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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4070/2020 del 18/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato due avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni: il primo revocava le agevolazioni per l’acquisto della prima casa relative a un immobile ricevuto mediante permuta, qualificato come immobile di lusso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969; il secondo revocava le agevolazioni fiscali relative al mutuo collegato all’acquisto, applicando le aliquote ordinarie in luogo di quelle ridotte. La Commissione tributaria provinciale di Rimini, con sentenza del 22 ottobre 2010, aveva respinto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale di Bologna, con sentenza depositata il 15 gennaio 2015, aveva rigettato l’appello, ritenendo legittima la revoca e valorizzando la conoscenza dei requisiti dell’immobile da parte dei contribuenti e una perizia dell’Agenzia del Territorio. Con un unico motivo, i contribuenti hanno denunciato la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 7 della L. 212/2000, deducendo che gli avvisi non esponevano in modo intelligibile i criteri e gli elementi concreti sulla base dei quali l’immobile era stato considerato di lusso e che la perizia prodotta in giudizio non poteva integrare successivamente la motivazione degli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la formulazione in un unico motivo di censure riconducibili sia all’art. 360, comma 1, n. 3, sia al n. 5, c.p.c., quando le doglianze siano specificamente e separatamente prospettate; nel caso concreto, tuttavia, la censura riguardava la motivazione degli atti impositivi e il richiamo al n. 5 era superfluo. Ha accolto il motivo per violazione dell’art. 7 della L. 212/2000: l’avviso si limitava a richiamare generici “controlli d’ufficio effettuati”, senza descriverne le risultanze né allegare o riprodurre gli elementi tecnici rilevanti, non previamente noti ai contribuenti. La perizia prodotta nel giudizio di primo grado non poteva colmare ex post la carenza motivazionale. Il difetto riguardava sia l’avviso relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla permuta, sia, in via derivata, quello relativo all’imposta sostitutiva sul mutuo. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari dei contribuenti. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Come è noto, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prescrive espressamente che negli atti dell’amministrazione devono essere indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. Ne consegue che la qualificazione di un immobile come “di lusso”, da cui scaturisce la perdita delle agevolazioni fiscali, impone la motivazione dell’atto con cui l’amministrazione provvede in termini che esplicitano in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni.

    L’atto impositivo che revoca agevolazioni perché un immobile è qualificato come di lusso deve esporre in modo intelligibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della qualificazione, così da consentire al destinatario di comprendere la contestazione e predisporre la difesa.

  • art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al destinatario di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come è richiesto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, i motivi di doglianza.

    La motivazione dell’atto deve mettere il contribuente in condizione di individuare e specificare i motivi di impugnazione richiesti nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Difatti, il cumulo in un unico motivo delle censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è consentito in presenza di una diversificata e separata prospettazione delle doglianze attinenti, rispettivamente, al corretto esercizio della potestà decisionale ed all’appropriata ricostruzione del fatto controverso.

    Le censure di violazione di legge e di vizio relativo alla ricostruzione del fatto possono essere cumulate in un unico motivo di ricorso per cassazione, purché siano prospettate in modo distinto e specifico.

  • art. 384, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.

    Dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento degli originari ricorsi dei contribuenti (la cui riunione era stata disposta nel giudizio tributario di prime cure).

    Quando la cassazione della decisione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • L’avviso impositivo che revoca un’agevolazione per la qualificazione di un immobile come di lusso deve indicare in modo intelligibile gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sostengono tale qualificazione; il richiamo generico a controlli d’ufficio non è sufficiente se non ne sono esposte le risultanze rilevanti.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione carente dell’atto impositivo mediante la produzione successiva di una perizia o di altri documenti: gli elementi essenziali della motivazione e gli atti richiamati devono essere indicati o allegati all’atto, salvo che siano già noti al contribuente.
  • La motivazione dell’atto impositivo delimita le ragioni che l’amministrazione può sostenere nella successiva fase contenziosa e deve consentire al contribuente di valutare l’impugnazione e predisporre consapevolmente le proprie difese.
  • Le censure di violazione di legge e quelle relative alla ricostruzione del fatto possono essere riunite in un unico motivo di ricorso per cassazione soltanto se i rispettivi profili sono formulati in modo specifico e separato.
  • Se la carenza di motivazione dell’atto relativo al rapporto principale investe anche un distinto atto fiscale collegato, il vizio può riflettersi su quest’ultimo quando la sua contestazione dipenda, in via mediata e derivata, dalla medesima carenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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