Cassazione Civile, Ordinanza n. 15804/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza di merito che aveva escluso la perdita degli sgravi contributivi previsti dalla l. n. 223 del 1991 in favore della società assuntrice di lavoratori collocati in mobilità da altra società in liquidazione. Secondo il ricorrente, la società beneficiaria non avrebbe avuto diritto alla decontribuzione perché ricorreva la condizione ostativa dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991: le due società sarebbero state riconducibili al medesimo nucleo familiare, con assetto proprietario sostanzialmente coincidente o comunque in rapporto di collegamento, risultando dagli atti che gli amministratori unici erano padre e figlio. Il ricorso denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina sugli sgravi contributivi e di norme della legge fallimentare richiamate nel motivo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della condizione ostativa nonostante la parentela tra i soci e gli indici di continuità tra le imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l'assenza di assetti societari sostanzialmente coincidenti o di collegamento tra le due società. La Corte ha valorizzato il principio per cui la verifica della ricorrenza della condizione ostativa ex art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991 è un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti. Poiché nel caso concreto la corte territoriale aveva escluso, sulla base di plurimi elementi documentali, una operazione fittizia o una commistione tra le società, il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 8, comma 4-bis, l. 23 luglio 1991, n. 223
Il beneficio economico per l'assunzione di lavoratori in mobilità è escluso se, nei sei mesi precedenti, i lavoratori siano stati licenziati da impresa con assetti societari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, o con essa in rapporto di collegamento o controllo.
art. 2 d.l. n. 229 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994
Norma introduttiva della disciplina ostativa agli sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate o sostanzialmente coincidenti.
art. 167 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 182 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La verifica della sussistenza della condizione ostativa agli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori provenienti da mobilità è un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, fondato su elementi complessivi della concreta organizzazione e dei rapporti tra imprese.
- Il vincolo familiare tra i titolari o amministratori di due società, da solo, non basta a integrare l'assetto proprietario sostanzialmente coincidente o il collegamento rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio, se gli ulteriori elementi di fatto depongono per l'autonomia delle imprese.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La condizione ostativa di cui all'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991 ricorre quando l'operazione societaria appaia fittizia o preordinata all'indebita fruizione del beneficio, con continuità sostanziale tra impresa che licenzia e impresa che assume.
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