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Sentenza

Sentenza n. 12596/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202514745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato sui precedenti penali del fratello convivente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che i precedenti penali riguardavano esclusivamente il fratello convivente e non lei, che risultava incensurata, con conseguente violazione del principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. Ha inoltre sostenuto che la sentenza di patteggiamento non potesse essere equiparata a una sentenza di condanna in sede amministrativa e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la sua complessiva condotta, la lunga residenza e l'integrazione economica e sociale nel territorio nazionale. Il diniego era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile nel 2022, relativa al fratello convivente, condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e alla multa di 18.000 euro per detenzione, trasporto e cessione illecita di sostanze stupefacenti, reati continuati ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento ampiamente discrezionale e atto di alta amministrazione, subordinato non alla sola residenza decennale, che costituisce presupposto per la domanda, ma alla valutazione dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente, anche in prospettiva futura. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica estrinseca del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni amministrative. Il Collegio ha ritenuto non pertinente il principio della personalità della responsabilità penale, poiché il diniego non costituisce una sanzione nei confronti della ricorrente, ma una valutazione prognostica sull'opportunità di attribuire lo status civitatis. In tale valutazione possono assumere rilievo il contesto familiare e i precedenti penali del familiare convivente, anche considerando i benefici indiretti che l'acquisto della cittadinanza produrrebbe per i familiari, quali il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari. La sentenza di patteggiamento è stata ritenuta idonea, quoad effectum, a costituire indice di inaffidabilità, essendo equiparata a una pronuncia di condanna. La gravità dei reati in materia di stupefacenti, la loro reiterazione nell'ambito della continuazione, la pena applicata e la loro collocazione nel periodo di osservazione rilevante per la domanda sono stati considerati elementi convergenti, valutabili congiuntamente, idonei a giustificare il giudizio di non compiuta integrazione e di possibile inaffidabilità della richiedente. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale sono stati ritenuti insufficienti, trattandosi di presupposti ordinari o preliminari e non di elementi tali da superare i dubbi derivanti dal contesto familiare. Il diniego è stato giudicato adeguatamente motivato, non illogico né sproporzionato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale è soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 27 Cost.

    Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce all'Amministrazione di considerare, in una valutazione prognostica di alta amministrazione, i precedenti penali di un familiare convivente, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado del cittadino italiano è stato considerato tra i benefici indiretti che l'acquisto della cittadinanza può produrre a favore dei familiari.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari è stata considerata quale ulteriore beneficio indiretto derivante dall'acquisto della cittadinanza da parte del familiare.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere valorizzata nel procedimento amministrativo quale indice di inaffidabilità, essendo equiparata quoad effectum a una pronuncia di condanna.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    esecuzione "di un medesimo disegno criminoso"

    Il vincolo della continuazione e la reiterazione delle condotte possono essere valutati come indice di una persistente inosservanza delle norme penali e di maggiore inaffidabilità.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La riconducibilità dei reati a fattispecie astrattamente ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio costituisce, secondo il ragionamento del giudice, un elemento a fortiori rilevante nella valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo in materia di tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La residenza legale decennale prevista per la cittadinanza per naturalizzazione costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla concessione, che resta subordinata a una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
  • La valutazione amministrativa sulla cittadinanza per naturalizzazione può considerare, oltre alla condotta personale del richiedente, il contesto familiare stabile e i precedenti penali di un familiare convivente, quando tali elementi siano utilizzati non per sanzionare il richiedente, ma per formulare una prognosi sull'affidabilità e sull'idoneità all'inserimento nella comunità nazionale.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere valorizzata nel procedimento di concessione della cittadinanza quale indice di inaffidabilità, essendo equiparata quoad effectum a una pronuncia di condanna.
  • Nella valutazione della cittadinanza per naturalizzazione, la gravità dei reati, la loro reiterazione in continuazione, la pena applicata, la collocazione temporale nel periodo di osservazione e il contesto familiare possono essere valutati globalmente per sostenere un giudizio prognostico negativo, senza necessità di considerarli isolatamente.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su valutazioni di alta amministrazione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per carenza o travisamento dell'istruttoria, falsità dei fatti, difetto di motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione; è escluso il sindacato sostitutivo sul merito della prognosi amministrativa.
  • La lunga residenza e l'integrazione economica e sociale, in assenza di ulteriori elementi qualificati, non impongono il rilascio della cittadinanza e possono essere ritenute insufficienti a superare elementi concreti di inaffidabilità emersi dalla valutazione complessiva del contesto personale e familiare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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