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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31802/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, perché la procura speciale non recava la certificazione della data di rilascio successiva al decreto impugnato, in violazione dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008. Non sono state liquidate spese per la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, contro il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione. In cassazione, tuttavia, il ricorso non è stato esaminato nel merito perché proposto con procura speciale su foglio separato priva della necessaria certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. La Corte ha richiamato anche il principio secondo cui le cause di inammissibilità o improcedibilità vanno rilevate d'ufficio. L'Amministrazione intimata non si è costituita ritualmente con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Per i ricorsi in materia di protezione internazionale la procura speciale per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non applicabile in via esclusiva nei procedimenti soggetti all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Le cause di inammissibilità o improcedibilità possono e devono essere rilevate d'ufficio, senza necessità di previa sottoposizione alle parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare, a pena di inammissibilità, l'indicazione esplicita di una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla data di rilascio.
  • La certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore costituisce requisito autonomo e necessario, distinto dalla sola autenticazione della sottoscrizione del conferente.
  • Le cause di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte anche senza interlocuzione preventiva con le parti.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione intimata esclude la liquidazione delle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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