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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30480/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso da un comune nei confronti del proprietario di un fabbricato. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale ha solo parzialmente dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha respinto il resto dell'impugnazione. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse rinuncia alla domanda di riconoscimento della ruralità dell'edificio, rilevante ai fini dell'esenzione fiscale e del riconoscimento della categoria catastale D/10; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2-bis e 2-ter del D.L. n. 70/2011, assumendo che la richiesta di classificazione come rurale presentata nel 2011 fosse conforme alla normativa e che, in difetto di risposta dell'Agenzia del Territorio, egli potesse considerarsi legittimato a beneficiare provvisoriamente dell'attribuzione della categoria per ulteriori dodici mesi. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, rilevando che la CTR aveva correttamente dato atto della rinuncia del contribuente alla richiesta di ruralità, emergente sia dalla memoria difensiva sia dal verbale d'udienza, e che tale rinuncia rendeva irrilevante la doglianza sulla disciplina sostanziale invocata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalle parti in allegato alle memorie depositate in prossimità dell'adunanza camerale, richiamando i limiti dell'art. 372 c.p.c. e il divieto di ricostruire in sede di legittimità fascicoli di merito. Nel merito ha respinto il primo motivo, perché la CTR aveva effettivamente preso atto dell'abbandono della richiesta di ruralità da parte del contribuente, come risultava dalla memoria del 13 novembre 2018 e dal verbale d'udienza, atto assistito da fede privilegiata fino a querela di falso. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo che, una volta intervenuta la rinuncia alla domanda di ruralità, non potesse essere utilmente dedotta la violazione delle norme invocate sulla classificazione provvisoria dell'immobile. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    in sede di legittimità non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso; non è consentita la produzione documentale in prossimità dell'udienza per ricostruire fascicoli di merito.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    i documenti richiamati devono risultare prodotti nei gradi di merito; il mero richiamo generico non è sufficiente se non è dimostrato dove e come sia avvenuta la produzione.

  • art. 38 0 bis c.p.c.

    le memorie difensive depositate ai sensi di tale disposizione non possono essere usate per introdurre documentazione inammissibile in cassazione.

  • art. 2 bis D.L. n. 70/2011

    norma invocata dal ricorrente sulla ruralità del fabbricato; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito perché la censura è superata dalla rinuncia alla domanda.

  • art. 2 ter D.L. n. 70/2011

    norma invocata dal ricorrente sul regime provvisorio della ruralità; la Corte la ritiene non decisiva per effetto dell'intervenuta rinuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotti, con le memorie depositate a ridosso dell'adunanza, documenti nuovi estranei ai limiti dell'art. 372 c.p.c.; il giudice di legittimità non può ricostruire d'ufficio il fascicolo di merito.
  • Il verbale d'udienza del giudizio di merito, ove ritualmente richiamato, fa fede fino a querela di falso quanto alle dichiarazioni ivi riportate, sicché la rinuncia espressa di una parte a una domanda o eccezione può essere correttamente valorizzata dal giudice di appello e resa decisiva nel giudizio di legittimità.
  • Quando una domanda sostanziale è stata espressamente abbandonata dalla parte, le censure che presuppongono la permanenza di quella domanda risultano infondate perché prive di decisività.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto risulta invece esaminato e valorizzato dalla sentenza impugnata attraverso il riferimento a fonti processuali idonee.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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