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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33993/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa ha contestato a una società operante presso un'area di servizio la violazione della normativa ambientale sui registri di carico e scarico dei rifiuti, irrogando una sanzione pecuniaria e, in via accessoria, la sospensione di un mese dalla carica di amministratore alla legale rappresentante. In primo grado e in appello l'opposizione è stata respinta. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 190 e 258 d.lgs. 152/2006, sostenendo che al momento dell'ispezione non fosse ancora decorso il termine di dieci giorni lavorativi per effettuare le annotazioni sul registro, sicché non poteva parlarsi di violazione; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 12 d.lgs. 22/1997, lamentando che il solo mancato rinvenimento del registro nel luogo di produzione non equivalesse a omessa tenuta del registro; (3) violazione dell'art. 1 l. 689/1981, assumendo che la sanzione colpisca solo l'omessa o incompleta tenuta e non la mera custodia del registro in luogo diverso dal sito di produzione; (4) violazione dell'art. 258, commi 2 e 5, d.lgs. 152/2006, contestando l'adeguatezza e legittimità della sanzione accessoria di sospensione dalla carica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la lettura della Corte d'appello: l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico comprende anche la sua custodia presso il luogo di produzione dei rifiuti, così da consentire il controllo immediato dell'autorità; pertanto, l'assenza del registro in loco integra la violazione sanzionata dall'art. 258, comma 2, d.lgs. 152/2006. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova in cassazione, non risultante trattata in appello e non adeguatamente indicata nei precedenti atti. Ne è conseguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna delle ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 190 d.lgs. 152/2006

    L'obbligo di tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti comprende anche la sua custodia presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento, per consentire i controlli dell'autorità.

  • art. 258 d.lgs. 152/2006

    Sanziona sia l'omessa tenuta sia la tenuta incompleta del registro; la violazione si configura anche quando il registro, pur esistente, non è custodito nel luogo di produzione dei rifiuti.

  • art. 12 d.lgs. 22/1997

    La precedente disciplina è richiamata come sovrapponibile, ai fini della ricostruzione dell'obbligo di custodia del registro presso l'impresa.

  • art. 1 l. 689/1981

    Il principio di legalità dell'illecito amministrativo non è violato dall'interpretazione che ricomprende nell'obbligo di tenuta anche la custodia stabile del registro nel luogo di produzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo processuale di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro dedotto per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di rifiuti, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico non si esaurisce nella sua formale istituzione o compilazione, ma include la custodia stabile del registro nel luogo di produzione dei rifiuti, in modo da renderlo immediatamente esibibile all'organo di controllo.
  • La mancata reperibilità del registro presso l'impianto o il sito in cui si producono i rifiuti può integrare la violazione dell'obbligo di tenuta sanzionato dalla legge, anche se il registro esiste materialmente altrove.
  • Quando il ricorso per cassazione introduce una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente allegata come già dedotta nei gradi di merito, il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità, la censura che investe la misura della sanzione è inammissibile se si fonda su una questione non devoluta al giudice di appello e non adeguatamente riportata e localizzata negli atti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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