Cassazione Penale, Sentenza n. 47023/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la sua istanza contro il sequestro probatorio. Contestava la carenza di motivazione in ordine alla esigenza probatoria che giustificasse il mantenimento del sequestro, sostenendo che le indagini già svolte erano sufficienti per accertare natura e quantità del carburante, e lamentava inoltre che i beni sequestrati fossero detenuti legittimamente e non potessero costituire corpo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel sindacare un provvedimento di riesame di misura reale, il controllo in sede di legittimità sia limitato alla deduzione di violazione di legge; la doglianza del ricorrente era in realtà un vizio di motivazione che non supera il limite di ammissibilità. Il Tribunale di Taranto aveva fornito motivazione sufficiente rilevando la riconducibilità dei beni alle "cose pertinenti al reato" e la necessità di preservare lo statu quo per consentire analisi qualitative e quantitative sul carburante. Inoltre la legittima detenzione dei beni non esclude, in questa fase, la possibilità di sequestro probatorio finalizzato alle indagini. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995
Riferimento all'ipotesi di reato contestata (uso diverso da quello agricolo di gasolio agevolato).
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza o l'apparenza della motivazione rientra nelle ipotesi di violazione di legge.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1 (ultima parte)
art. 325, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.
Limite al sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti di sequestro probatorio emessi in sede di riesame, richiamato per sostenere la restrizione delle censure in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Presupposto per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Giurisprudenza citata: Corte di cassazione, Sez. III, 16 luglio 2024, n. 28502
Richiamata per confermare l'applicabilità del limite di ammissibilità delle censure in sede di legittimità anche ai sequestri probatori decisi in riesame.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di provvedimenti di riesame su misure reali (sequestro probatorio) la Cassazione può sindacare principalmente la violazione di legge; non è luogo per una rivalutazione ampia della motivazione o del merito istruttorio.
- La carenza di motivazione contestata deve essere effettiva e non consistere in un mero dissenso sulla sufficienza o sulla congruità della motivazione fornita dal giudice del riesame.
- Il sequestro probatorio può essere disposto anche su beni la cui detenzione è in sé legittima, quando sia necessario preservare lo statu quo per consentire accertamenti tecnici (analisi qualitative e quantitative) utili alle indagini.
- La qualificazione dei beni come "cose pertinenti al reato" e la prospettata presenza del materiale probabilmente rilevante all'interno degli stessi costituiscono basi idonee per giustificare il sequestro probatorio nella fase delle indagini.
- Ricorsi inammissibili contro provvedimenti cautelari possono comportare condanne alle spese e somme per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., scoraggiando impugnazioni infondate o manifestamente inammissibili.
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