Parere n. 1151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Francesca Bianchi contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e nei confronti della signora Elena Rubino per l’annullamento: a) del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia U.0004331.22-11-2022 pubblicato il 22 novembre 2022 di esclusione della ricorrente dal concorso bandito con D.D. 21 aprile 2020, n. 499; b) del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (Registro Decreti.U.0004334.22-11-2022) pubblicato il 22 novembre 2022 di approvazione delle graduatorie del concorso; c) di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quelli impugnati in via principale e/o che con gli stessi possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all’adozione e/o formazione dei decreti medesimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsclusione dal concorso ordinario per la classe A-18 – Filosofia e scienze umane e approvazione delle relative graduatorie di merito
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia l’ha esclusa dal concorso ordinario indetto con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, annullando le prove orali sostenute, nonché il decreto di approvazione delle graduatorie. La ricorrente, in possesso della laurea magistrale LM-85 conseguita nel 2011 e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, aveva superato la prova scritta con 74 punti e quella orale con 100/100. L’amministrazione l’ha tuttavia esclusa ritenendo mancanti 6 CFU nel SSD M-FIL e 1 CFU nel SSD SPS, in applicazione dei requisiti previsti dal d.P.R. n. 19/2016 come modificato dal D.M. n. 259/2017. Il ricorso deduce, da un lato, la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 e dell’art. 3 del D.D. n. 499/2020, sostenendo che il bando richiedesse soltanto il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU; dall’altro, la violazione dell’art. 5 del D.M. n. 259/2017 e della tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, assumendo che i requisiti precedentemente validi dovessero essere fatti salvi per chi avesse conseguito il titolo di studio anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare, già accolta con il precedente parere interlocutorio n. 1252/2025.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito. Ha ritenuto che l’affare non fosse ancora maturo per la decisione e ha disposto un ulteriore adempimento istruttorio a carico del Ministero dell’istruzione e del merito. Il Ministero dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione puntuale e documentata, previamente comunicata alla ricorrente, chiarendo in particolare le ragioni della mancata applicazione dell’art. 5 del D.M. n. 259/2017 alla ricorrente, che aveva conseguito la laurea nel 2011, nonché prendendo posizione conclusiva sulle contestazioni e sulle argomentazioni contenute nella nota dell’Ufficio scolastico regionale. La ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 20 giorni, depositandole presso la Segreteria della Sezione. Ogni questione di rito e di merito è rimasta impregiudicata. Il parere definitivo è stato sospeso, con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro ministeriale, il ricorso sarà definito allo stato degli atti.
Osservazioni
Requisiti di accesso alla classe di concorso A-18
Occorre chiarire se, per la partecipazione al concorso bandito nel 2020, fossero necessari i 96 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, oltre alla laurea magistrale LM-85 e ai 24 CFU previsti dal bando, oppure se il bando individuasse esaustivamente i requisiti di partecipazione.
Art. 5 D.M. n. 259/2017 - Salvaguardia dei titoli conseguiti anteriormente
Il Ministero deve spiegare dettagliatamente per quali ragioni non sia stata applicata la disciplina di salvaguardia prevista dall’art. 5 del D.M. n. 259/2017 nei confronti della ricorrente, che aveva conseguito la laurea magistrale nel 2011.
Rapporto tra d.P.R. n. 19/2016, D.M. n. 259/2017 e bando di concorso
Deve essere chiarito il rapporto tra i requisiti di accesso alla classe di concorso e i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, nonché la portata del rinvio normativo contenuto nel bando e l’incidenza del D.M. n. 259/2017 quale atto integrativo del d.P.R. n. 19/2016.
Contraddittorio sulle nuove deduzioni dell’amministrazione
La relazione ministeriale dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, che potrà formulare osservazioni e controdeduzioni anche rispetto alla nota del dirigente dell’Ufficio VII dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
D.D. n. 499 del 21 aprile 2020
concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente
Il bando disciplina la procedura concorsuale e, secondo la ricorrente, richiede il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU nelle discipline indicate.
art. 5 d.lgs. n. 59/2017
È invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei requisiti di accesso al concorso ordinario.
art. 3 D.D. n. 499/2020
È richiamato nel provvedimento di esclusione quale base normativa dell’accertamento del titolo di accesso.
d.P.R. n. 19/2016, tabella A
La disciplina delle classi di concorso è richiamata dall’amministrazione per sostenere la necessità dei requisiti relativi ai crediti nei diversi settori scientifico-disciplinari.
D.M. n. 259/2017, art. 5
Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo ... e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso
La disposizione prevede una disciplina di salvaguardia per determinati titoli di studio già validi; la sua applicabilità alla ricorrente costituisce il principale punto che il Collegio ha ordinato al Ministero di chiarire.
D.M. n. 259/2017
Secondo la relazione ministeriale, integra il d.P.R. n. 19/2016 e deve essere letto unitamente alle tabelle vigenti al momento dell’indizione del concorso; tale ricostruzione non è stata ancora valutata definitivamente dalla Sezione.
