Cassazione Penale, Ordinanza n. 26508/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che nessuno dei motivi superava il vaglio di specificità e fondatezza. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato di parcheggiatore abusivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo. I motivi dedotti erano cinque: 1) carenza di prova sulla concreta svolta attività di parcheggiatore abusivo; 2) mancata definitività della sanzione amministrativa già irrogata per la medesima condotta; 3) erroneo rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque infondato, perché i giudici di merito avevano valorizzato il riscontro diretto degli operanti di polizia giudiziaria che avevano visto l'imputato indicare agli automobilisti gli spazi liberi. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché risultava un accertamento amministrativo definitivo e il ricorrente non aveva allegato elementi contrari. Il terzo motivo è stato ritenuto estrinsecamente aspecifico, mancando il confronto con la motivazione di merito, che aveva escluso l'art. 131-bis per l'abitualità della condotta. Il quarto motivo è stato respinto perché il reato era stato commesso il 28/09/2020 e, per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020, trovava applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021. Il quinto motivo è stato infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi, dalla reiterazione della condotta e dai precedenti.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è richiamata come base normativa del reato di parcheggiatore abusivo contestato e già ritenuto integrato nei gradi di merito.
La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta presenti carattere di abitualità, incompatibile con il beneficio richiesto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, e non basta il solo stato di incensuratezza.
Il giudice di merito può fondare la valutazione sulle attenuanti generiche sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dalla norma, con motivazione non illogica o contraddittoria.
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina introdotta dalla riforma richiamata ai fini del computo della prescrizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a una critica generica della prova senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La prova della concreta attività di parcheggiatore abusivo può essere desunta da riscontri diretti degli operanti di polizia giudiziaria che abbiano osservato la condotta contestata.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la struttura concreta della fattispecie o la motivazione di merito evidenzino un comportamento abituale o reiterato.
- Il diniego della prescrizione deve confrontarsi con la disciplina temporale applicabile al momento del fatto; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera la disciplina introdotta dalla riforma del 2021.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma logica, quando manchino elementi positivi e risultino elementi negativi quali reiterazione del fatto e precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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