Cassazione Civile, Ordinanza n. 22717/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un istituto di credito contro un terzo intermediario e un notaio, per i danni asseritamente derivati dalla stipula di 181 contratti di mutuo ipotecario conclusi in un arco di tempo ristretto. Secondo la banca, l'operazione era stata costruita con prestanome, relazioni di stima e certificazioni notarili false o inattendibili, mutui formalmente entro la competenza del direttore di filiale ma in realtà destinati a trasformare debiti scadenti in esposizioni a lungo termine, con garanzie immobiliari spesso inadeguate o inesistenti. Il Tribunale aveva condannato solo il coobbligato ritenuto principale artefice della frode e aveva escluso la responsabilità del notaio; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto il notaio responsabile in via risarcitoria, valorizzando le gravi omissioni nei controlli professionali e desumendo da esse una partecipazione dolosa o quanto meno con dolo eventuale all'operazione. Il notaio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su prova legale, presunzioni e valutazione probatoria, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente tratto la sua consapevole partecipazione dalla ricostruzione dei fatti e da dichiarazioni del coimputato; 2) violazione degli artt. 1227 e 2049 c.c., deducendo che la banca dovesse sopportare un concorso di colpa o comunque una corresponsabilità per il comportamento del proprio direttore di filiale; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e omesso esame, censurando il mancato scomputo di somme che la banca avrebbe percepito da assicurazioni e dalla procedura concorsuale della società coinvolta; 4) violazione delle norme su obbligazioni solidali, responsabilità di terzi e produzione documentale in appello, contestando il mancato abbattimento del danno per effetto delle transazioni concluse dalla banca con alcuni mutuatari e l'inammissibilità di documenti prodotti tardivamente in secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutte le doglianze. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo, osservando che la dichiarazione favorevole al notaio proveniva da un litisconsorte facoltativo e non costituiva confessione verso la banca, mentre la ricostruzione della Corte territoriale sulla partecipazione del notaio era il risultato di una valutazione complessiva delle prove e non di una mera presunzione apodittica. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che l'art. 2049 c.c. tutela i terzi danneggiati dal dipendente e non può essere invocato per imputare al preponente, danneggiato dalla cooperazione dolosa tra dipendente e terzo, una responsabilità verso sé stesso; inoltre ha escluso che la disciplina dell'art. 1227 c.c. fosse stata mal applicata. Ha rigettato il terzo motivo perché il ricorrente non aveva fornito prova effettiva dell'aliunde perceptum, né dell'asserito indennizzo assicurativo né delle somme conseguite nella procedura concorsuale, e perché la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha respinto infine il quarto motivo affermando che, in presenza di debiti dei singoli mutuatari per l'intero importo da ciascuno ricevuto, non operava la regola propria della transazione nelle obbligazioni solidali; inoltre, i documenti prodotti tardivamente in appello erano inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente non ha assolto l'onere di provare i fatti dedotti a fondamento delle riduzioni del danno, in particolare l'asserito aliunde perceptum.
Le presunzioni sono utilizzabili solo entro i loro limiti; la censura che mira a sostituire il merito della valutazione probatoria è inammissibile.
La ricostruzione presuntiva deve essere apprezzata nel suo complesso; non basta contestare singoli indizi per ottenere un riesame di merito.
La confessione ha efficacia di prova legale solo nei confronti di chi la rende, non di un terzo o di un litisconsorte facoltativo.
La prova legale della confessione non è estensibile a dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla parte contro cui si vorrebbe far valere il fatto.
Le dichiarazioni favorevoli a un terzo non assumono il valore di confessione giudiziale nei confronti della parte avversa.
La doglianza sull'erronea valutazione delle prove non può trasformarsi in richiesta di nuovo esame del merito.
Il giudice di merito conserva il potere di valutazione delle prove, salvo i casi di prova legale.
Il concorso del fatto colposo del danneggiato non è configurabile quando il soggetto asseritamente danneggiato non abbia avuto conoscenza o possibilità di evitare il pregiudizio per effetto della condotta fraudolenta altrui.
La responsabilità dei padroni e committenti per i fatti dei dipendenti tutela i terzi danneggiati dal dipendente, non il preponente che pretenda di trasferire su di sé il danno subito per una cooperazione dolosa tra dipendente e terzo.
L'assenza di un ordine di esibizione esclude di valorizzare, come provata, una circostanza di fatto rimasta solo allegata.
Nel testo applicabile ratione temporis, i documenti nuovi in appello devono essere prodotti tempestivamente; se depositati dopo l'udienza di trattazione sono inammissibili.
La motivazione deve essere confrontata nella sua effettiva ratio; non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva.
La motivazione della sentenza va letta nel suo complesso, non attraverso contestazioni frammentarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È ammissibile in cassazione la produzione di documenti formatisi successivamente all'ultimo momento utile del giudizio di appello, ma solo se la loro effettiva esistenza e rilevanza siano provate.
La disciplina della transazione nelle obbligazioni solidali non si applica quando non vi è vera solidarietà tra i debitori nei termini prospettati dalla parte ricorrente.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla fattispecie decisa.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione del danno, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da un litisconsorte facoltativo non hanno efficacia di confessione nei confronti della controparte diversa da quella che le ha rese; esse costituiscono al più elementi di prova liberamente valutabili dal giudice.
- La censura in cassazione che contesti la valutazione complessiva del materiale probatorio è inammissibile quando si traduca in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, specie se la motivazione impugnata è ampia e articolata.
- L'art. 2049 c.c. non può essere invocato dal soggetto danneggiato dalla cooperazione tra un dipendente e un terzo per riversare sul preponente il danno subito dal preponente stesso; la norma è predisposta a tutela dei terzi danneggiati dal dipendente.
- Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. non è configurabile quando la vittima non abbia potuto percepire il rischio o evitare il danno a causa di una condotta fraudolenta che abbia occultato la reale situazione.
- Chi invoca la riduzione del danno per aliunde perceptum deve provarne in concreto l'effettiva percezione e l'ammontare; non bastano allegazioni generiche o mere attivazioni di procedure di recupero.
- Le transazioni concluse con alcuni debitori non riducono automaticamente il credito risarcitorio verso altri responsabili se non ricorre un effettivo vincolo di solidarietà rilevante ai sensi dell'art. 1304 c.c. e se non è dimostrato il concreto incasso da scomputare.
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile, i documenti prodotti in appello dopo l'udienza di trattazione sono inammissibili anche se concernono fatti anteriori, salvo che siano tempestivamente depositati nei termini processuali previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22674/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →