Cassazione Civile, Ordinanza n. 03347/2026 del 14/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, relativo a immobili qualificati dalla società come "beni merce" e per i quali era stata negata l’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo non provata l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e comunque insussistente il requisito della recente costruzione. Successivamente la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso della società. Con il ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la società deduceva un errore di fatto revocatorio della precedente ordinanza di cassazione: la Corte avrebbe supposto erroneamente che gli immobili fossero stati acquistati dalla società, mentre essi sarebbero stati da essa edificati; inoltre avrebbe considerato inesistente la costruzione da parte della società, fatta invece emergere dagli atti. Il ricorso insisteva sul passaggio in cui la precedente ordinanza aveva affermato che l’esenzione non si estende ai fabbricati acquistati e ristrutturati per la rivendita, sostenendo che tale affermazione si fondasse su una percezione fattuale sbagliata. Roma Capitale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, pur essendo effettivamente ravvisabile una svista percettiva nella precedente ordinanza circa la provenienza degli immobili, tale errore non fosse decisivo perché non incideva sulla ratio decidendi. La decisione revocanda si fondava infatti anche e soprattutto sulla mancanza di prova della persistente destinazione alla vendita e, secondo il giudice di merito, sulla mancanza di documentazione dei lavori di ristrutturazione e sul fatto che gli immobili non fossero di recente costruzione. Poiché l’errore dedotto non era idoneo a travolgere il fondamento autonomo della precedente pronuncia, il rimedio revocatorio è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ... e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori
L’esenzione IMU spetta solo ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice; non è estensibile, per natura eccezionale dell’agevolazione, ai fabbricati acquistati e ristrutturati dall’impresa acquirente per la rivendita.
art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102
Norma richiamata per il testo novellato dell’art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011.
art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato per individuare gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, non decisivi ai fini dell’estensione dell’esenzione invocata.
art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato in coordinamento sistematico per escludere che la disciplina agevolativa possa essere estesa oltre il suo tenore letterale.
art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato come norma di coordinamento sistematico rispetto al presupposto impositivo.
Costituisce il fondamento del rimedio straordinario di revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio è ammissibile solo se decisivo, cioè idoneo a incidere sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
Richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione contro un provvedimento della Corte di cassazione, l’errore di fatto è rilevante solo se ha carattere decisivo, cioè se è idoneo a travolgere la specifica ratio decidendi su cui la decisione si regge.
- La mera esistenza di una svista percettiva su un dato fattuale non comporta la revocazione quando la decisione sia sorretta anche da un’autonoma ragione giuridica non incisa dall’errore.
- Le agevolazioni tributarie di natura eccezionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre il tenore letterale della norma; l’esenzione per i fabbricati destinati alla vendita spetta solo nei limiti espressamente previsti dal legislatore.
- Per beneficiare dell’esenzione IMU sui beni merce non basta la titolarità o la precedente costruzione dell’immobile: occorre che ne sia dimostrata la persistente destinazione alla vendita secondo i presupposti normativi applicabili.
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