventuale giudicato già formatosi per il periodo anteriore alla legificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →