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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06305/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione di un muro in cemento armato che, secondo la parte attrice, avrebbe invaso il fondo di sua proprietà. In primo grado la domanda è stata impostata come azione di rivendicazione con richiesta di demolizione dell'opera e ripristino dello stato dei luoghi; la convenuta ha resistito chiedendo in via riconvenzionale l'usucapione della striscia di terreno inglobata dal muro oppure, in subordine, un indennizzo ai sensi dell'art. 938 c.c. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande per difetto di prova: della proprietà in capo all'attrice e del possesso utile all'usucapione in capo alla convenuta. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 182 e 345 c.p.c., sostenendo che, rilevato un difetto di rappresentanza, il giudice avrebbe dovuto concedere termine per il deposito della procura e non pretendere la produzione spontanea della documentazione relativa ai poteri rappresentativi; 2) violazione degli artt. 948 e 950 c.c., censurando la qualificazione della domanda come rivendicazione anziché regolamento di confini e, comunque, il rigetto per mancata prova della proprietà. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di interesse della ricorrente, avendo la sentenza d'appello riguardato i poteri di rappresentanza di un soggetto diverso da quello che aveva proposto il ricorso in proprio; il secondo perché la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata era l'assenza di prova del titolo di proprietà in capo all'attrice, profilo non efficacemente censurato. La Corte ha inoltre ribadito che anche nell'azione di regolamento di confini è necessario provare la proprietà del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di demolizione e ripristino proposta dalla parte attrice, nonché la domanda riconvenzionale della convenuta. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    Il rilievo del difetto di rappresentanza è stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di interesse e per mancata attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 345 c.p.c.

    La preclusione in appello è stata invocata per sostenere l'impossibilità di produrre documenti sui poteri rappresentativi; la Corte ha osservato che tale tema non scalfiva la motivazione decisiva della sentenza di merito.

  • art. 948 c.c.

    È stata richiamata per contestare la qualificazione della domanda come rivendicazione; la Corte ha rilevato che, comunque, mancava la prova del titolo di proprietà, requisito decisivo ai fini del rigetto.

  • art. 950 c.c.

    Anche ove la domanda fosse qualificata come regolamento di confini, la Corte ha ribadito che l'azione spetta solo ai proprietari confinanti e presuppone la prova della proprietà del fondo.

  • art. 938 c.c.

    Richiamato dalla convenuta in via subordinata per ottenere un indennizzo a fronte dell'eventuale occupazione di suolo altrui.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura proposta da chi non abbia un interesse attuale e concreto a dolersi della statuizione impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
  • L'azione di rivendicazione richiede la prova della proprietà del bene rivendicato; in mancanza di titolo idoneo la domanda va respinta.
  • Anche l'azione di regolamento di confini presuppone che l'attore dimostri la proprietà del fondo confinante: la mera deduzione di uno sconfinamento non basta.
  • La qualificazione della domanda in termini di rivendicazione o regolamento di confini non incide sull'esito quando difetti comunque la prova del diritto di proprietà posto a fondamento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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