Cassazione Penale, Ordinanza n. 22770/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di una violazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, deducendo: a) vizio di motivazione sulla responsabilità; b) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena; c) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, e li ha quindi qualificati come non specifici e apparenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata quanto all'attendibilità del teste indicato e quanto alla determinazione della pena, osservando che la pena finale era comunque ampiamente al di sotto del medio edittale e che la motivazione poteva considerarsi sufficiente ai sensi dell'art. 133 c.p. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato le modalità della condotta, la tipologia di sostanza ceduta, cioè cocaina, e la maggiore offensività della stessa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le modalità della condotta e la tipologia della sostanza, senza necessità di esaminare tutti gli indici dell'art. 133 c.p.
La dosimetria della pena e il giudizio sulla tenuità dell'offesa possono essere motivati con il richiamo ai criteri rilevanti di cui al primo comma; non serve una motivazione analitica salvo che la pena si discosti sensibilmente dal medio edittale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo critico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La motivazione sulla responsabilità è sufficiente quando la sentenza di merito affronta in modo coerente e non illogico gli elementi di prova decisivi, come l'attendibilità del teste principale.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, di regola, è sufficientemente motivata con il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e a formule sintetiche, salvo che la pena sia sensibilmente superiore alla misura media edittale.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi significativi dell'offesa, quali le modalità della condotta e la natura della sostanza stupefacente, senza dover esaminare tutti i parametri astrattamente rilevanti.
- La maggiore offensività della cocaina, rispetto ad altre sostanze, può legittimare il rigetto dell'art. 131-bis c.p. in presenza di ulteriori elementi sintomatici di non lieve offensività.
Come è indicizzato
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