Cassazione Civile, Ordinanza n. 32854/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promissari acquirenti)
La controversia
La controversia trae origine da un preliminare di vendita immobiliare: la promittente venditrice aveva chiesto la rescissione per lesione del contratto preliminare relativo a un immobile promesso in vendita per il prezzo di lire 310.000.000; i promissari acquirenti avevano a loro volta chiesto l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Dopo una lunga sequenza di giudizi di merito e di legittimità sulla stima del bene e sulla sussistenza della lesione ultra dimidium, la promittente venditrice ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza di cassazione n. 18406/2023. I due motivi di revocazione erano entrambi fondati sull’asserito errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: con il primo si sosteneva che la Corte avesse ritenuto corretta la stima del bene facendo riferimento a un precedente preliminare con un terzo (ritenuto falso in sede penale e quindi inattendibile), e che avrebbe dovuto invece considerare la CTU svolta in un precedente giudizio di rinvio; con il secondo si censurava l’affermazione della Corte secondo cui non era stato individuato uno specifico fatto storico omesso, deducendo che invece il motivo di revocazione aveva puntualmente richiamato l’inattendibilità di alcune testimonianze e l’erroneità della motivazione sulla lesione ultra dimidium. La resistente ha contestato tali doglianze con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio: quanto al primo motivo, la sentenza impugnata si era limitata a verificare la conformità del giudice di rinvio al criterio di stima già imposto dalla precedente decisione di legittimità, che imponeva di considerare anche il prezzo dichiarato nel preliminare con il terzo; inoltre, non risultava che il giudice penale avesse accertato l’incongruità di quel prezzo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza non individuava un fatto storico omesso, ma mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e a contestare l’apprezzamento di genericità già compiuto dalla sentenza impugnata. È stato ribadito che la revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per svista percettiva su atti o documenti interni al giudizio di legittimità, non per ottenere una diversa soluzione giuridica o una nuova valutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo in caso di errore di fatto risultante da una svista percettiva su atti o documenti del giudizio di legittimità, non quando la doglianza mira a una diversa valutazione giuridica o probatoria.
Richiamato come domanda riconvenzionale dei promissari acquirenti per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo erroneo un dato oggettivo interno agli atti del giudizio di legittimità, e tale svista abbia determinato l’affermazione o la negazione di un fatto decisivo.
- Non integra errore di fatto, ma censura inammissibile, la richiesta di revocazione che miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove, la credibilità dei testi o la correttezza dell’interpretazione data dalla sentenza ai motivi di ricorso.
- Se la decisione di legittimità impone al giudice di rinvio un determinato criterio di stima o di accertamento, non può parlarsi di errore revocatorio quando la sentenza impugnata si limiti a verificare la conformità del giudice di rinvio a quel dictum.
- La revocazione non può essere utilizzata per sostituire alla decisione impugnata una soluzione giuridica diversa né per contestare genericamente l’apprezzamento di genericità o specificità del motivo già compiuto dal giudice di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →