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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47017/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) censura sulla utilizzazione di prove (spedizioni antecedenti e sequestri/characterizzazioni successive al periodo di imputazione) e sulla determinazione dell""ingente quantitativo"" tramite videoregistrazioni e valutazione "spannometrica"; 2) contestazione della sussistenza di una "organizzazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti; 3) mancanza dell"elemento soggettivo dell""ingiusto profitto"" (assenza di prova di vantaggio economico o altro); 4) mancata prova del concorso ex art. 110 c.p. del ricorrente nelle attività del Benith (assenza di consapevolezza e volontà criminale); 5) violazione dell"art. 24 Cost. per impedimento del diritto di difesa (divieto di accesso del consulente della difesa ai materiali prima dello smaltimento, in particolare pneumatici); 6) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul motivo per il quale la pena è stata fissata al di sotto del minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati ritenuti, congiuntamente, in gran parte generici e comunque manifestamente infondati: la valutazione della natura dei materiali come "rifiuto" è devoluta al giudice di merito (quaestio facti) e non sindacabile in Cassazione se supportata da motivazione priva di vizi logico-giuridici; l"utilizzo di videoregistrazioni e della valutazione "spannometrica" per stimare l"ingente quantità è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza e dalla Corte; prove raccolte al di fuori del periodo formalmente contestato possono essere valorizzate come riscontro di una attività abituale e continuativa; la sussistenza di un"organizzazione, anche rudimentale, è stata adeguatamente motivata in relazione a mezzi, persone, frequenza delle spedizioni e modalità di stoccaggio; l"ingiusto profitto può consistere anche in risparmi di costo o vantaggi organizzativi riconducibili a gestione abusiva dei rifiuti; il motivo costituzionale ai sensi dell"art. 24 Cost. è inammissibile in Cassazione (va sollevato con questione di legittimità costituzionale); la mancata esplicita indicazione della pena base da parte della Corte d"appello non inficia la decisione se la pena è desumibile e la riduzione per le attenuanti generiche è risultata correttamente applicata. Il ricorso è respinto e il resistente risulta vincitore; è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese (la sentenza testuale conclude con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento, come da prassi).

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma penale che incrimina le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie (gestione continuativa/organizzata, ingiusto profitto) sulla base delle risultanze di merito.

  • art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Definizione normativa di "rifiuto" rilevante per la qualificazione degli oggetti; la Corte ha sottolineato che l'accertamento della natura di rifiuto è una quaestio facti demandata al giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha riconosciuto tali attenuanti e applicato la riduzione massima, usata anche nel calcolo della pena finale.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte d'appello ha motivato la sussistenza del concorso del ricorrente come contributo consapevole e materiale alle attività del Benith, motivazione ritenuta non manifestamente illogica.

  • art. 24 Cost.

    Diritti e garanzie della difesa: il ricorso che deduce violazione di tale norma è stato ritenuto inammissibile in Cassazione, perché la via appropriata sarebbe la questione di legittimità costituzionale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i casi di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato che la violazione dell'art. 24 Cost. non rientra fra i casi deducibili direttamente in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione nel ricorso; la difesa non ha offerto novità critiche rispetto alla motivazione di merito, rendendo i motivi generici e inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che, essendo la pena finale desumibile e la riduzione per attenuanti applicata, non fosse necessaria un'ulteriore motivazione dettagliata per il trattamento sotto la media edittale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: la qualificazione della natura di un bene come "rifiuto" è una questione di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • Le videoregistrazioni e la valutazione "spannometrica" del quantitativo possono legittimamente essere utilizzate dai giudici di merito per stimare l"ingente quantità di rifiuti, se inserite in un contesto argomentativo logico e supportate da ulteriori elementi (frequenza spedizioni, modalità di stoccaggio, dichiarazioni testimoniali).
  • Prove o accertamenti effettuati al di fuori del periodo formalmente contestato possono essere valorizzati come elementi di riscontro per dimostrare un'attività abituale o continuativa, purché la Corte di merito motivi il nesso con i fatti contestati.
  • La sussistenza di una "organizzazione" ai fini dell'art. 452-quaterdecies può emergere anche da una struttura operativa rudimentale, valutando mezzi, persone, coordinamento e continuità dell"attività.
  • L"«ingiusto profitto" ai fini del reato può consistere anche in vantaggi non strettamente patrimoniali (es. risparmio di costi, rafforzamento di posizione competitiva) purché riconducibili a una gestione abusiva e continuativa dei rifiuti.
  • Questioni di legittimità costituzionale (es. presunta violazione dell"art. 24 Cost.) non sono deducibili direttamente con il ricorso per cassazione e, se invocate in modo generico, rendono il motivo inammissibile; la via corretta è la questione di legittimità costituzionale.
  • Se la determinazione della pena risulta logicamente desumibile (es. pena di primo grado e applicazione di una riduzione nota), la mancata indicazione esplicita della pena base in sede di appello non invalida automaticamente la decisione.

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