Cassazione Civile, Sentenza n. 4071/2020 del 18/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Le contribuenti avevano acquistato un immobile usufruendo dell'agevolazione prima casa. Nel giudizio tributario di merito, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza del 30 luglio 2014, aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo sufficiente, per qualificare l'immobile come di lusso ai fini della perdita dell'agevolazione, il superamento del requisito dimensionale previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. n. 1072/1969, indipendentemente dalle finiture e dalla collocazione. Le contribuenti chiesero la revocazione di tale pronuncia, sostenendo che fosse frutto di un errore di fatto nella lettura delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e nella determinazione della superficie dell'immobile; la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza del 10 marzo 2015, dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che la questione era stata oggetto di discussione e decisione. In cassazione le contribuenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione della disciplina dell'agevolazione prima casa, del D.M. n. 1072/1969 e degli artt. 115, 116 e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., contestando che la sentenza del 2014 avesse desunto dalla consulenza la sussistenza dei requisiti dimensionali di un immobile di lusso; con il secondo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 1072/1969, per asserito contrasto con ragionevolezza e proporzionalità, in ragione dell'automatismo dei criteri di classificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la revocazione per errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva, evidente dal confronto tra sentenza e atti, relativa a un fatto non controverso e non deciso; non consente di rimettere in discussione valutazioni o giudizi già compiuti. Nel caso concreto, il requisito dimensionale era stato specificamente dibattuto e deciso dalla sentenza d'appello del 2014; inoltre, la censura riguardava, secondo la stessa prospettazione delle ricorrenti, un errore del consulente nella misurazione e il recepimento di tale errore da parte del giudice, non una palese difformità percettiva risultante dal semplice raffronto tra la relazione e la sentenza. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale: il D.M. n. 1072/1969 è un atto regolamentare, non sottoponibile al sindacato di costituzionalità nei termini prospettati; inoltre, la disciplina non viola di per sé ragionevolezza e proporzionalità, poiché i criteri dimensionali sono oggettivamente verificabili e il contribuente può provare l'inutilizzabilità, anche parziale, degli spazi ai fini abitativi. Resta altresì possibile la disapplicazione del regolamento da parte del giudice tributario, in presenza di vizi di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, a rifondere all'amministrazione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Si premette che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
L'errore revocatorio è un errore percettivo o una svista materiale su un fatto decisivo, incontestabilmente smentito o confermato dagli atti, e non può riguardare un fatto controverso sul quale il giudice si sia già pronunciato.
art. 1, nota II-bis, tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Laddove, l’art. 1 della nota II-bis della tariffa (parte I”) allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 1311, si limita a circoscrivere la concessione dell’agevolazione alle abitazioni “non di lusso”, senza definire a contrario le caratteristiche oggettive della “lussuosità”.
La disposizione circoscrive l'agevolazione prima casa alle abitazioni non di lusso, mentre l'individuazione delle caratteristiche oggettive di lusso è rimessa ai criteri regolamentari richiamati dalla disciplina.
artt. 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072
Nella specie, il requisito (negativo) dell’insussistenza delle caratteristiche “di lusso” dell’immobile acquistato, secondo i criteri fissati dal D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, tenendo “conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell’area” in base al D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 6, comma 2, convertito nella L. 7 febbraio 1968, n. 26”, è connesso alla presenza nell’immobile di parametri dimensionali che sono suscettibili di constatazione oggettiva e che sono indici adeguati di una maggiore capacità contributiva (art. 53 Cost., comma 1).
I criteri regolamentari di classificazione degli immobili di lusso, compresi quelli dimensionali, sono parametri oggettivi e, secondo la Corte, indici adeguati di maggiore capacità contributiva; la disciplina consente comunque la prova dell'inutilizzabilità, anche parziale, degli spazi abitativi.
art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In ogni caso, in ragione della sua natura, vale anche per il D.M. 2 agosto 1969, n. 1072 il potere riconosciuto in via generale al giudice tributario di disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante per la decisione in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 7, nel caso in cui si possa ravvisare la sussistenza di vizi di legittimità (in particolare, sotto il profilo dell’eccesso di potere nelle sue varie declinazioni).
Il giudice tributario può disapplicare il regolamento rilevante per la decisione quando ne riscontri vizi di legittimità, incluso l'eccesso di potere.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto che consente la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultare in modo immediato dal confronto tra la sentenza e gli atti o documenti, e non attenere a un punto controverso sul quale il giudice abbia già pronunciato. Non costituiscono errore revocatorio la violazione o falsa applicazione di norme, né la valutazione o interpretazione dei fatti.
- Non integra errore revocatorio la contestazione dell'errore tecnico o valutativo dell'ausiliare, recepito dal giudice, quando tale errore non emerge in modo palese dal semplice raffronto tra la relazione peritale e la sentenza.
- I criteri regolamentari di classificazione degli immobili di lusso ai fini dell'agevolazione prima casa possono fondarsi su parametri dimensionali oggettivamente verificabili; il contribuente può tuttavia provare l'inutilizzabilità, anche parziale, degli spazi ai fini abitativi, così da escluderne il computo nella superficie rilevante.
- La disciplina che limita l'agevolazione fiscale attraverso requisiti oggettivi e verificabili non è, per ciò solo, incompatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità; l'assenza di una valutazione discrezionale caso per caso può ridurre il rischio di revoche arbitrarie.
- Il giudice tributario può disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione quando ne accerti vizi di legittimità.
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