Cassazione Civile, Ordinanza n. 03179/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita di alcuni immobili e terreni, poi seguito da rogiti definitivi, nel quale era stata inserita una clausola di revisione del prezzo collegata a future variazioni urbanistiche. La promittente venditrice chiedeva di accertare che si fosse verificata la condizione prevista per l’aumento del corrispettivo, sostenendo che, entro il termine pattuito, si fosse realizzato il presupposto urbanistico idoneo a far scattare il conguaglio anche per il fabbricato. Chiedeva inoltre il trasferimento di una quota del nuovo fabbricato ai sensi dell’art. 2932 c.c., subordinato al pagamento dell’integrazione di prezzo. La società acquirente resisteva e, in via subordinata, chiedeva che, ove fosse stata accolta la domanda, fossero posti a carico della controparte anche ulteriori oneri di costruzione. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non avverata la condizione; la Corte d’appello confermava la decisione interpretando la clausola nel senso che la revisione del prezzo del fabbricato era comunque collegata alla variazione di destinazione urbanistica dei terreni indicati nel contratto e, in ogni caso, che il termine quinquennale pattuito operasse anche per tale revisione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 115 e 101 c.p.c., nullità per ultrapetizione e violazione del giudicato interno, sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso sulla base di una diversa interpretazione della clausola contrattuale e su una questione ormai coperta da giudicato interno, non devoluta in appello; con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sui motivi di appello e omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte territoriale avrebbe trascurato di verificare l’effettivo avveramento della condizione nel quinquennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi solo in parte infondati e in parte inammissibili, escludendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’ultrapetizione, il giudicato interno e la violazione dell’art. 101 c.p.c. Ha affermato che l’interpretazione del contratto rientrava pienamente nel devolutum dell’appello e che il giudice di secondo grado poteva adottare una diversa lettura della clausola rispetto al primo giudice, anche senza una specifica eccezione della controparte, trattandosi di fatti costitutivi della domanda. Ha inoltre osservato che il giudicato interno non si forma sul singolo fatto, ma sulla statuizione minima di fatto-norma-effetto, e che non vi era omessa pronuncia perché la questione dell’effettivo mutamento urbanistico era irrilevante rispetto alla principale ratio decidendi fondata sull’interpretazione della clausola. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice d'appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, restando nell'ambito del petitum e della causa petendi, offre una diversa interpretazione della clausola contrattuale e conferma la decisione per ragioni differenti da quelle del primo giudice.
non è violato quando la decisione è fondata sull'interpretazione del contratto e su risultanze già acquisite, senza attribuire rilievo a fatti estranei al thema decidendum.
l'obbligo di stimolare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le mere questioni interpretative di diritto già dibattute tra le parti.
richiamato come base della domanda di trasferimento coattivo subordinata al pagamento del prezzo integrativo.
richiamato nei gradi di merito per sostenere la congruità del termine quinquennale ai fini dell’avveramento della condizione, ma la Cassazione non fonda su tale norma la propria decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
richiamato solo per indicare che la ricorrente non aveva dedotto specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di confermare o riformare la decisione sulla base di una diversa interpretazione del contratto o di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, purché resti entro il petitum e la causa petendi devoluti.
- Il giudicato interno non si forma sul mero fatto isolato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se il motivo di appello investe anche solo uno degli elementi di tale statuizione, riapre l’esame dell’intera questione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione prospettata in appello diviene irrilevante perché assorbita da una diversa ratio decidendi fondata sull’interpretazione della clausola contrattuale.
- L’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. riguarda soprattutto questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le mere questioni giuridiche o interpretative già oggetto di confronto tra le parti.
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