Cassazione Civile, Ordinanza n. 10065/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione sottoscritto tra una società e un dipendente il 15 febbraio 2016, con il quale il lavoratore accettava una riduzione del 20% della retribuzione mensile per un periodo determinato, in un contesto collegato a una procedura di mobilità e al rischio di licenziamenti collettivi. Il primo e il secondo grado hanno ritenuto nullo l’accordo perché concluso presso i locali aziendali, pur in presenza di un rappresentante sindacale, e non in una sede protetta ai sensi della disciplina sulle rinunce e transazioni del lavoratore. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 411 c.p.c., 2113 e 2103 c.c., nonché delle norme sull’interpretazione del contratto e delle presunzioni, sostenendo che la "sede sindacale" andrebbe intesa come luogo funzionale di protezione del lavoratore, rilevando l’effettiva assistenza sindacale e non la sede fisica; ha inoltre dedotto che il lavoratore fosse stato effettivamente assistito e che il richiamo alla successiva ratifica dovesse intendersi come riferimento a un adempimento già sostanzialmente realizzato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha affermato che, in materia di rinunce e transazioni del lavoratore, la protezione prevista dagli artt. 2113 c.c. e 410-411 c.p.c. richiede cumulativamente l’assistenza effettiva del rappresentante sindacale e la conclusione dell’accordo in una sede protetta, avente carattere di neutralità rispetto al datore di lavoro. Poiché l’accordo era stato sottoscritto presso i locali aziendali e la successiva ratifica nelle sedi abilitate non era mai intervenuta, la conciliazione è stata correttamente dichiarata nulla. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente, nel testo applicabile ratione temporis, accordi individuali di modifica di mansioni, categoria, livello e retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, ma solo nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione.
primo comma; quarto comma; ultimo comma
Le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili del lavoratore non sono valide, salvo che intervengano in sedi protette o con le forme previste dal quarto comma; la protezione opera tramite sedi e procedure tassativamente individuate, non surrogabili da equipollenti.
comma 3; richiamo agli artt. 410 e 411 c.p.c.
La conciliazione in sede sindacale deve avvenire in una sede sindacale o comunque in una sede protetta; non è sufficiente la sola presenza del sindacalista presso i locali aziendali.
richiamo alle commissioni di conciliazione
Individua la commissione di conciliazione quale sede/procedura protetta per la validità delle conciliazioni del lavoratore.
Richiamato tra le sedi/procedure protette che escludono l'applicazione del divieto di rinunce e transazioni.
Richiamato tra le sedi/procedure protette che consentono la validità delle conciliazioni e transazioni del lavoratore.
Invocato nel ricorso per sostenere una diversa interpretazione del verbale di conciliazione; la Corte non accoglie l'interpretazione proposta.
Invocato per l'interpretazione complessiva delle clausole del verbale; la Corte ritiene decisivo il dato letterale e sistematico delle sedi protette.
Invocato in tema di interpretazione secondo buona fede; non vale a superare il requisito della sede protetta.
Invocato per l'interpretazione secondo la connessione tra le clausole; non consente di qualificare come sede protetta il luogo aziendale.
Invocato in tema di presunzioni semplici; la Corte non lo ritiene idoneo a sovvertire il dato normativo sulla sede protetta.
Invocato in tema di presunzioni e onere della prova; non assume rilievo decisivo rispetto al requisito formale della sede.
Invocato in tema di presunzioni semplici; non può sostituire il rispetto delle sedi protette previste dalla legge.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili sono valide solo se concluse nelle sedi protette tassativamente indicate dalla legge; la mera assistenza del rappresentante sindacale, da sola, non basta.
- La "sede sindacale" rilevante ai fini dell'art. 2113 c.c. non coincide con un generico contesto di assistenza sindacale, ma richiede il rispetto del luogo/procedimento previsto dalla norma, quale garanzia di neutralità rispetto alla controparte datoriale.
- La funzione protettiva della disciplina sulle conciliazioni del lavoratore si realizza congiuntamente attraverso l'effettiva assistenza e attraverso l'ambiente neutro in cui l'accordo è raggiunto; mancando uno di questi requisiti, l'accordo è invalido.
- Le sedi protette previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. e dalle altre disposizioni richiamate dall'art. 2113 c.c. sono tassative e non ammettono equipollenti.
- Quando le parti prevedono una successiva ratifica dell'accordo nelle forme protette, la mancata ratifica impedisce di considerare validamente perfezionata la conciliazione.
- In sede di legittimità, l'interpretazione del verbale contrattuale non può essere utilizzata per elidere un requisito legale di validità espresso in modo chiaro dalla disciplina speciale.
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