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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07177/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una condomina aveva proposto opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto con cui il tribunale aveva liquidato il compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio da lei promosso contro altri condomini per ottenere il rimborso di spese sostenute per lavori condominiali. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo che il termine decorresse dalla comunicazione del decreto del 3 giugno 2014. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., sostenendo di avere ricevuto solo il biglietto telematico di cancelleria, privo della copia integrale del provvedimento, che le sarebbe stato notificato solo successivamente unitamente all'atto di precetto; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente applicato un termine decadenziale di venti giorni non più vigente dopo il d.lgs. n. 150/2011.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio non è priva di termine, ma va proposta nel termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione nel procedimento sommario di cognizione, termine decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Verificato il contenuto della comunicazione telematica inviata al difensore della ricorrente, la Corte ha ritenuto che essa fosse idonea a consentire la piena e integrale conoscenza del provvedimento, poiché conteneva l'indicazione delle parti, del numero di ruolo, dell'oggetto, del contenuto e dell'importo liquidato. Pertanto, la proposizione dell'opposizione il 29 agosto 2014 è stata considerata tardiva, con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal tribunale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    regola il rito dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso; la controversia è stata trattata come opposizione soggetta a termine di impugnazione

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla comunicazione del provvedimento e alla decorrenza del termine

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di comunicazioni di cancelleria

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione invocata come parametro dei motivi

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul termine decadenziale e sulla motivazione

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che l'opposizione va proposta entro il termine previsto per l'impugnazione nel procedimento sommario, cioè trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento

  • art. 702-quater c.p.c.

    indicato come parametro del termine di trenta giorni per impugnare, applicabile al giudizio di opposizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio non è priva di termine: va proposta entro il termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni nel procedimento sommario di cognizione, decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare è sufficiente una comunicazione telematica che consenta la conoscenza effettiva e integrale del contenuto del provvedimento, anche se trasmessa come biglietto di cancelleria, purché rechi gli elementi essenziali idonei a far comprendere oggetto, contenuto e importo liquidato.
  • Quando la comunicazione del provvedimento è idonea a consentire l'esercizio del diritto di impugnazione, non può sostenersi la tardività della decorrenza solo perché una successiva notificazione integrale sia avvenuta in un momento diverso.
  • Se l'opposizione è proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione idonea del provvedimento, la declaratoria di inammissibilità per tardività è corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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