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Parere

Parere n. 1150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla società Polipo contro il Comune di Olbia e il Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro e nei confronti della Fitness Holiday S.r.l. per l'annullamento: a) della determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE del Comune di Olbia n. 623/22 del 17 agosto 2022; b) di tutti i pareri richiamati nella predetta determinazione, resi nel corso della relativa conferenza dei servizi asincrona ed in particolare del parere della Soprintendenza ABAP, acquisito per silenzio-assenso, del parere dell’Ufficio tutela del paesaggio del Comune di Olbia e relativa relazione del 14 luglio 2022 e del parere di conformità urbanistico edilizia e relazione del Servizio edilizia privata del Comune di Olbia in data 28 luglio 2022; c) della comunicazione del 14 luglio 2022 con la quale il Comune di Olbia ha dato avvio al procedimento in conferenza di servizi conclusosi con la determinazione n. 623/2022; d) del preavviso di irricevibilità e richiesta di regolarizzazione della pratica, privo di data e protocollo, reso nel corso del procedimento; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202401192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento della determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE n. 623/2022 del Comune di Olbia, relativa a modifiche interne e all’installazione di pannelli fotovoltaici nell’area parcheggi di un albergo.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente, proprietaria di un immobile frontistante l’area dell’hotel, impugna la determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE n. 623/2022 e gli atti presupposti, sostenendo l’illegittimità dell’autorizzazione alla realizzazione di opere e impianti fotovoltaici nell’area destinata a parcheggio. La ricorrente deduce, tra l’altro, l’incompatibilità degli interventi con la destinazione urbanistica dell’area, classificata come Zona H di pregio naturalistico, geomorfologico e paesaggistico e di inedificabilità; contesta l’estensione della deroga urbanistica riconosciuta con la deliberazione consiliare n. 90/03; richiama i vincoli paesaggistici gravanti sull’area; e pone in discussione la regolarità dell’acquisizione del parere della Soprintendenza per silenzio-assenso e l’applicabilità dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, anche alla luce della diversa ricostruzione fornita dal Comune circa l’esenzione dei pannelli fotovoltaici ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, allegato A, punto 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva trasmesso una relazione ritenendo infondato il ricorso, ma senza esaminare puntualmente ed esaustivamente tutte le censure.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito né in rito. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il dovere istruttorio dell’amministrazione competente comprende l’esame analitico dei singoli motivi di ricorso e la formulazione di una proposta motivata di accoglimento o rigetto. La relazione ministeriale, non contenendo una disamina puntuale ed esaustiva delle censure, è stata considerata sostanzialmente come non inviata. La Sezione ha quindi disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni, trasmetta una relazione integrativa, assicurando le garanzie partecipative della ricorrente, dopo avere sentito il Ministero della cultura e il Comune di Olbia. La nuova relazione dovrà chiarire lo stato preesistente dell’area, la compatibilità degli interventi con la Zona H, la portata della deroga urbanistica del 2003, i vincoli paesaggistici e naturalistici gravanti sull’area, nonché la regolarità della conferenza di servizi, dell’acquisizione del parere della Soprintendenza e dell’applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

Osservazioni

Dovere istruttorio dell’amministrazione referente

La relazione ministeriale sui ricorsi straordinari deve esaminare puntualmente tutti i motivi di ricorso, fornendo controdeduzioni complete in fatto e in diritto e formulando una proposta motivata di accoglimento o rigetto. Una relazione priva di tale disamina deve essere considerata come non inviata.

Stato preesistente dell’area

La relazione integrativa dovrà chiarire se, prima dei lavori contestati, l’area destinata a parcheggio fosse sterrata e priva di opere oppure ospitasse già strutture metalliche, manufatti o installazioni.

Compatibilità urbanistica della Zona H

Dovrà essere verificata la compatibilità di strutture, manufatti, installazioni e impianti tecnologici o fotovoltaici con la destinazione urbanistica dell’area a Zona H di pregio naturalistico, geomorfologico e paesaggistico, di interesse naturale e di inedificabilità, prevista dall’art. 14 delle norme di attuazione del Comune di Olbia.

