Cassazione Civile, Ordinanza n. 03293/2026 del 14/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di fatture relative a lavorazioni di impianti tubieri eseguite nella costruzione navale di una specifica unità. La committente ha proposto opposizione eccependo l’incompetenza del giudice ordinario per la presenza, negli ordini di lavoro (OLAV), di una clausola compromissoria che devolveva le controversie ad arbitri, oltre a contestare il credito per profili di parcellizzazione, inesigibilità, inadempimenti e controcrediti. La fornitrice ha resistito sostenendo che parte del credito derivasse dal contratto generale del 9 marzo 2018, privo di clausola arbitrale, e che quindi la competenza del giudice ordinario dovesse estendersi all’intera domanda per connessione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) che due fatture sarebbero riconducibili al contratto del 9 marzo 2018 e non agli OLAV; 2) che gli OLAV sarebbero moduli predisposti unilateralmente, integranti condizioni generali di contratto o contratti per adesione, senza specifica trattativa sulla clausola compromissoria, con conseguente necessità di specifica approvazione scritta ex artt. 1341-1342 c.c.; 3) che l’eccezione di arbitrato non sarebbe stata ritualmente riproposta in appello e che la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare d’ufficio l’incompetenza del giudice ordinario. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che i rapporti di fornitura erano regolati dagli OLAV sottoscritti da entrambe le parti e contenenti valida clausola compromissoria; ha escluso l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. perché i contratti erano funzionalmente destinati alla realizzazione di un’opera specifica e non a una serie indefinita di rapporti; ha inoltre ritenuto specificamente dedotto il motivo di appello sulla competenza arbitrale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della competenza arbitrale e condanna della ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e l’incompetenza del giudice ordinario in favore dell’arbitrato previsto dagli OLAV. La Suprema Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul punto della disciplina delle condizioni generali di contratto: non ha dato rilievo decisivo alla sola esistenza di trattative, ma ha chiarito che gli OLAV non erano condizioni generali ex artt. 1341 e 1342 c.c. perché predisposti per la realizzazione di un’opera specifica e non per una serie indefinita di rapporti. Ha quindi confermato la validità della clausola compromissoria e la competenza arbitrale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della resistente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte ricorrente ha qualificato il mezzo come ricorso/regolamento; la Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza perché la questione verteva sulla competenza arbitrale.
ex artt. 42 ss. c.p.c. e 360 ss. c.p.c.
Richiamo al ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi come censure di legittimità su questioni di competenza e di diritto.
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie è richiesta solo se il contratto è predisposto unilateralmente per regolare una serie indefinita di rapporti; non basta la mera standardizzazione o predisposizione unilaterale di un contratto funzionale a uno specifico affare.
I moduli o formulari richiamati dalla parte non integrano contratti per adesione, né condizioni generali, quando sono predisposti per la realizzazione di un’opera specifica e non per una pluralità indifferenziata di rapporti.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la formazione del consenso e l’accettazione delle clausole; la Corte ha respinto la censura in fatto, ritenendo validamente conclusi i contratti OLAV.
Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione dei documenti contrattuali; la Corte ha ritenuto la lettura proposta non conforme alle risultanze documentali.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova; la Corte ha valorizzato le risultanze documentali già acquisite, escludendo una diversa ricostruzione fattuale.
Richiamati dalla ricorrente contro presunte presunzioni; la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su inferenze illogiche, rilevando che la ricostruzione della Corte territoriale era documentale.
Richiamato in relazione alla clausola compromissoria e alla competenza arbitrale.
Richiamato in relazione alla validità della clausola compromissoria.
La Corte ha affermato che, quando la clausola compromissoria è validamente dedotta, la questione si pone come questione di competenza; ha inoltre escluso che vi fosse stata una declaratoria officiosa sganciata dalle preclusioni, perché il motivo di appello sulla competenza arbitrale era stato sufficientemente specificato.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso una violazione dei criteri legali di valutazione probatoria.
Richiamato dalla ricorrente per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze processuali.
L’appello è specifico se contrappone argomentazioni intellegibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non servono formule sacramentali.
Richiamato dalla ricorrente per la mancata riproposizione di eccezioni; la Corte ha escluso la decadenza perché il motivo di appello sulla competenza arbitrale risultava comunque proposto e specificato.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis art. 13 d.P.R. 115/2002
Richiamato per il collegamento al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La clausola compromissoria inserita in un contratto validamente sottoscritto può essere fatta valere come questione di competenza, con conseguente utilizzabilità del regolamento di competenza o delle impugnazioni sulla competenza.
- La disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. si applica solo quando il modulo o formulario sia predisposto per regolare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di contraenti; la mera standardizzazione del testo non basta se il contratto è funzionalmente destinato a un’opera o affare specifico.
- Quando i documenti contrattuali sono redatti per la realizzazione di una specifica opera e le parti li utilizzano per regolare le singole lavorazioni di quell’opera, non si è in presenza di condizioni generali di contratto ai fini della specifica approvazione delle clausole vessatorie.
- In sede di legittimità, le censure che mirano a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella accolta dal giudice di merito sono inammissibilmente dirette a una rivalutazione del materiale probatorio, se la decisione impugnata è fondata su un accertamento documentale non scalfito in modo pertinente.
- L’atto di appello è specifico quando espone in modo intellegibile le ragioni di critica alla decisione impugnata; non è richiesta alcuna formula sacramentale.
- Se la questione della competenza arbitrale è stata ritualmente devoluta al giudice di appello, la corte può pronunciarsi sulla competenza anche se la parte avversaria contesta la mancata riproposizione formale dell’eccezione, purché il motivo sia effettivamente contenuto nell’atto di impugnazione.
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