Cassazione Civile, Sentenza n. 4073/2020 del 18/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La società acquistò, con due distinti atti di compravendita, la nuda proprietà e la piena proprietà di diversi terreni nel Comune di Massa. L’Agenzia delle Entrate rettificò i valori dichiarati ai fini dell’imposta di registro. La contribuente impugnò l’avviso, chiedendone principalmente l’annullamento per violazione dell’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986 e, in subordine, la rideterminazione del valore di mercato. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 202/1/13 depositata il 26 novembre 2013, confermò la decisione di primo grado e rideterminò parzialmente il valore complessivo dei terreni in euro 1.100.000. La società propose cinque motivi di ricorso per cassazione: 1) omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’eccezione secondo cui la sentenza di primo grado non avrebbe indicato il criterio seguito per valutare i terreni; 2) violazione del principio di non contestazione e mancata considerazione delle prove offerte dalla contribuente e non contestate dall’Agenzia; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 99 e 112 c.p.c., poiché la CTR aveva valorizzato un mutuo ottenuto per l’acquisto, circostanza dedotta in giudizio dall’Agenzia ma non inserita nell’avviso; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla diversa destinazione d’uso dei terreni limitrofi utilizzati come comparabili; 5) violazione dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 e delle regole sull’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché dalla stessa formulazione della censura emergeva che la CTR aveva esaminato la questione: condividendo la valutazione di congruità, non era tenuta a ripercorrere l’intero iter motivazionale del primo giudice; la congruità era stata collegata alla destinazione edificatoria dei terreni e al mutuo di oltre tre milioni di euro ottenuto dalla contribuente. Ha dichiarato inammissibili, congiuntamente, il secondo, il quarto e il quinto motivo: le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e non individuavano un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dal testo novellato dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; la CTR aveva motivato richiamando la certificazione di destinazione urbanistica attestante la natura edificatoria delle aree. Ha respinto il terzo motivo perché la ratio della decisione regionale poggiava sulla certificazione urbanistica, ritenuta coerente anche con i dati OMI e con i prezzi di cessione di terreni vicini; il riferimento al mutuo era soltanto un elemento esterno di riscontro, utilizzato ad abundantiam, e non il fondamento dell’avviso o della decisione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Dalla formulazione del motivo di ricorso risulta, di tutta evidenza, che la CTR ha compiuto l’esame richiesto non essendo all’uopo necessario, stante la condivisa valutazione, che i giudici del gravame si facessero carico di ripercorrere l’iter motivazionale posto a fondamento della sentenza sottoposta al loro esame.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello ha esaminato la questione e, condividendo la valutazione del primo giudice, non ripete analiticamente il relativo percorso motivazionale.
art. 115 c.p.c.
il libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione
La valutazione delle prove e il libero convincimento appartengono al merito; la loro contestazione non configura, di per sé, violazione processuale censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 116 c.p.c.
il libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione
La valutazione delle prove rientra nell’apprezzamento di merito e non può essere rinnovata in cassazione mediante una censura formalmente riferita alla violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Per effetto del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione è ora limitata alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Il vizio motivazionale è deducibile soltanto per l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di contestare la sufficienza o la persuasività della valutazione degli elementi probatori.
art. 111, sesto comma, Cost.
Per effetto del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione è ora limitata alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Fuori dall’omesso esame di un fatto storico decisivo, il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda soltanto la presenza del suo contenuto minimo costituzionalmente necessario.
art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992
Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, si evince che la ratio decidendi in virtù della quale la CTR ha ritenuto adeguata la valutazione compiuta dalla CTP si fonda sulla “certificazione di destinazione urbanistica in atti” che, tra l’altro, i giudici del gravame hanno ritenuto esente da censure anche se commisurata a quella risultante dai dati OMI ed al prezzo cui sono stati ceduti terreni vicini.
Il richiamo in sentenza a un elemento probatorio emerso in giudizio non determina, nel caso concreto, la violazione denunciata, poiché la valutazione regionale si fondava sulla certificazione urbanistica e il mutuo era un mero riscontro aggiuntivo.
art. 99 c.p.c.
Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, si evince che la ratio decidendi in virtù della quale la CTR ha ritenuto adeguata la valutazione compiuta dalla CTP si fonda sulla “certificazione di destinazione urbanistica in atti” che, tra l’altro, i giudici del gravame hanno ritenuto esente da censure anche se commisurata a quella risultante dai dati OMI ed al prezzo cui sono stati ceduti terreni vicini.
La decisione non viola il principio della domanda per il solo fatto di menzionare un elemento istruttorio ulteriore, quando esso non costituisce la ratio decidendi e la valutazione si fonda su elementi già rilevanti per la controversia.
art. 51 del D.P.R. n. 131/1986
Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, si evince che la ratio decidendi in virtù della quale la CTR ha ritenuto adeguata la valutazione compiuta dalla CTP si fonda sulla “certificazione di destinazione urbanistica in atti” che, tra l’altro, i giudici del gravame hanno ritenuto esente da censure anche se commisurata a quella risultante dai dati OMI ed al prezzo cui sono stati ceduti terreni vicini.
Nel caso deciso, la valutazione dei terreni ai fini dell’imposta di registro è stata ritenuta adeguatamente giustificata dalla loro destinazione edificatoria risultante dalla certificazione urbanistica, con riscontro nei dati OMI e nei prezzi di terreni vicini.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova ponderazione delle prove: la valutazione del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito, salvo che la censura rientri nei limiti del vizio motivazionale ammesso dalla legge.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare la sufficienza o la persuasività dell’argomentazione né la scelta degli elementi probatori ritenuti rilevanti.
- Il giudice d’appello che condivide la valutazione del primo giudice non è tenuto a ripercorrerne analiticamente l’iter motivazionale quando dalla decisione risulta che la questione sottoposta al suo esame è stata effettivamente affrontata.
- Quando la valutazione della congruità del valore di un terreno si fonda sulla destinazione edificatoria risultante dalla certificazione urbanistica, il richiamo a ulteriori elementi di riscontro, come il finanziamento concesso per l’acquisto, non muta la ratio decidendi se tali elementi sono utilizzati soltanto ad abundantiam.
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