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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32221/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di guida senza patente, prevista dall'art. 116, comma 15, del codice della strada. Il Tribunale di Agrigento aveva pronunciato condanna e la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena in tre mesi di arresto. Il ricorso per cassazione deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.; violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., quanto alla particolare tenuità del fatto; vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo motivo, la difesa sosteneva la ricorrenza di un pericolo tale da giustificare la conduzione del veicolo senza patente. La Corte ha rilevato che il pericolo era evitabile, poiché la moglie dell'imputato, presente e munita di patente, avrebbe potuto porsi alla guida. Quanto al secondo motivo, la difesa invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale causa non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, per difetto del requisito della non abitualità, essendo la condotta penalmente rilevante in caso di recidiva nel biennio. Quanto al terzo motivo, la difesa contestava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sull'abitudine a violare le norme di sicurezza stradale, sulla gravità del fatto e sul comportamento sprezzante e offensivo tenuto nei confronti degli operanti durante il controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e aspecifico il motivo relativo allo stato di necessità, già correttamente escluso dai giudici di merito perché il pericolo prospettato era altrimenti evitabile mediante la guida della moglie dell'imputato, munita di patente. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., richiamando il principio per cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente in ragione del requisito della non abitualità. Ha infine ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, essendo sufficiente anche un solo elemento tra quelli relativi alla personalità del colpevole, alla gravità del reato e alle modalità della condotta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    La disposizione è stata applicata per la contravvenzione di guida senza patente, contestata all'imputato.

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità non è invocabile quando il pericolo grave e attuale per la persona sia altrimenti evitabile.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la non abitualità del comportamento; secondo il principio richiamato, tale requisito difetta nella contravvenzione di guida senza patente penalmente rilevante in caso di recidiva nel biennio.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi relativi alla gravità del reato e alla personalità del colpevole possono fondare la valutazione sulle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato anche mediante il richiamo a un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    La decisione considera penalmente rilevante la guida senza patente quando ricorre la condizione prevista dalla norma, richiamata anche ai fini della valutazione della non abitualità.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità è escluso quando il pericolo grave e attuale per la persona può essere evitato attraverso una condotta alternativa concretamente praticabile, anche consistente nel far guidare un soggetto presente e munito di patente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la struttura della fattispecie richiede la recidiva nel biennio, poiché tale elemento è incompatibile con il requisito della non abitualità della condotta.
  • Nel valutare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento, relativo alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto o alle modalità della condotta, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già esaminate e adeguatamente confutate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilitàCircostanze del reatoGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiParte generaleReati stradaliProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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