Portata della deroga urbanistica

Dovrà essere chiarito se la deliberazione del Consiglio comunale n. 90/03, richiamata dal Comune quale fondamento della destinazione dell’area a parcheggio di pertinenza dell’hotel, consentisse soltanto il superamento dell’indice fondiario relativo alla zona urbanistica B destinata all’albergo oppure avesse una portata ulteriore.

Vincoli paesaggistici e naturalistici

La relazione dovrà riepilogare i vincoli presenti sull’area, compresa la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al d.m. 30 novembre 1965, come rettificato dal d.m. 10 gennaio 1968, la fascia costiera prevista dall’art. 17 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale e la disciplina delle aree naturali e subnaturali.

Conferenza di servizi e parere della Soprintendenza

Dovranno essere trasmessi il verbale della conferenza di servizi e la richiesta del parere della Soprintendenza ABAP, indicato come acquisito per silenzio-assenso, chiarendo la regolarità di tale acquisizione.

Applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004

Dovrà essere chiarita la posizione del Comune sull’applicabilità dell’autorizzazione paesaggistica, alla luce della relazione istruttoria urbanistico-edilizia che ne prospettava l’applicazione e delle successive controdeduzioni comunali, secondo cui i pannelli fotovoltaici sarebbero esenti dal parere paesaggistico ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, allegato A, punto 6.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    Nel dovere istruttorio gravante sull’amministrazione competente rientra anche quello di esaminare i singoli motivi di gravame e prendere posizione su di essi, proponendo, all’esito, l’accoglimento o il rigetto del ricorso straordinario.

    La relazione istruttoria deve contenere una disamina puntuale, completa ed esaustiva di tutte le censure dedotte; in mancanza, deve essere considerata come non inviata.

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 146

    La sua applicabilità alla fattispecie deve essere chiarita, considerata la presenza di vincoli paesaggistici e la contraddizione tra la relazione istruttoria comunale e le successive controdeduzioni sull’esenzione dei pannelli fotovoltaici.

  • d.P.R. n. 31/2017, allegato A, punto 6

    È stato richiamato dal Comune quale fondamento dell’esenzione dei pannelli fotovoltaici dall’espressione del parere paesaggistico; il Consiglio di Stato ha richiesto che tale tesi sia verificata e coordinata con l’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.

  • art. 14 delle norme di attuazione del Comune di Olbia

    Disciplina l’area come Zona H di pregio naturalistico, geomorfologico e paesaggistico, di interesse naturale e di inedificabilità; la compatibilità degli interventi deve essere specificamente accertata.

  • art. 17 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale

    È richiamato in relazione alla ricomprensione dell’area nella fascia costiera e ai vincoli paesaggistici da considerare nella nuova istruttoria.

  • d.m. 30 novembre 1965, come rettificato dal d.m. 10 gennaio 1968

    È richiamato quale atto recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area, da considerare nel riepilogo dei vincoli.

  • deliberazione del Consiglio comunale di Olbia n. 90/03

    È richiamata dal Comune per giustificare la destinazione dell’area a parcheggio di pertinenza dell’hotel in deroga allo strumento urbanistico; deve essere chiarita la precisa estensione della deroga.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione referente deve esaminare puntualmente ogni motivo di ricorso e formulare, per ciascuna censura, controdeduzioni complete in fatto e in diritto, oltre a una proposta motivata di accoglimento o rigetto.
  • Una relazione istruttoria ministeriale che ometta l’esame analitico e complessivo dei motivi di ricorso non assolve al dovere previsto dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 e deve essere considerata come non inviata.
  • Quando la decisione dipende dalla compatibilità di un intervento con una destinazione urbanistica di tutela e con vincoli paesaggistici, l’istruttoria deve ricostruire sia lo stato preesistente dei luoghi sia il quadro completo delle discipline urbanistiche, naturalistiche e paesaggistiche applicabili.
  • In presenza di ricostruzioni amministrative contraddittorie sull’obbligo di autorizzazione paesaggistica, la relazione istruttoria deve chiarire il coordinamento tra la disciplina generale dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e l’eventuale regime di esenzione previsto dal d.P.R. n. 31/2017.
  • Prima di definire un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre una relazione integrativa, assicurando il contraddittorio e le garanzie partecipative del ricorrente.

