Cassazione Civile, Ordinanza n. 28699/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, a un contribuente era stata notificata una cartella di pagamento con ripresa a tassazione. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, oltre al merito della pretesa, l’omesso invio del preventivo avviso bonario e quindi la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In primo grado aveva ottenuto accoglimento solo sul criterio di calcolo degli interessi; in appello, sia l’amministrazione sia il contribuente avevano proposto impugnazioni nei rispettivi capi di soccombenza, ma il giudice di secondo grado aveva respinto anche la censura relativa al mancato invio dell’avviso bonario. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l’art. 6 dello Statuto del contribuente, sostenendo che, essendo stati eseguiti controlli formali e non meri controlli automatici, l’amministrazione avrebbe dovuto provare l’effettivo invio del preavviso bonario, non bastando la sola indicazione formale nella cartella dell’attivazione del contraddittorio. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso e ha eccepito anche il difetto di legittimazione del solo concessionario, senza evocazione dell’ente impositore; la Corte ha però ritenuto infondata tale eccezione, chiarendo che non vi è litisconsorzio necessario, ma che resta distinto il tema della legittimazione a contraddire sulla validità della cartella e sull’effettivo contraddittorio procedimentale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’omesso avviso bonario, osservando che dagli atti risultava soltanto una comunicazione formale di attivazione del contraddittorio, ma non la dimostrazione dell’effettivo invio del preavviso al contribuente. Ha rigettato l’eccezione preliminare dell’amministrazione sulla necessità di evocare anche l’ente impositore, ribadendo che nel contenzioso tributario contro la cartella non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore, agente della riscossione e contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti necessari secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973
nei controlli formali sulla dichiarazione, l’amministrazione deve rispettare il contraddittorio endoprocedimentale e non è sufficiente una mera formula nella cartella se non è dimostrato l’effettivo invio del preavviso bonario
è richiamato come base del dovere di preventiva interlocuzione con il contribuente prima della riscossione della pretesa emersa da controlli formali
consente di censurare in Cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto
è evocato in via analogica per descrivere il concessionario della riscossione come soggetto incaricato di ricevere il pagamento per conto del creditore
non citato espressamente nel testo ma il ragionamento valorizza l’onere dell’amministrazione di dimostrare l’effettivo invio del preavviso
Massime di principio
- Nei controlli formali sulla dichiarazione, l’effettivo invio del preavviso bonario al contribuente deve risultare provato dall’amministrazione; non è sufficiente la sola indicazione cartolare o formale dell’avvenuta attivazione del contraddittorio.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale può incidere sulla legittimità della cartella quando la pretesa deriva da controlli formali e l’atto richiami, senza prova, il previo avviso bonario.
- Nel contenzioso contro cartella di pagamento emessa dal concessionario, l’azione può essere indirizzata contro l’agente della riscossione, contro l’ente impositore o contro entrambi, senza litisconsorzio necessario; resta però ferma la distinzione tra profili di riscossione e profili di debenza del tributo.
- Quando il contribuente contesta non solo vizi propri della cartella ma anche la fondatezza della pretesa tributaria, l’ente titolare del credito è il soggetto normalmente rilevante per la difesa sul merito della debenza.
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