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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4075/2020 del 18/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito della compravendita, registrata il 12 ottobre 2006, di un fabbricato ad uso autorimessa sito a Roma, in località La Rustica, per il prezzo dichiarato di 120.000 euro, l’Agenzia delle Entrate notificava il 2 settembre 2008 un avviso di rettifica e liquidazione, attribuendo al bene un valore di 630.700 euro sulla base delle quotazioni OMI. Il contribuente contestava l’atto deducendone il difetto di motivazione, l’erroneità della stima e l’insufficienza della prova del maggior valore. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 266/06/13, rideterminava il valore in 400.000 euro. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e vizio di motivazione della sentenza, perché il mero rinvio alle quotazioni OMI non motivava adeguatamente la rettifica; 2) violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986 e vizio di motivazione, poiché l’avviso non indicava gli elementi assunti a riferimento per determinare il maggior valore; 3) violazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle OMI e della L. n. 223/2006, perché la CTR aveva fissato il valore di 400.000 euro senza indicare parametri di riferimento. La CTR aveva inoltre considerato nuova e inammissibile la censura sul difetto di motivazione, benché fosse stata proposta già nel ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, trattando congiuntamente i tre motivi, e ha rilevato preliminarmente che la censura sul difetto di motivazione dell’avviso non era nuova, essendo già stata formulata davanti alla Commissione tributaria provinciale. Nel merito, ha stabilito che le quotazioni OMI forniscono indicazioni di larga massima e non costituiscono, da sole, prova sufficiente del valore venale del bene: la rettifica deve essere sorretta da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e l’avviso deve essere congruamente motivato. Poiché l’atto era fondato esclusivamente sui valori OMI e l’Amministrazione non aveva fornito ulteriori elementi, la rettifica non era idonea a determinare il valore venale dell’immobile. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio in ragione della peculiarità della questione e del sopravvenuto orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore se da un lato mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale fase contenziosa e, quindi, a consentire al contribuente l’esercizio “17. del diritto di difesa così da porlo in condizione di prestare acquiescenza o di dare avvio ad apposito ricorso giurisdizionale, dall’altro, deve fondarsi su presunzioni gravi precise e concordanti.

    La motivazione dell’accertamento di maggior valore delimita le ragioni che l’Ufficio potrà sostenere in giudizio e deve consentire al contribuente di difendersi; la pretesa deve inoltre poggiare su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 52, commi 2 e 2-bis, D.P.R. n. 131/1986

    Il D.P.R. n. 131 del 1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), all’art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende), ai commi 2 e 2 bis, prevede che l’avviso di rettifica deve contenere “l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’art. 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonchè dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso” e che “la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.

    L’avviso di rettifica deve indicare il valore attribuito, gli elementi impiegati per determinarlo e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; se richiama un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato, salvo riproduzione del suo contenuto essenziale. L’inosservanza comporta la nullità dell’accertamento.

  • art. 51 D.P.R. n. 131/1986

    Il D.P.R. n. 131 del 1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), all’art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende), ai commi 2 e 2 bis, prevede che l’avviso di rettifica deve contenere “l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’art. 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonchè dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso”

    Gli elementi previsti dall’art. 51 costituiscono i riferimenti che l’avviso deve indicare per spiegare come sia stato determinato il valore rettificato.

Massime di principio

  • Le quotazioni OMI costituiscono indicazioni di valore di larga massima e non sono, da sole, una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio di un immobile ai fini dell’imposta di registro.
  • La rettifica del valore di un immobile non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra il prezzo dichiarato e le quotazioni OMI: occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a considerare le caratteristiche concrete del bene.
  • L’avviso di rettifica deve esporre in modo congruo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della valutazione, così da delimitare la pretesa dell’Amministrazione e consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
  • La censura sul difetto di motivazione dell’avviso non è nuova in appello se risulta già proposta nel ricorso introduttivo di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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