Parere n. 1154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Soc. Laboratorio di Analisi Cliniche M.C. di Romano Giuseppe Sas, contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, avverso nota 139875 del 22/11/2022 chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti dell’ASL Napoli 3 Sud relativi al recupero di somme asseritamente dovute per regressione tariffaria unica (RTU) riferita agli anni 2010, 2013, 2015 e 2016
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato le note di avvio e chiusura dei procedimenti di recupero, la richiesta di pagamento e costituzione in mora, nonché le deliberazioni dell’ASL di definizione o rettifica della RTU relative agli anni 2010, 2013, 2015 e 2016. Sono contestati importi pari a euro 28.197,38 per il 2010, euro 64.742,71 per il 2013, euro 204,58 per il 2015 ed euro 7.810,46 per il 2016. La ricorrente deduce, in particolare, l’irragionevolezza della pretesa, intervenuta a distanza di tempo dall’erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento, nonché il radicale difetto di motivazione degli atti. La relazione ministeriale ha chiesto il rigetto, ritenendo tardiva l’impugnazione delle deliberazioni di definizione della RTU e sostenendo che gli atti successivi di avvio e chiusura del procedimento sarebbero meramente confermativi e privi di autonoma lesività. La Sezione ha ritenuto necessario approfondire preliminarmente la giurisdizione, verificando se le deliberazioni di definizione della RTU siano meri atti esecutivi di criteri già stabiliti a monte oppure esprimano un’autonoma potestà discrezionale o determinativa dell’ASL. Occorre inoltre chiarire l’eventuale esistenza di controinteressati, qualora l’accoglimento del ricorso potesse comportare la rideterminazione in aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, nonché verificare comunicazione e pubblicazione delle deliberazioni ai fini della ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Il parere
Il parere non definisce il merito del ricorso e dispone un supplemento istruttorio. La Sezione richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, secondo cui appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente le sole modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria, quando l’ASL agisce mediante atti paritetici e operazioni di calcolo incidenti sul corrispettivo contrattuale. Tuttavia, tale conclusione non può essere automaticamente estesa alle controversie nelle quali siano impugnate anche le deliberazioni di definizione della RTU. È quindi necessario acquisire chiarimenti sul fondamento giuridico del meccanismo, sulla fonte dei criteri di riparto tra le strutture accreditate e sul ruolo effettivo delle deliberazioni impugnate: se meramente esecutivo, se caratterizzato da margini di discrezionalità oppure se direttamente determinativo dei criteri. Il Ministero dovrà integrare la relazione, eventualmente previa interlocuzione con Regione Campania e ASL Napoli 3 Sud, trasmettere le pertinenti deliberazioni regionali, chiarire la comunicazione o pubblicazione degli atti e svolgere le verifiche sui possibili controinteressati. La relazione integrativa dovrà essere depositata entro novanta giorni, previa partecipazione alle altre parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni. La trattazione è rinviata a successiva adunanza.
Osservazioni
Giurisdizione sulle deliberazioni di definizione della RTU
Occorre chiarire se l’impugnazione delle deliberazioni di definizione della RTU rientri nella giurisdizione amministrativa oppure in quella ordinaria, verificando la natura e il contenuto effettivo di tali atti.
Fondamento giuridico del meccanismo RTU
Il Ministero deve indicare la specifica fonte normativa o regionale che istituisce e disciplina il meccanismo della regressione tariffaria unica.
Criteri di riparto della regressione tariffaria
Devono essere individuate la fonte e le modalità di determinazione dei criteri con cui il superamento del tetto di spesa della branca o macroarea viene ripartito tra le singole strutture accreditate, chiarendo il rapporto tra tali criteri e le deliberazioni di definizione della RTU.
Natura delle deliberazioni di definizione della RTU
Deve essere chiarito se le deliberazioni impugnate siano meramente attuative o esecutive di criteri stabiliti a monte, se dispongano di margini discrezionali nell’applicazione dei criteri oppure se stabiliscano esse stesse i criteri, eventualmente sulla base dell’istruttoria del tavolo tecnico.
Eventuali controinteressati
Occorre verificare se l’eventuale accoglimento del ricorso possa determinare la rideterminazione in aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, con conseguente possibile presenza di controinteressati non destinatari della notificazione del ricorso straordinario.
Comunicazione e pubblicazione degli atti
Il Ministero deve chiarire se le deliberazioni di regressione tariffaria siano state comunicate o pubblicate, ai fini della valutazione dei profili di ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel quale si inserisce il parere, ma il testo non richiama specifici articoli del decreto.
l. 241/1990
Le note di avvio dei procedimenti sono state adottate con richiamo alle garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento amministrativo.
art. 1219 c.c.
La richiesta di pagamento impugnata contiene la costituzione in mora ai sensi della disposizione civilistica.
ordinanza Cass., Sezioni Unite, 21 novembre 2023, n. 32259
“si tratta […] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria”
La giurisdizione ordinaria sussiste quando la controversia riguarda soltanto le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e l’ASL agisce mediante atti paritetici e operazioni di calcolo incidenti sul corrispettivo contrattuale; resta da verificare se la stessa conclusione valga quando siano impugnate le deliberazioni di definizione della RTU.
delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003
È indicata come una delle fonti regionali che avrebbero introdotto il meccanismo della RTU; la Sezione ne dispone l’acquisizione.
Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2025, n. 5418
È richiamata quale esempio dell’orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa nelle controversie sulla RTU.
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 2 agosto 2024, n. 4526
È richiamata quale esempio dell’orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria nelle controversie sulla RTU.
Massime di principio
- Quando la controversia sulla regressione tariffaria riguarda esclusivamente le modalità applicative, i tempi del recupero o le operazioni di calcolo incidenti sul corrispettivo contrattuale, senza contestare gli atti autoritativi che hanno stabilito la regressione e i relativi criteri, la controversia può appartenere alla giurisdizione ordinaria.
