Cassazione Penale, Sentenza n. 47029/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello (conferma della condanna per lesioni aggravate ex art. 590‑bis c.p.) deducendo violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento all'art. 130 c.p.p. e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 590‑bis c.p. Sosteneva che la Corte territoriale abbia illegittimamente utilizzato la procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) per sostituire una decisione già assunta, integrando un'aggravante non contestata e procedendo d'ufficio senza la necessaria condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l'aggravante ex art. 590‑bis, co. 5, n. 3 c.p. era sostanzialmente contestata attraverso la descrizione fattuale dell'imputazione (investimento pedone con violazione di norma del Codice della Strada) e che, per tale reato, l'aggravante rende la fattispecie procedibile d'ufficio. Ha inoltre confermato la legittimità dell'intervento correttivo ex art. 130 c.p.p. per sanare l'errore materiale nel dispositivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante fosse insinuata nella descrizione dell'imputazione e che, per quella ipotesi aggravata di lesioni, sia applicabile la procedibilità d'ufficio prevista dall'ultimo comma; quindi la mancata espressa citazione normativa nel capo di imputazione non ha precluso il riconoscimento dell'aggravante.
È stata riconosciuta l'attenuante della responsabilità parziale (o equivalenti) e la Corte d'appello ha ritenuto che tale attenuante prevalesse sull'aggravante contestata in fatto nel bilanciamento delle circostanze.
La norma sulla correzione di errori materiali è stata considerata applicabile per correggere il dispositivo di primo grado (inserendo la precisazione sull'attenuante e il suo rapporto con l'aggravante); la Cassazione ha ammesso l'uso di tale strumento quando si tratta effettivamente di errore materiale e non di sostituzione della decisione.
I motivi di cassazione dedotti (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto) sono stati ritenuti infondati perché la decisione d'appello si fondava su una ricostruzione fattuale e giuridica coerente con gli atti e con la qualificazione dell'aggravante.
La violazione delle norme del Codice della Strada è stata descritta nel capo di imputazione e ha costituito elemento fattuale sufficiente per ritenere integrata la condotta aggravante contestata.
Massime di principio
- Una descrizione fattuale dettagliata nel capo di imputazione può essere sufficiente a far valere un'aggravante anche se la norma che la prevede non è espressamente citata, purché il fatto ricostruito corrisponda all'elemento caratterizzante l'aggravante.
- L'art. 130 c.p.p. può essere legittimamente utilizzato per correggere errori materiali nel dispositivo della sentenza; tuttavia non deve servire a sostituire una decisione sostanziale già assunta: la correzione è ammissibile solo se si tratta di un mero errore formale o materiale.
- Se la fattispecie aggravata è espressamente prevista come procedibile d'ufficio, la mancata espressa indicazione normativa nel capo di imputazione non impedisce l'esercizio d'ufficio dell'azione penale, purché il fatto contestato mostri in modo chiaro gli elementi costitutivi dell'aggravante.
- In sede di bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti il giudice deve motivare chiaramente quale circostanza prevale; l'indicazione esplicita della norma non è sempre necessaria se la motivazione mostra la valutazione comparativa.
- In situazioni analoghe il ricorrente in Cassazione dovrà dimostrare che l'intervento correttivo ha effettivamente sostituito la decisione e non si è limitato a sanare un errore materiale, o che la descrizione fattuale non poteva ragionevolmente essere interpretata come contestazione dell'aggravante.
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