Cassazione Civile, Ordinanza n. 24396/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva sanzionato una banca e la responsabile di filiale per omessa segnalazione di operazioni finanziarie ritenute sospette, collegate a versamenti in contanti effettuati dai soci di una società per finanziare un'operazione di leasing immobiliare. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo lecita l'operazione complessiva; la corte d'appello aveva rigettato il gravame del Ministero, dichiarandolo inammissibile per aspecificità e, comunque, infondato, valorizzando la liceità dell'operazione a valle e la brevità temporale delle movimentazioni. Il Ministero ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e, per quanto occorra, 434 c.p.c., sostenendo che l'appello aveva effettivamente censurato il punto decisivo, cioè la mancata acquisizione di informazioni sull'origine dei fondi contanti usati dai clienti; 2) violazione della disciplina antiriciclaggio applicabile ratione temporis e delle istruzioni della Banca d'Italia, deducendo che la corte territoriale ha errato nel ritenere sufficiente la liceità dell'operazione finale, mentre il dovere di segnalazione imponeva di verificare la provenienza del denaro e la compatibilità economica delle movimentazioni prodromiche; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostanzialmente reiterando la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia già sviluppata nei primi due motivi. La Cassazione ritiene fondati il primo, il secondo e il terzo motivo nei limiti in cui ripropone il primo, osservando che l'appello era specifico, che l'inammissibilità era comunque solo un obiter e che la corte d'appello ha applicato in modo erroneo la normativa antiriciclaggio, valutando ex post la sola liceità dell'operazione di leasing invece di accertare, in concreto e sulla base di elementi oggettivi e soggettivi, se i versamenti in contanti e la disponibilità del denaro fossero sospetti e meritevoli di segnalazione. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Ministero, cassa la sentenza della Corte d'Appello di Roma e rinvia la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo esame della vicenda applicando correttamente i criteri di valutazione delle operazioni sospette in materia antiriciclaggio, con particolare attenzione alla provenienza del denaro contante e agli elementi oggettivi e soggettivi delle movimentazioni a monte. La Corte ribadisce inoltre che il motivo di appello era specifico e non poteva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e che la statuizione di inammissibilità della corte territoriale era comunque svolta ad abundantiam rispetto al reale rigetto nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio, secondo la prassi implicita della cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
richiamato come base del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa
art. 3 L. 5 luglio 1991, n. 197
norma antiriciclaggio applicabile ratione temporis; imponeva al responsabile di dipendenza la segnalazione di operazioni che per caratteristiche, entità, natura o altre circostanze inducessero a ritenere possibile la provenienza illecita delle somme
art. 5, comma 5, D.L. n. 143 del 1991
richiamato per la sanzionabilità della violazione dell'obbligo di segnalazione
l'appello è specifico se individua chiaramente questioni, punti contestati e relative doglianze, con parte argomentativa che confuti la sentenza di primo grado; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione
interpretato in modo conforme all'art. 342 c.p.c. quanto ai requisiti di specificità del gravame
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di norme processuali
art. 41 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che la disciplina applicabile ai fatti è quella della L. n. 197/1991, poiché i fatti sono anteriori all'entrata in vigore del decreto
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2007
richiamato per descrivere la funzione preventiva e non afflittiva degli obblighi antiriciclaggio, ma non applicabile ratione temporis ai fatti di causa
invocato per sostenere la nullità della sentenza, ma la censura viene assorbita/ricondotta ai profili già accolti sul primo motivo
Massime di principio
- In tema di appello, il requisito di specificità è soddisfatto quando l'atto individua in modo chiaro i punti della sentenza impugnata e propone critiche idonee a confutare le ragioni del primo giudice; non è necessaria la riproduzione di formule sacramentali né la predisposizione di un diverso progetto di decisione.
- Nella materia antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non può essere escluso dalla sola liceità dell'operazione finale: occorre valutare la globalità dell'operazione, compresi i passaggi prodromici e la provenienza delle somme impiegate.
- Il responsabile di filiale/intermediario deve svolgere un'approfondita verifica sugli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, sulla capacità economica del cliente e sulla compatibilità della provenienza del denaro con l'operazione posta in essere; la mera conoscenza personale del cliente non basta a escludere il sospetto.
- La funzione della segnalazione è preventiva e di filtro: l'operatore non deve accertare l'effettiva commissione di un reato, ma deve segnalare quando elementi oggettivi inducano a ritenere possibile una provenienza illecita delle somme.
- Ai fini del giudizio di legittimità, quando la corte di merito dichiara inammissibile l'appello ma in realtà decide anche nel merito, occorre verificare quale sia la vera ratio decidendi; la censura può investire la statuizione sostanziale che ha inciso sul dispositivo.
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