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Parere

Parere n. 1152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento della determinazione prot. QI/12593/2017 del 12 luglio 2017 di rigetto della istanza di condono prot. n.0/563422 del 9 dicembre 2004.

Giustizia amministrativa201900422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione comunale del 12 luglio 2017 di rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell’istanza di condono relativa all’ampliamento abusivo di un’unità residenziale di 74 mq, con modifiche dei prospetti, situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sono stati dedotti quattro motivi: violazione della disciplina sul condono e del principio di irretroattività delle sanzioni, nonché prescrizione del potere repressivo; carenza di motivazione sull’interesse pubblico alla reiezione e all’applicazione delle sanzioni; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria quanto all’impossibilità di demolire le opere senza compromettere la staticità dell’edificio, con richiamo all’art. 41 della legge n. 1150 del 1942 e all’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001; violazione di una nota ministeriale del 13 settembre 2010 e insussistenza dell’illecito edilizio. Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando la mancata trasmissione della relazione ministeriale prescritta dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971 e l’assenza delle controdeduzioni comunali e degli aggiornamenti sullo stato dei luoghi e sugli eventuali provvedimenti successivi.

Il parere

Il parere è interlocutorio. La Sezione ha stigmatizzato la reiterata inerzia dell’amministrazione competente, che non ha trasmesso la relazione ministeriale nonostante due precedenti pareri interlocutori e un termine di sessanta giorni. Ha precisato che il dovere istruttorio previsto dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971 comprende l’esame puntuale dei singoli motivi di ricorso e la formulazione di una proposta motivata di accoglimento o rigetto. La Sezione ha quindi sospeso nuovamente l’adozione del parere, anche quanto all’istanza cautelare, ordinando al competente dirigente comunale di predisporre le controdeduzioni e di chiarire l’eventuale sopravvenienza di ordinanze di demolizione o di altri provvedimenti, e al direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere entro sessanta giorni la relazione di rito, assicurando la partecipazione dei ricorrenti e allegando la documentazione relativa alla tempestività del ricorso, ai motivi dedotti e alle controdeduzioni comunali. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Istruttoria ministeriale ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971

La relazione ministeriale deve esaminare i singoli motivi di ricorso, prendere posizione sulle controdeduzioni dell’amministrazione resistente e proporre motivatamente l’accoglimento o il rigetto del ricorso straordinario.

Controdeduzioni del Comune

Il competente dirigente comunale deve trasmettere senza ulteriore ingiustificato indugio le controdeduzioni al ricorso, chiarendo se siano intervenuti ulteriori provvedimenti o se lo stato dei luoghi sia mutato in conseguenza di un’eventuale ordinanza di demolizione.

Tempestività del ricorso

La relazione ministeriale deve contenere puntuali considerazioni sulla tempestività dell’azione proposta e deve essere corredata dalla documentazione idonea a sostegno.

Garanzie partecipative

Il Ministero deve assicurare le garanzie partecipative dei ricorrenti nella fase di acquisizione e valutazione degli elementi istruttori.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 1199 del 1971

    nel dovere istruttorio gravante sull’amministrazione competente rientra anche quello di esaminare i singoli motivi di gravame e prendere posizione su di essi, proponendo, all’esito, l’accoglimento o il rigetto del ricorso straordinario

    La relazione dell’amministrazione non può limitarsi a una trasmissione formale degli atti, ma deve contenere una valutazione puntuale dei motivi e una proposta motivata sulla definizione del ricorso.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199 del 1971

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • legge n. 326 del 2003

    È la fonte sulla cui base è stata presentata l’istanza di condono edilizio.

  • art. 3, comma 1, lett. b), legge regionale n. 12 del 2004

    È stata applicata dal Comune quale ragione normativa del rigetto dell’istanza di condono per la localizzazione dell’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico; la Sezione non ne ha ancora valutato la corretta applicazione.

