Cassazione Civile, Ordinanza n. 12231/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato, per tale via, il rigetto della domanda risarcitoria disposto dalla Corte d'appello. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (gestore struttura)
La controversia
Un ospite di una struttura ricettiva, mentre utilizzava lo scivolo della piscina insieme a familiari e amici, riportava lesioni che attribuiva a un improvviso aumento del flusso d'acqua immessa sullo scivolo, ritenuto causa della perdita dell'equilibrio e dello scontro con i bordi della struttura. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria sulla base di testimonianze e consulenza medico-legale; in appello la decisione veniva rovesciata, con rigetto della domanda per ritenuta insussistenza di prova del malfunzionamento della cosa e per ascrizione dell'evento a una condotta anomala dell'utilizzatore, idonea a interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c. Il ricorrente proponeva quattro motivi: violazione degli artt. 116 c.p.c., 1227, 2043 e 2051 c.c. e dell'art. 2 Cost. per errata ricostruzione della fattispecie; omesso esame di un fatto storico decisivo relativo alla posizione di una teste; nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; ulteriore violazione degli artt. 116 c.p.c., 1227 e 2051 c.c. per erronea ricostruzione in fatto dell'evento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica, congrua e superiore al minimo costituzionale, e che la ricostruzione del giudice d'appello escludeva una riferibilità causale dell'evento alla cosa in custodia in presenza di un comportamento anomalo dell'utilizzatore.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse solo a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione.
Evocato dal ricorrente per contestare la ricostruzione causale e l'incidenza del proprio comportamento; la Corte ha ritenuto inammissibile la critica perché volta a rimettere in discussione il merito dell'accertamento.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha precisato che la statuizione di merito che escludeva la riconducibilità dell'evento alla norma generale dell'illecito non era stata specificamente impugnata.
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma da parte del giudice di merito, valorizzando l'assenza di prova di un malfunzionamento della cosa e la presenza di un comportamento anomalo dell'utilizzatore idoneo a interrompere la sequenza causale.
art. 2 Cost.
Richiamato insieme ad altre norme dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse una decisiva incidenza autonoma sul giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per dedurre violazioni di legge; la Corte ha escluso che le censure fossero realmente di diritto, qualificandole come richieste di nuovo esame del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d'appello era ampia e logicamente coerente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha osservato che la censura tendeva in realtà a contestare l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni, non più sindacabile come un tempo.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per asserita mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza fosse invece sorretta da motivazione congrua e non apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile.
Citate solo nella discussione della pronuncia richiamata dal ricorrente, per chiarire che quel precedente riguardava la decorrenza della prescrizione su base documentale e non la valutazione dell'attendibilità dei testimoni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali, perché l'apprezzamento dell'attendibilità dei testi e della ricostruzione dei fatti spetta al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo e non consente di riproporre doglianze sulla sufficienza, logicità o persuasività della motivazione secondo il previgente regime.
- La motivazione è censurabile come apparente solo quando manchi davvero il percorso argomentativo minimo costituzionalmente necessario; non basta che la parte lo ritenga non condivisibile.
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve comunque allegare e provare il nesso tra la cosa e l'evento; se il giudice accerta che il danno deriva da una condotta anomala dell'utilizzatore e non da un malfunzionamento della cosa, viene meno la riferibilità causale alla custodia.
- Il richiamo a precedenti di legittimità è pertinente solo se il caso concreto presenta il medesimo problema di diritto; non è utile invocare pronunce che riguardano questioni diverse, come il controllo inferenziale su documenti anziché l'attendibilità delle testimonianze.
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