Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43097/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto dall'imputato tramite difensore con due doglianze principali: (1) critica all'identificazione del soprannome "Peppe" nelle conversazioni intercettate con l'Ammendola e alla valutazione della portata probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori (Zaccaro, Vaccaro) e della presunta latitanza; (2) censura della motivazione della Corte d'appello circa la prosecuzione dell'attività del sodalizio mafioso fino al 2016 e, conseguentemente, dell'utilizzo dei nuovi limiti edittali introdotti dalla legge del maggio 2015 per il calcolo della pena per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure siano, in realtà, contestazioni della valutazione probatoria e del ragionamento giurisdizionale (errori di giudizio o travisamento della prova) e non errori di percezione/materiali atti a rientrare nell'art. 625-bis. La Prima sezione aveva già motivatamente confermato l'identificazione del "Peppe" nell'Ammendola sulla base di elementi convergenti (soprannomi aggiuntivi, intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori) e aveva ritenuto la latitanza indice compatibile con la permanenza nel clan. Sulla durata dell'operatività del sodalizio la Corte ha condiviso la correlazione tra l'associazione mafiosa e l'associazione per il traffico di stupefacenti (emanazione dell'una) e ha osservato che la latitanza cessata nell'agosto 2015 permette di assumere la permanenza fino a data successiva all'innalzamento dei limiti edittali. Per questi motivi il rimedio straordinario è inammissibile; il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato agli errori di percezione/materiali; non è utilizzabile per censurare valutazioni di merito o travisamenti della prova. Quando la decisione contiene valutazioni, il vizio è un errore di giudizio e rende il ricorso inammissibile.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul delitto di associazione mafiosa: è stato assunto che la valutazione della permanenza e del ruolo apicale possa essere desunta da elementi convergenti (intercettazioni, soprannomi, dichiarazioni di collaboratori, condizione di latitanza).

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riferita come norma relativa all'associazione per il traffico di stupefacenti; la sentenza ha ritenuto che l'associazione dedita al traffico fosse emanazione dell'associazione mafiosa, utile a definire la continuità dell'operatività.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla unificazione delle pene: la Corte d'appello aveva unificato le condanne ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 c.p., confermato dalla Cassazione.

  • L. 27 maggio 2015, n. 69, art. 5, comma 1, lett. a

    Modifica dei limiti edittali per il reato di associazione mafiosa: la Corte ha considerato rilevante la data di cessazione dell'operatività del sodalizio rispetto alla modifica normativa e ha ritenuto che, dati gli elementi factuali (latitanza cessata dopo maggio 2015 e operatività dell'associazione per stupefacenti fino a data successiva), fosse corretto applicare i nuovi limiti nel calcolo della pena.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è ammissibile solo per errori di percezione/materiali evidenti; non può essere usato per rimproverare valutazioni probatorie o ragionamenti giurisdizionali.
  • Le contestazioni sull'identificazione di persone tramite soprannomi o intercettazioni devono dimostrare un palese errore percettivo o contraddizione materiale, altrimenti rientrano nella sfera della valutazione della prova e sono inammissibili con l'art. 625-bis.
  • La latitanza può essere valorizzata come elemento indiziario della persistenza di legami e risorse riconducibili a un'associazione criminale, se adeguatamente contestualizzata; la sua mera esistenza non prova di per sé la partecipazione, ma può concorrere alla valutazione complessiva.
  • Per ottenere la retroazione di limiti edittali anteriori a una modifica normativa, l'onere probatorio grava sull'accusa: bisogna dimostrare che l'attività criminosa sia cessata prima della modifica; in assenza di prova contraria la Corte può ritenere la prosecuzione in presenza di evidenze concordanti.
  • Quando il tema centrale è la valutazione della prova (testimonianze, intercettazioni, contesti), il rimedio processuale adeguato non è l'errore di fatto straordinario ma gli ordinari strumenti impugnatori che consentono la rivalutazione giuridica delle argomentazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.