Cassazione Penale, Sentenza n. 47018/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Marco ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, confermando la condanna del Tribunale di Udine per due reati tributari ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (anni 2012-2013), aveva ridotto la confisca da euro 2.075.543,00 a euro 1.555.121,00. Il ricorso, affidato a tredici motivi, contestava in massima parte i criteri probatori e la motivazione dei giudici di merito: mancata assunzione di testimonianze chiave e uso del processo verbale di constatazione, valore probatorio dei documenti (note di accredito, bonifici, accordo con la Tecnosald), valutazione della consulenza difensiva, determinazione della base imponibile e dell'IVA evasa, esclusione delle circostanze attenuanti eccessività della pena. In sostanza il ricorrente chiedeva la riconsiderazione delle valutazioni di merito riguardanti la qualificazione delle somme ricevute dalla Tecnosald come ricavi e la prova delle restituzioni/rimborsi a terzi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi "pressoché riproduttivi" dell'appello e privi di specificità critica rispetto alle risultanze istruttorie e alla motivazione della Corte d'appello, oppure manifestamente infondati. In particolare, la Corte ha confermato che l'affermazione di responsabilità si fonda principalmente su documenti acquisiti nella verifica fiscale (fatture e bonifici) e sulle ricostruzioni dei testi tecnici (Buttazoni, Benussi), non sul processo verbale di constatazione o su mere presunzioni tributarie; ha ritenuto non probativa la documentazione difensiva (accordo del 23/10/2013, note di accredito) per la loro genericità, mancanza di riscontri e, in un caso, simulazione. Ha inoltre giudicato corretta la rideterminazione della confisca operata in appello e motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti e la misura della pena. Conseguenza: rimangono ferme la condanna e la misura della confisca decise in secondo grado; al ricorrente sono addebitate le spese e il ricorso è respinto per inammissibilità, con esclusione della rilevanza di una eventuale prescrizione successiva.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'evasione fiscale: la sentenza ha ritenuto che le somme ricevute da Tecnosald costituissero redditi non dichiarati ai sensi di questa disposizione.
Prevede le pene accessorie per i reati tributari; è stata richiamata per l'applicazione di tali effetti sanzionatori accessori alla condanna.
Norma sulla motivazione della sentenza e sulla contestazione delle prove: la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse un "autentico confronto critico" con la motivazione di merito, motivo per l'inammissibilità.
codice di procedura penale - disposizioni di attuazione
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda l'utilizzabilità delle prove assunte in corso di accertamento; il ricorrente invocava la necessità di assumere certe testimonianze, ma la Corte ha valutato che la prova fosse sorretta da documenti e testimonianze dirette, rendendo la doglianza generica e infondata.
Norma in tema di determinazione del reddito d'impresa e componenti negativi/positivi: evocata nella censura sulla determinazione della base imponibile e sulla confisca dell'IVA, ma la Corte ha ritenuto adeguata la ricostruzione operata dai giudici di merito.
Norma relativa alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette; citata nella contestazione sul calcolo dell'IVA e dell'imposta evasa, ma la Corte ne ha ritenuto corretta l'applicazione dai giudici di merito.
Disposizione che regola la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione: applicata per addebitare le spese al ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una mera ripetizione delle critiche di merito: i motivi devono contenere un confronto specifico e critico con le risultanze istruttorie e la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti sono inammissibili per genericità.
- La valutazione del valore probatorio dei documenti bancari e delle fatture è prerogativa del giudice di merito; per ottenere il sindacato in Cassazione occorre dimostrare vizi di diritto o illogicità manifesta nella motivazione, non una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il processo verbale di constatazione fiscale non è automaticamente decisivo: può essere valorizzato se corroborato da documenti acquisiti; tuttavia l'uso del verbale non giustifica da solo l'affermazione di responsabilità quando esistono elementi documentali autonomi.
- Documenti difensivi tardivi o generici (es. accordi post verificationem senza riscontri certi) sono difficilmente idonei a sovvertire una ricostruzione fiscale fondata su fatture e bonifici riconducibili al contribuente.
- Per contestare il calcolo dell'imposta evasa o la confisca occorre fornire una ricostruzione documentale alternativa chiara e circostanziata; mere affermazioni non provate sui flussi non sono sufficienti.
- La produzione di consulenze tecniche difensive deve essere supportata da documentazione coerente e completa per avere valore probatorio persuasivo; l'assenza di riscontri può legittimare il rifiuto della ricostruzione difensiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce di valorizzare eventuali cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) rispetto all'impugnazione non costituita validamente.
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