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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08456/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il fallimento di una società aveva convenuto in giudizio una società immobiliare chiedendo la risoluzione, per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., di un contratto di agente escrow stipulato nel luglio 2016, con condanna al pagamento di una somma di denaro e al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; l’appello era stato poi dichiarato estinto dalla Corte d’appello di Ancona perché, in un procedimento con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nessuna delle parti aveva depositato le note entro il termine assegnato. In cassazione il fallimento ha dedotto: 1) violazione degli artt. 153, 155 e 127-ter c.p.c., sostenendo che il secondo termine per il deposito delle note, fissato dal giudice dopo il primo mancato deposito, non poteva essere inferiore a quindici giorni e che la sua riduzione a quattordici giorni, senza motivazione di urgenza, era illegittima; 2) nullità della sentenza e del procedimento per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, perché la violazione del termine legale perentorio avrebbe automaticamente invalidato la decisione di estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il termine perentorio previsto dall’art. 127-ter, quarto comma, c.p.c. per il secondo deposito di note scritte può essere fissato dal giudice senza il vincolo minimo dei quindici giorni previsto dal secondo comma per la prima trattazione scritta. Di conseguenza, era legittima la declaratoria di estinzione del giudizio resa dalla Corte d’appello dopo il mancato deposito delle note anche nel secondo termine, qui fissato in quattordici giorni. Non è stata disposta pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come base della domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto

  • art. 153 c.p.c.

    evocato dal ricorrente in relazione alla rimessione in termini e alla perentorietà dei termini processuali

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dei termini processuali

  • art. 127-ter c.p.c.

    secondo comma; quarto comma

    il secondo comma impone, per la trattazione scritta sostitutiva dell’udienza, un termine perentorio non inferiore a quindici giorni; il quarto comma, per il caso di mancato deposito delle note nel primo termine, attribuisce al giudice il potere-dovere di assegnare un nuovo termine perentorio o fissare udienza, senza prevedere una durata minima vincolata ai quindici giorni

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato a fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio

  • art. 181 c.p.c.

    richiamato per la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata comparizione/attività delle parti

  • art. 309 c.p.c.

    richiamato in relazione alla cancellazione della causa dal ruolo e alla estinzione del processo

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la decisione nel merito presuppone la sollecitazione della parte

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine per il deposito delle note sostitutive dell’udienza, quando fissato ai sensi del secondo comma, non può essere inferiore a quindici giorni salvo specifiche ragioni di urgenza indicate nel provvedimento.
  • Il nuovo termine perentorio previsto dal quarto comma dell’art. 127-ter c.p.c., assegnato dopo il mancato deposito delle note nel primo termine, non è soggetto al medesimo minimo di quindici giorni previsto per il termine originario e può essere determinato discrezionalmente dal giudice.
  • La perentorietà del termine processuale non implica automaticamente una durata minima uniforme se la norma, nel disciplinare il termine successivo, non ne predetermina espressamente l’estensione.
  • La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa si configura quando il giudice comprime il termine difensivo previsto dalla legge per la prima trattazione scritta; non ricorre, invece, quando il nuovo termine è legittimamente fissato dal giudice nell’esercizio del potere conferitogli dalla norma per il caso di mancata attività delle parti.
  • Se le parti non depositano le note neppure nel secondo termine perentorio assegnato ex art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., è legittima la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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