  • capo I della legge n. 47 del 1985

    È stato richiamato dal Comune quale disciplina repressiva applicabile alle opere abusive; la Sezione non ha ancora esaminato la relativa legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il dovere istruttorio dell’amministrazione competente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971 comprende l’obbligo di esaminare specificamente ciascun motivo di ricorso, confrontarsi con le deduzioni delle parti e formulare una proposta motivata di accoglimento o rigetto.
  • La mancata trasmissione della relazione ministeriale prescritta per il ricorso straordinario impedisce la definizione dell’affare quando non consente al Consiglio di Stato di disporre degli elementi necessari per valutare la tempestività del ricorso, i motivi dedotti, le controdeduzioni dell’amministrazione resistente e l’eventuale evoluzione della situazione di fatto.
  • Prima della decisione sul ricorso straordinario, l’amministrazione deve aggiornare l’istruttoria sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti e sulle modificazioni dello stato dei luoghi che possano incidere sull’interesse alla decisione o sulla fondatezza delle censure.
  • La relazione ministeriale nel procedimento di ricorso straordinario deve essere acquisita assicurando le garanzie partecipative dei ricorrenti e corredandola degli atti posti a sostegno delle valutazioni espresse.

Rigetto di un’istanza di condono edilizio in area vincolata

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato in sede consultiva su un ricorso straordinario proposto da proprietari di un’unità residenziale contro il Comune di -OMISSIS-. Il ricorso riguarda il rigetto di un’istanza di condono edilizio relativa a un ampliamento abusivo realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Fatti e provvedimento impugnato

Nel 2004 i ricorrenti avevano presentato un’istanza di condono ai sensi della legge n. 326 del 2003 per un ampliamento di 74 mq, accompagnato da modifiche dei prospetti esterni. L’immobile ricadeva in un’area sottoposta a tutela paesaggistica.

Con determinazione del 12 luglio 2017, notificata il 21 settembre 2017, il Comune ha rigettato l’istanza richiamando l’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12 del 2004, in ragione della presenza del vincolo paesaggistico, e ha assoggettato le opere alla disciplina repressiva del capo I della legge n. 47 del 1985.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto quattro ordini di censure:

  • violazione della disciplina regionale sul condono e della legge n. 47 del 1985, irretroattività delle sanzioni amministrative e prescrizione del potere repressivo;
  • carenza di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse poste a fondamento del rigetto e dell’applicazione delle sanzioni;
  • travisamento dei fatti e difetto di istruttoria circa l’impossibilità di demolire le opere senza compromettere la staticità dell’edificio, con richiamo all’art. 41 della legge n. 1150 del 1942 e all’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001;
  • violazione di una nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 13 settembre 2010 e insussistenza dell’illecito edilizio.

Precedente attività istruttoria

La Sezione aveva già sospeso l’emissione del parere con un primo parere interlocutorio del 27 giugno 2019, in attesa della relazione ministeriale. Con un ulteriore parere dell’11 marzo 2025 aveva rilevato che la relazione non era ancora pervenuta e aveva ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni, assicurando le garanzie partecipative e chiarendo se fossero intervenuti nuovi provvedimenti o fosse mutato lo stato dei luoghi, anche per effetto di un’eventuale ordinanza di demolizione.

Nonostante tali indicazioni, alla data dell’adunanza del 21 maggio 2026 la relazione ministeriale non risultava ancora trasmessa.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha stigmatizzato la reiterata inosservanza delle richieste istruttorie. Ha precisato che, nell’ambito del ricorso straordinario, il dovere dell’amministrazione competente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971 non consiste nella mera trasmissione degli atti, ma comprende l’esame dei singoli motivi di gravame e la formulazione di una proposta motivata di accoglimento o rigetto.

La mancanza della relazione impedisce, allo stato, di verificare adeguatamente la tempestività del ricorso, le difese del Comune, la fondatezza delle censure e l’eventuale incidenza di fatti o provvedimenti sopravvenuti.

Ordini istruttori e conclusioni

La Sezione ha disposto:

  • che il dirigente del competente settore comunale trasmetta al Ministero le controdeduzioni al ricorso e chiarisca l’eventuale sopravvenienza di ordinanze di demolizione o di altri provvedimenti, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi;
  • che il direttore generale del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta entro sessanta giorni la relazione di rito, assicurando la partecipazione dei ricorrenti e allegando la documentazione relativa alla tempestività dell’azione, ai motivi di ricorso e alle controdeduzioni comunali.

Il parere è pertanto interlocutorio: l’adozione del parere definitivo, anche sull’istanza cautelare, è stata sospesa e la trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza. Ogni decisione in rito e nel merito è rimasta espressamente riservata.

Protezione dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e gli eventuali terzi citati, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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