Massime di principio
- Quando il ricorso straordinario non è maturo per la decisione perché la relazione dell’amministrazione non chiarisce adeguatamente i profili controversi, il Consiglio di Stato può sospendere l’emissione del parere e disporre un’istruttoria integrativa, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
- Nel caso in cui l’amministrazione escluda un candidato per la mancanza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel bando, deve essere chiarito il rapporto tra le prescrizioni della lex specialis, le norme generali sui requisiti di accesso alla classe di concorso e il contenuto del rinvio normativo eventualmente previsto dal bando.
- L’applicazione di una disciplina sopravvenuta o vigente in materia di classi di concorso deve essere coordinata con le eventuali disposizioni transitorie o di salvaguardia relative ai titoli di studio conseguiti anteriormente; l’amministrazione deve motivare specificamente l’eventuale mancata applicazione di tali disposizioni.
- Quando, nel corso del procedimento consultivo, l’amministrazione produce una relazione integrativa contenente nuove argomentazioni rilevanti, essa deve essere comunicata alla parte interessata, che deve poter presentare osservazioni e controdeduzioni nel rispetto del contraddittorio.
Esclusione da un concorso docente per la classe A-18
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. La controversia concerne l’esclusione dal concorso ordinario per titoli ed esami destinato al reclutamento del personale docente nella classe A-18 – Filosofia e scienze umane.
Premesse e svolgimento della procedura
La ricorrente aveva presentato domanda per la classe A-18 dichiarando il possesso della laurea magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche, conseguita nel 2011, dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, oltre ad altri titoli e certificazioni. Aveva superato la prova scritta con 74 punti e la prova orale con il punteggio massimo di 100/100.
Successivamente l’Ufficio scolastico regionale le aveva comunicato l’avvio del procedimento di esclusione, ritenendo che il titolo di studio non fosse idoneo per la classe A-18 in quanto mancavano 6 CFU nel settore M-FIL e 1 CFU nel settore SPS, nell’ambito dei 96 CFU previsti dal d.P.R. n. 19/2016, come modificato dal D.M. n. 259/2017.
Atti impugnati e motivi del ricorso
Con il primo decreto impugnato, l’amministrazione ha escluso la ricorrente e annullato le prove orali sostenute per mancanza del titolo di accesso. Con un secondo decreto ha approvato le graduatorie di merito della procedura per la classe A-18 in diverse regioni.
La ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 e dell’art. 3 del D.D. n. 499/2020, sostenendo che il bando richiedesse il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU, senza prevedere anche i 96 CFU nei settori M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS;
- la violazione dell’art. 5 del D.M. n. 259/2017 e della tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, sostenendo che la disciplina transitoria salvaguardasse i titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione delle classi di concorso;
- il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esclusione, tale da impedirle l’immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare. Nella relazione integrativa ha sostenuto che occorre distinguere tra requisiti di partecipazione al concorso e requisiti di accesso alla classe di concorso. Secondo l’amministrazione, il bando rinviava alla disciplina normativa delle classi di concorso e il D.M. n. 259/2017, in quanto atto integrativo del d.P.R. n. 19/2016, doveva essere applicato nella versione vigente al momento dell’indizione del concorso, in base al principio tempus regit actum.
Il Ministero ha inoltre affermato che ciascun candidato aveva l’onere di conoscere i requisiti di accesso e, ove necessario, di integrare preventivamente il proprio piano di studi.
Precedente parere interlocutorio e contraddittorio
Con il parere interlocutorio n. 1252 del 13 novembre 2025, la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare e disposto l’acquisizione di chiarimenti su:
- le ragioni della mancata indicazione nel bando dei requisiti ritenuti essenziali dall’amministrazione;
- le ragioni della mancata applicazione dell’art. 5 del D.M. n. 259/2017 alla ricorrente, che aveva conseguito la laurea nel 2011;
- la situazione attuale della ricorrente.
La relazione integrativa ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che ha avuto la possibilità di presentare ulteriori deduzioni. Il Collegio ha tuttavia ritenuto necessario acquisire nuove controdeduzioni specifiche sulle argomentazioni contenute nella nota del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. Non ha quindi esaminato definitivamente né la questione dell’effettiva necessità dei 96 CFU né quella relativa all’applicabilità della disciplina transitoria dell’art. 5 del D.M. n. 259/2017.
Il Collegio ha invece richiesto al Ministero una relazione puntuale e documentata, con particolare riferimento alle ragioni per cui la disposizione di salvaguardia non sarebbe applicabile a una candidata che aveva conseguito il titolo nel 2011. La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente.
Dispositivo e prosieguo
Il Ministero dovrà trasmettere la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. La ricorrente potrà inviare al Ministero osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 20 giorni e depositarle presso la Segreteria della Sezione.
L’emissione del parere definitivo è stata sospesa. La Sezione ha precisato che tutte le questioni di rito e di merito restano impregiudicate e che, in mancanza di riscontro del Ministero, il ricorso sarà definito allo stato degli atti.
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