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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12231/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato, per tale via, il rigetto della domanda risarcitoria disposto dalla Corte d'appello. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore struttura)

La controversia

Un ospite di una struttura ricettiva, mentre utilizzava lo scivolo della piscina insieme a familiari e amici, riportava lesioni che attribuiva a un improvviso aumento del flusso d'acqua immessa sullo scivolo, ritenuto causa della perdita dell'equilibrio e dello scontro con i bordi della struttura. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria sulla base di testimonianze e consulenza medico-legale; in appello la decisione veniva rovesciata, con rigetto della domanda per ritenuta insussistenza di prova del malfunzionamento della cosa e per ascrizione dell'evento a una condotta anomala dell'utilizzatore, idonea a interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c. Il ricorrente proponeva quattro motivi: violazione degli artt. 116 c.p.c., 1227, 2043 e 2051 c.c. e dell'art. 2 Cost. per errata ricostruzione della fattispecie; omesso esame di un fatto storico decisivo relativo alla posizione di una teste; nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; ulteriore violazione degli artt. 116 c.p.c., 1227 e 2051 c.c. per erronea ricostruzione in fatto dell'evento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica, congrua e superiore al minimo costituzionale, e che la ricostruzione del giudice d'appello escludeva una riferibilità causale dell'evento alla cosa in custodia in presenza di un comportamento anomalo dell'utilizzatore.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse solo a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 1227 c.c.

    Evocato dal ricorrente per contestare la ricostruzione causale e l'incidenza del proprio comportamento; la Corte ha ritenuto inammissibile la critica perché volta a rimettere in discussione il merito dell'accertamento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha precisato che la statuizione di merito che escludeva la riconducibilità dell'evento alla norma generale dell'illecito non era stata specificamente impugnata.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma da parte del giudice di merito, valorizzando l'assenza di prova di un malfunzionamento della cosa e la presenza di un comportamento anomalo dell'utilizzatore idoneo a interrompere la sequenza causale.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato insieme ad altre norme dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse una decisiva incidenza autonoma sul giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per dedurre violazioni di legge; la Corte ha escluso che le censure fossero realmente di diritto, qualificandole come richieste di nuovo esame del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d'appello era ampia e logicamente coerente.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha osservato che la censura tendeva in realtà a contestare l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni, non più sindacabile come un tempo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per asserita mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza fosse invece sorretta da motivazione congrua e non apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile.

  • art. 2935 c.c.

    Citate solo nella discussione della pronuncia richiamata dal ricorrente, per chiarire che quel precedente riguardava la decorrenza della prescrizione su base documentale e non la valutazione dell'attendibilità dei testimoni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali, perché l'apprezzamento dell'attendibilità dei testi e della ricostruzione dei fatti spetta al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo e non consente di riproporre doglianze sulla sufficienza, logicità o persuasività della motivazione secondo il previgente regime.
  • La motivazione è censurabile come apparente solo quando manchi davvero il percorso argomentativo minimo costituzionalmente necessario; non basta che la parte lo ritenga non condivisibile.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve comunque allegare e provare il nesso tra la cosa e l'evento; se il giudice accerta che il danno deriva da una condotta anomala dell'utilizzatore e non da un malfunzionamento della cosa, viene meno la riferibilità causale alla custodia.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità è pertinente solo se il caso concreto presenta il medesimo problema di diritto; non è utile invocare pronunce che riguardano questioni diverse, come il controllo inferenziale su documenti anziché l'attendibilità delle testimonianze.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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