Ricorso straordinario sull’installazione di pannelli fotovoltaici in area sottoposta a tutela

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in sede consultiva un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di un immobile nel Comune di Olbia contro la determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE n. 623/2022. L’atto aveva autorizzato modifiche interne e l’installazione di pannelli fotovoltaici nell’area destinata a parcheggio di un albergo situato nel lotto frontistante.

Premesse della controversia

La ricorrente ha riferito che, nel maggio 2023, erano stati avviati lavori nell’area antistante il proprio immobile, con infissione nel suolo di pali metallici di circa tre metri. L’area era stata precedentemente utilizzata saltuariamente come parcheggio e, secondo la ricorrente, la realizzazione degli impianti avrebbe inciso negativamente sul valore dell’immobile e sulla vista della vallata.

A seguito di un’istanza di accesso, la società ha acquisito gli atti del procedimento svolto in conferenza di servizi e ha impugnato la determinazione SUAPE, i pareri richiamati, la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di irricevibilità e regolarizzazione della pratica e ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Questioni urbanistiche e paesaggistiche

La ricorrente ha contestato la compatibilità degli interventi con la disciplina urbanistica dell’area, sostenendo che il piano urbanistico comunale vigente la avrebbe classificata come Zona H di pregio naturalistico, geomorfologico e paesaggistico, di interesse naturale e di inedificabilità, ai sensi dell’art. 14 delle norme di attuazione comunali.

È stata inoltre contestata la portata della deliberazione del Consiglio comunale n. 90/03, richiamata dal Comune per sostenere che l’area fosse già destinata a parcheggio di pertinenza dell’hotel in virtù di una deroga allo strumento urbanistico. Secondo la ricorrente, la deroga avrebbe riguardato soltanto il superamento dell’indice fondiario relativo alla zona B nella quale era stato realizzato l’albergo, senza autorizzare strutture o impianti nell’area classificata come Zona H.

La società ha inoltre richiamato la presenza di diversi vincoli, tra cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico del d.m. 30 novembre 1965, rettificato dal d.m. 10 gennaio 1968, la ricomprensione nella fascia costiera disciplinata dall’art. 17 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale e gli ulteriori vincoli connessi alla natura dell’area.

Istruttoria ministeriale

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione referente, aveva trasmesso una relazione ritenendo infondato il ricorso, dopo avere acquisito le controdeduzioni del Comune di Olbia. La Sezione ha tuttavia rilevato che la relazione non esaminava in modo puntuale ed esaustivo tutti i motivi dedotti dalla ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che il dovere istruttorio previsto dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 impone all’amministrazione competente di prendere posizione su ciascuna censura e di formulare una proposta motivata di accoglimento o rigetto. Una relazione non completa sotto questo profilo deve essere considerata come non inviata.

Incombenti istruttori disposti dalla Sezione

La Sezione ha quindi sospeso l’adozione del parere e ha ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere, entro sessanta giorni, una relazione integrativa, dopo avere sentito il Ministero della cultura e il Comune di Olbia e assicurato le garanzie partecipative della ricorrente.

La relazione dovrà in particolare:

  • ricostruire lo stato dell’area prima dei lavori, verificando la presenza di strutture, manufatti o installazioni oppure la natura semplicemente sterrata e libera dell’area;
  • valutare la compatibilità di strutture e impianti tecnologici o fotovoltaici con la destinazione a Zona H e con il carattere di inedificabilità dell’area;
  • chiarire l’effettiva portata della deroga contenuta nella deliberazione consiliare n. 90/03;
  • riepilogare tutti i vincoli naturalistici e paesaggistici gravanti sull’area;
  • trasmettere il verbale della conferenza di servizi e la richiesta del parere della Soprintendenza ABAP, indicato come acquisito per silenzio-assenso;
  • chiarire l’applicabilità dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e il rapporto con l’esenzione invocata dal Comune sulla base del d.P.R. n. 31/2017, allegato A, punto 6.

Esito del parere

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione non ha assunto alcuna decisione definitiva sull’ammissibilità, sulla ricevibilità o sulla fondatezza del ricorso, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi a cura del Presidente, dopo l’acquisizione della relazione ministeriale integrativa.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzioneRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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