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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03296/2026 del 14/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace contro un'intimazione di pagamento emessa per il mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali relative a presunte violazioni del Codice della Strada, deducendo omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione della pretesa e decadenza del diritto alla riscossione. In primo grado l'opposizione era stata accolta; l'agente della riscossione aveva appellato deducendo, tra l'altro, che la controversia eccedeva il valore di competenza del Giudice di Pace. Il Tribunale aveva dichiarato l'incompetenza per valore del giudice di pace e rimesso la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 353 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 353 c.p.c. e dell'art. 38 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva applicato una norma abrogata e aveva confuso giurisdizione e competenza per valore, non potendo rilevare l'incompetenza per valore oltre i termini e senza eccezione tempestiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il mezzo fosse stato erroneamente proposto come ricorso ordinario per cassazione, pur avendo ad oggetto esclusivamente una questione di competenza; avrebbe dovuto essere introdotto nelle forme del regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. La Corte ha quindi qualificato il ricorso come regolamento di competenza, ma lo ha dichiarato comunque inammissibile per tardività, perché la sentenza del Tribunale, resa all'esito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., si considera conosciuta alla data dell'udienza di lettura (16 ottobre 2024), mentre il ricorso è stato notificato solo il 13 gennaio 2025, oltre il termine perentorio di trenta giorni. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia è rimasta intimata. È stato inoltre rilevato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    Quando la censura investe esclusivamente la questione della competenza, il mezzo corretto è il regolamento di competenza e non il ricorso ordinario per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il regolamento di competenza deve rispettare i medesimi requisiti formali del ricorso per cassazione.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    Per le sentenze pronunciate in udienza e lette ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la conoscenza legale decorre dalla data dell'udienza di lettura.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La sentenza resa all'esito di discussione orale si considera pronunciata e conosciuta nella data dell'udienza di lettura.

  • art. 38 c.p.c.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere che l'incompetenza per valore non potesse essere rilevata oltre i termini previsti e senza tempestiva eccezione.

  • art. 353 c.p.c.

    Il ricorrente ne ha contestato l'applicazione da parte del giudice di secondo grado, assumendone l'abrogazione e l'inapplicabilità al caso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Richiamato dal ricorrente quale fonte dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. nella disciplina riformata.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata dal ricorrente come intervento modificativo della riforma processuale.

Massime di principio

  • Quando il motivo di impugnazione attiene esclusivamente alla competenza, il rimedio esperibile è il regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione.
  • Il regolamento di competenza va proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; per le sentenze pronunciate ex art. 281-sexies c.p.c. la decorrenza del termine si collega alla data dell'udienza di lettura ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c.
  • L'erronea proposizione del mezzo di impugnazione sulla sola competenza comporta l'inammissibilità del ricorso quando il termine per il regolamento sia spirato.
  • Nel regolamento di competenza la parte può essere assistita dallo stesso difensore del merito, purché il ricorso sia redatto nel rispetto dei requisiti formali richiesti e, se diverso difensore interviene, questi sia abilitato dinanzi alla Corte e munito di specifica procura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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