Cassazione Civile, Ordinanza n. 35788/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti contrattuali di interest rate swap intercorsi tra una società e una banca a partire dal 2002, preceduti da un accordo quadro in cui la società era stata qualificata come "operatore qualificato" ai sensi della disciplina Consob allora vigente. In arbitrato, la società aveva ottenuto un lodo definitivo che dichiarava risolti due contratti derivati e condannava la banca alla restituzione di somme; la banca aveva impugnato i lodi davanti alla Corte d'appello di Torino deducendo, tra l'altro, la lesione del contraddittorio per domande nuove formulate tardivamente e l'errore degli arbitri nell'applicare la disciplina successiva al recepimento MIFID. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione del lodo parziale ma ha accolto quella sul lodo definitivo, ritenendo sì sussistente l'inadempimento della banca agli obblighi informativi di riclassificazione previsti dagli artt. 35 e 113 del Regolamento Consob n. 16190/2007, ma non grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. e privo di incidenza sui contratti già in essere, sicché non idoneo a giustificare la risoluzione. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione/falsa applicazione degli artt. 35 e 113 del Regolamento Intermediari 2007, omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione della gravità dell'inadempimento: secondo la ricorrente, la banca avrebbe dovuto riclassificarla quale cliente al dettaglio dal 2 novembre 2007 al 30 giugno 2008 e l'omissione avrebbe integrato un grave inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità risarcitoria e validità della risoluzione pronunciata dagli arbitri. La banca ha resistito con controricorso proponendo, in via condizionata, ricorso incidentale sulla questione della ammissibilità delle domande nuove in arbitrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo della società perché la Corte d'appello aveva già considerato l'omessa comunicazione della nuova classificazione del cliente come inadempimento della banca, ma aveva correttamente escluso che tale omissione fosse grave o incidessse sui contratti di swap ancora in corso, in applicazione dell'art. 1455 c.c. e del principio di irretroattività della disciplina sopravvenuta. La Corte ha ribadito che la valutazione della gravità dell'inadempimento è giudizio di fatto rimesso al merito e che la disciplina MIFID transitoria non prevede alcun meccanismo di risoluzione automatica dei contratti già in esecuzione; al più, richiede una rinegoziazione o modifica per i nuovi ordini successivi. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35 Regolamento Consob n. 16190/2007
prevede gli obblighi informativi dell'intermediario verso il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio prima della prestazione di servizi di investimento; la sua violazione è stata riconosciuta come inadempimento, ma non automaticamente grave né idoneo a incidere sui contratti già in essere.
art. 113 Regolamento Consob n. 16190/2007
norma transitoria che impone la riclassificazione degli operatori qualificati entro il 30 giugno 2008; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'eventuale inosservanza non determina la risoluzione automatica dei contratti preesistenti.
la risoluzione per inadempimento presuppone che l'inadempimento abbia carattere grave; la Corte conferma che la gravità va valutata in concreto, in rapporto all'incidenza sull'economia complessiva del contratto e sul sinallagma.
richiamato per affermare il principio di irretroattività della legge, che impedisce di applicare la disciplina sopravvenuta a rapporti già esauriti o a situazioni anteriori collegate al fatto generatore.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, non di questioni o argomentazioni; la doglianza della ricorrente è stata ritenuta impropriamente costruita come omesso esame di una questione giuridica.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità, ma la censura è stata ritenuta infondata.
invocato nel ricorso incidentale condizionato per contestare l'ammissibilità di domande nuove in arbitrato formulate oltre il termine assegnato dagli arbitri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contratti di investimento, la sopravvenuta disciplina MIFID sulla riclassificazione del cliente e sugli obblighi informativi non incide automaticamente sulla validità o efficacia dei contratti di swap già conclusi prima della sua entrata in vigore.
- L'omissione dell'intermediario nell'adempimento degli obblighi informativi sopravvenuti può integrare inadempimento, ma la risoluzione del contratto richiede comunque la verifica della sua gravità ex art. 1455 c.c. e della concreta incidenza sull'economia del rapporto.
- Ai fini dell'art. 1455 c.c., la gravità dell'inadempimento va valutata in modo complessivo e concreto, considerando sia il profilo oggettivo dell'incidenza sul sinallagma sia, solo successivamente, i profili soggettivi delle parti.
- La violazione di obblighi informativi accessori non basta, da sola, a fondare la risoluzione se non altera in modo apprezzabile il nucleo essenziale del contratto o non arreca un pregiudizio effettivo alla controparte.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di questioni giuridiche o della gravità dell'inadempimento, che resta apprezzamento di merito.
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