Cassazione Penale, Sentenza n. 47024/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal Procuratore Generale per denunzia di illegalità della pena applicata dal G.i.p. di Ancona con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: il G.i.p. aveva inflitto a Bartolini/Bertolini due mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 2 L. n. 638/1983 ma non aveva altresì inflitto la pena pecuniaria prevista dalla stessa norma (multa fino a euro 1.032). Il Procuratore Generale ha censurato l'omissione della pena pecuniaria come violazione del quadro edittale previsto dalla legge, cioè come illegale misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Richiamando la distinzione giurisprudenziale tra illegalità e illegittimità della pena (Sezioni Unite, n. 47182/2022), ha concluso che l'omissione della pena pecuniaria, in presenza di una fattispecie che prevede pena congiunta detentiva e pecuniaria, determina un'illegalità della pena. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla modalità di applicazione della pena con procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. (accordo giudiziale); la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi di questa norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche per motivo di illegalità della pena; motivo utilizzato dal Procuratore Generale per proporre il ricorso.
art. 2 L. n. 638/1983
Il delitto di cui all'art. 2 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032
La norma prevede una pena congiunta (detentiva e pecuniaria); l'omissione della componente pecuniaria nella pronuncia concreta costituisce violazione del quadro edittale e, quindi, illegalità della pena.
Sezioni Unite, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
"l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto... Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima"
Le Sezioni Unite chiariscono la distinzione tra illegalità (pena fuori dai parametri edittali: genere, specie, minima o massima) e illegittimità (errori di commisurazione o motivazione); nel caso concreto l'omissione di una pena prevista per genere/specie rientra nell'illegalità.
Massime di principio
- Se la legge prevede una pena congiunta (es. detentiva e pecuniaria), l'omissione di una delle componenti nella sentenza integra illegalità della pena e legittima il ricorso per cassazione.
- Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile il ricorso per cassazione per motivo di illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Distinguere sempre tra illegalità (pena incompatibile con i parametri edittali previsti dal legislatore) e illegittimità (errori nella commisurazione o nella motivazione): solo la prima dà luogo all'illegalità intesa dalla giurisprudenza di legittimità.
- In presenza di annullamento per illegalità che incide sull'accordo tra parti (patteggiamento/applicazione pena ex art. 444), la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre il ritorno degli atti al giudice di merito per il prosieguo.
- Prassi difensiva/di accusa: verificare sempre che il dispositivo contenga tutte le componenti delle pene previste per il tipo di reato e che i limiti minimi/massimi e la specie corrispondano al tipo astratto; l'omissione o la discordanza può comportare annullamento.
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