Cassazione Penale, Sentenza n. 47020/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la nullità per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio. Ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso del processo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata era stata condannata per il reato previsto dall'art. 4, comma 7, legge n. 628/1961, per avere omesso di presentare la documentazione lavoristica richiesta con verbale di primo accesso ispettivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto la nullità assoluta della sentenza perché né lei né il suo difensore di fiducia avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio: la certificazione del dirigente amministrativo della Procura di Bari ha infatti attestato che alla PEC inviata all'avv. Fernando Tripaldi non era mai stato allegato il decreto di citazione a giudizio, ma soltanto l'avviso di conclusione delle indagini. Di conseguenza il processo si è svolto con un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nella totale ignoranza dell'imputata e del suo difensore di fiducia, integrando la nullità prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., rilevabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge n. 628 del 1961, art. 4, comma 7
art. 4, comma 7, legge n. 628/1961
Norma sostanziale che configura il reato contestato: l'omissione di presentare la documentazione lavoristica richiesta dagli ispettori.
codice di procedura penale, art. 97, comma 4
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Regola sulla nomina del difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non è presente/avvertito; nel caso non rimuove il vizio della mancata corretta notifica del decreto di citazione.
codice di procedura penale, art. 178
Nullità legata alla citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto integrata la nullità assoluta per la mancata notifica del decreto di citazione.
codice di procedura penale, art. 179, comma 1
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che la nullità di cui all'art. 178 è rilevabile in ogni stato e grado del processo e anche d'ufficio; da ciò deriva l'obbligo di annullamento quando la nullità è accertata.
Massime di principio
- La corretta notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia è essenziale: la sua omissione integra una nullità assoluta rilevabile in ogni stato del processo.
- La nomina di un difensore d'ufficio non sanifica la mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia e non impedisce l'annullamento della sentenza.
- La nullità prevista dall'art. 178 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio o su esposto della parte in qualunque momento processuale ai sensi dell'art. 179, comma 1.
- In presenza di documentazione (es. certificazione dell'ufficio di Procura) che attesti la mancanza di allegazione del decreto alla comunicazione telematica, il rimedio è l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice a quo per il prosieguo.
- Prassi consigliata: verificare sempre l'effettiva ricezione e il contenuto delle PEC e degli atti notificati (allegati compresi); in caso di omissioni, produrre certificazioni dell'ufficio ricevente e proporre subito impugnazione per nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
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