Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27874/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso a seguito di PVC conseguente ad accesso mirato, con cui venivano contestate maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per l'utilizzo in contabilità di una fattura di acquisto ritenuta relativa a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la falsità della fattura perché l'accertamento sarebbe stato fondato soltanto su dichiarazioni di terzi, in particolare del responsabile della società emittente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel non valorizzare il complessivo quadro indiziario: anomalie nelle sottoscrizioni dei contratti di sponsorizzazione, disconoscimento delle firme da parte del sottoscrittore, esiti delle indagini finanziarie sui pagamenti, e ulteriori dichiarazioni del legale rappresentante della contribuente. Secondo il ricorrente, tali elementi, considerati unitariamente, erano idonei a corroborare le dichiarazioni di terzo e a provare che le prestazioni fatturate erano soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente, osservando che il ricorso era specifico e non mirava a un riesame del merito, ma denunciava una falsa applicazione delle regole sul riparto e sulla valutazione della prova presuntiva. Nel merito, ha affermato che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare gli indizi sia analiticamente sia complessivamente, apprezzando il loro valore sintomatico nella loro globalità. La CTR, invece, aveva isolato un solo elemento indiziario, trascurando gli ulteriori riscontri dedotti dall'Ufficio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non per sollecitare un nuovo esame del merito

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di prova nel processo tributario; la Corte ribadisce che il giudice deve valutare gli elementi indiziari nel loro complesso

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in materia di presunzioni semplici; la prova presuntiva richiede valutazione analitica e sintetica degli indizi

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova presuntiva va apprezzata dal giudice di merito non in modo atomistico, ma sia analiticamente sia globalmente, verificando se la combinazione degli indizi sia idonea a fondare una valida inferenza probatoria.
  • È viziata la decisione che escluda la prova della pretesa fiscale limitandosi a isolare uno solo degli elementi indiziari addotti dall'Ufficio, senza esaminare il complessivo quadro probatorio posto a base dell'accertamento.
  • Le dichiarazioni rese da terzi possono concorrere con altri elementi indiziari a formare una prova presuntiva sufficiente; il loro valore non va valutato in astratto, ma nel contesto degli ulteriori riscontri acquisiti.
  • In sede di legittimità è deducibile la violazione delle regole sulla prova presuntiva quando il giudice di merito abbia omesso di considerare l'insieme degli indizi e abbia così falsamente applicato i criteri di valutazione delle presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.