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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07942/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva emesso fatture per plurimi servizi di trasporto di persone resi in favore di un'altra società. Quest'ultima propose opposizione eccependo la prescrizione del credito; il Tribunale accolse l'eccezione e revocò il decreto. In appello la creditrice sosteneva che tra le parti non vi fosse un semplice contratto di trasporto, ma un contratto misto di appalto di servizi di trasporto, con organizzazione di mezzi propri, servizi accessori e prestazioni continuative, sicché avrebbe dovuto applicarsi la prescrizione ordinaria decennale e non quella annuale dell'art. 2951 c.c. Deduceva inoltre che il rapporto fosse assimilabile a noleggio/locazione di autobus con conducente, con diverso termine prescrizionale; che un pactum de non petendo concluso per facta concludentia tra i difensori avesse differito l'esigibilità del credito e quindi la decorrenza della prescrizione; che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate per la novità delle questioni; e che la prova testimoniale richiesta era stata ingiustamente negata. La Corte d'appello confermò la decisione di primo grado. In cassazione la società ricorrente ripropose cinque motivi: (1) violazione delle norme su appalto, trasporto e prescrizione, per avere qualificato il rapporto in termini non idonei a escludere l'art. 2951 c.c.; (2) violazione delle norme sulla prescrizione e della disciplina richiamata sul noleggio, per l'omesso esame del preteso rapporto assimilabile alla locazione; (3) violazione delle norme su autonomia contrattuale, interpretazione e correttezza, per non avere valorizzato il pactum de non petendo e per avere ritenuto che esso non sospendesse la prescrizione in assenza di un termine; (4) violazione delle norme sulle spese, per la mancata compensazione; (5) violazione delle norme processuali sulle prove, per il mancato espletamento della prova per testi ritenuta decisiva per qualificare il rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva applicato l'art. 2951 c.c. non perché il contratto fosse qualificato in senso stretto come trasporto, ma perché il termine annuale di prescrizione si applica anche alle prestazioni di trasporto rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto, essendo la disciplina della prescrizione collegata alla concreta tipologia della prestazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non riproduceva in modo adeguato il contratto e le e-mail richiamate. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che il pactum de non petendo, in astratto, può incidere sull'esigibilità del credito e far decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine pattuito, ma nel caso concreto dalle comunicazioni trascritte non emergeva alcun termine, sicché non poteva dirsi sospeso il decorso della prescrizione fino alla data unilaterale indicata dalla ricorrente; un patto indeterminato sarebbe comunque incompatibile con gli artt. 2934, 2936 e 2937 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la regolazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, divieto non violato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva spiegato in modo specifico la decisività della prova testimoniale richiesta, limitandosi a un'affermazione generica sulla rilevanza per la qualificazione del rapporto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa della parte intimata; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come appalto di servizi, ma ritenuto non decisivo rispetto alla regola di prescrizione applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 1678 c.c.

    Richiamato in relazione al contratto di trasporto e alla sua disciplina, anche ai fini del termine prescrizionale.

  • art. 2951 c.c.

    Termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, applicabile anche quando le prestazioni di trasporto siano eseguite in forza di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto.

  • art. 2948 n. 3 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità di un diverso termine prescrizionale nel rapporto assimilato alla locazione, ma non accolto per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 2, comma 2, L. 11 agosto 2003, n. 218

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del noleggio con conducente, ritenuta non pertinente nel caso concreto.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per l'autonomia contrattuale e per la configurabilità del pactum de non petendo.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di valorizzare l'accordo tra i procuratori delle parti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contenuto delle comunicazioni tra i difensori.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che il comportamento della controparte fosse contrario a buona fede.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere che, a seguito del patto, il diritto non fosse ancora azionabile.

  • art. 2934 c.c.

    "ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"

    La Corte osserva che un pactum de non petendo in perpetuum o comunque oltre il termine prescrizionale inciderebbe impropriamente sulla disciplina legale della prescrizione.

  • art. 2936 c.c.

    La Corte richiama la nullità dei patti diretti a modificare la disciplina legale della prescrizione, per escludere la validità di un differimento sine die dell'azione.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato per ribadire che la prescrizione può essere rinunciata solo quando è compiuta, sicché un patto che ecceda il termine legale sarebbe incompatibile con la norma.

  • art. 1183, comma 2, c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il termine fosse rimesso alla volontà del debitore; la Corte non accoglie la tesi in assenza di un termine pattuito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato con l'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di provvedimenti istruttori.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla fase di ammissione dei mezzi di prova.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce adeguatamente e non ne indica con precisione collocazione e contenuto rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di denunciabilità di violazioni processuali, compresa l'errata gestione del diritto alla prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La mancata ammissione della prova può essere scrutinata nei limiti del vizio di motivazione, se si deduce l'incidenza sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al diritto alla prova.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e al diritto di difesa.

  • art. 6, § 1, CEDU

    Richiamato a sostegno del diritto a un equo processo e del diritto alla prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un rapporto complesso comprende prestazioni di trasporto eseguite in esecuzione di un unico assetto negoziale, il termine annuale di prescrizione dell'art. 2951 c.c. può applicarsi comunque alle pretese creditorie relative a quelle prestazioni, perché la durata della prescrizione dipende dalla concreta tipologia della prestazione e non soltanto dalla qualificazione formale del contratto.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa qualificazione del rapporto senza attaccare l'effettivo percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
  • Le doglianze fondate su documenti o atti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce nel ricorso il contenuto essenziale e non indica con precisione dove essi siano rinvenibili nel fascicolo, in modo da consentire il controllo di legittimità.
  • Il pactum de non petendo può incidere sull'azionabilità della pretesa e quindi sulla decorrenza della prescrizione solo se dal patto risulti un termine, espresso o comunque determinabile; un differimento sine die dell'azione non è compatibile con gli artt. 2934, 2936 e 2937 c.c.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se viene specificamente dimostrata la sua decisività o, comunque, l'incidenza sulla ricostruzione del fatto controverso; una generica affermazione di rilevanza istruttoria non è sufficiente.
  • La compensazione delle spese processuali rientra, nei limiti di legge, nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non risulta violato il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneBuona fede e correttezzaOnere della prova

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