- Quando sono impugnate anche le deliberazioni che definiscono la regressione tariffaria, la giurisdizione non può essere individuata senza verificare se tali deliberazioni siano meri atti esecutivi di criteri già stabiliti oppure se determinino autonomamente criteri, importi o modalità di riparto mediante esercizio di potestà amministrativa.
- Ai fini della qualificazione della controversia sulla regressione tariffaria, è decisivo accertare la fonte dei criteri di riparto del superamento del tetto di spesa tra le strutture accreditate e il margine di discrezionalità esercitato dall’amministrazione nell’applicazione di tali criteri.
- Nel ricorso straordinario avente a oggetto meccanismi di riparto tariffario, occorre verificare se l’eventuale accoglimento possa modificare gli importi richiesti ad altri operatori, poiché tale effetto può rendere necessaria l’individuazione e la tutela di eventuali controinteressati.
Ricorso straordinario sulla regressione tariffaria unica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società privata gestrice di un laboratorio di analisi cliniche contro l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con il quale sono stati contestati atti relativi al recupero di somme asseritamente dovute per regressione tariffaria unica (RTU) riferita agli anni 2010, 2013, 2015 e 2016. Il parere ha natura interlocutoria: la Sezione non ha deciso il merito e ha disposto ulteriori acquisizioni istruttorie.
Atti e importi contestati
La ricorrente ha impugnato le note di avvio e chiusura dei procedimenti di recupero, la richiesta di pagamento e costituzione in mora, nonché varie deliberazioni dell’ASL concernenti la definizione, rettifica o integrazione della RTU. Gli importi richiesti risultano pari a euro 28.197,38 per l’anno 2010, euro 64.742,71 per il 2013, euro 204,58 per il 2015 ed euro 7.810,46 per il 2016.
La società ha dedotto principalmente l’irragionevolezza della pretesa, formulata a distanza di tempo dall’erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento, e il radicale difetto di motivazione degli atti impugnati. Il Ministero della salute, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha concluso per il rigetto, sostenendo che le deliberazioni di definizione della RTU non sarebbero state tempestivamente impugnate e che gli atti successivi di avvio e chiusura dei procedimenti avrebbero natura meramente confermativa e sarebbero privi di autonoma lesività.
Questione preliminare di giurisdizione
La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione, soprattutto in relazione alla giurisdizione. È stata richiamata l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, resa in una controversia concernente una deliberazione di definizione della RTU dell’ASL Napoli 3 Sud.
Secondo le Sezioni Unite, appartengono alla giurisdizione ordinaria le doglianze relative alle modalità e ai tempi di applicazione della regressione tariffaria, quando l’ASL non esercita più poteri autoritativi ma compie atti paritetici, iure privatorum, incidendo sul corrispettivo spettante alla struttura sulla base di meccanismi previsti dal rapporto contrattuale. Assume rilievo, in questa prospettiva, anche il fatto che le censure riguardino l’affidamento e l’onere della prova, istituti tipici dei rapporti privatistici.
Necessità di distinguere gli atti meramente esecutivi
La Sezione ha precisato che la conclusione sulla giurisdizione ordinaria appare senz’altro applicabile quando siano contestate soltanto le intimazioni di pagamento a valle della deliberazione di regressione. Diversa è la situazione in cui siano impugnate anche le deliberazioni di definizione della RTU.
In tale ipotesi è necessario accertare se le deliberazioni:
- si limitino ad applicare criteri già stabiliti da fonti regionali o da altri atti precedenti;
- dispongano di un margine di discrezionalità nell’attuazione dei criteri;
- stabiliscano esse stesse i criteri di riparto, eventualmente sulla base dell’istruttoria svolta dal tavolo tecnico.
La distinzione è rilevante perché l’esercizio di una potestà amministrativa nella determinazione dei criteri o degli importi può incidere sulla qualificazione della controversia e sul riparto di giurisdizione.
Contrasti giurisprudenziali
La Sezione ha rilevato l’esistenza di orientamenti non univoci successivi alla pronuncia delle Sezioni Unite. In senso favorevole alla giurisdizione amministrativa è stato richiamato il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 23 giugno 2025, n. 5418. In senso favorevole alla giurisdizione ordinaria è stato richiamato il T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Prima, 2 agosto 2024, n. 4526.
Incombenti istruttori richiesti
Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione, eventualmente acquisendo chiarimenti dalla Regione Campania e dall’ASL Napoli 3 Sud, e dovrà:
- indicare il fondamento giuridico specifico del meccanismo della RTU;
- individuare la fonte dei criteri utilizzati per ripartire tra le strutture accreditate il superamento del tetto di spesa della branca o macroarea;
- chiarire il rapporto tra tali criteri e le deliberazioni di definizione della RTU;
- precisare il ruolo del tavolo tecnico e l’eventuale margine discrezionale esercitato dall’ASL;
- verificare se l’eventuale accoglimento del ricorso possa comportare un aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, ai fini dell’individuazione di eventuali controinteressati;
- trasmettere la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le ulteriori deliberazioni regionali che disciplinano in generale la RTU per le annualità considerate;
- chiarire se le deliberazioni impugnate siano state comunicate o pubblicate, per consentire la verifica della ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Modalità e conclusioni
La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. Prima dell’invio alla Sezione, dovrà essere partecipata alle altre parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.
Il Consiglio di Stato ha quindi disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, ordinando che il parere fosse comunicato anche alla Regione Campania e all’ASL Napoli 3 Sud. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 lug 2026Parere n. 1150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 lug 2026Parere n. 1151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 lug 2026Parere n. 1152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 lug 2026Parere n. 1153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →